CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 13/03/2014 – Novara calcio S.p.A./Cesena S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/altre squadre serie A

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 13/03/2014 – Novara calcio S.p.A./Cesena S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/altre squadre serie A L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. 36/2013, sul ricorso (datato 19 novembre 2013 e notificato in data 26 novembre 2013) proposto dalle società Novara Calcio s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Di Cintio, e A.C. Cesena s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Christian Dionigi, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario De Luca, per delega dell’avv. Ruggero Stincardini, la S.S. Lazio s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Michele Gentile, la Udinese Calcio s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Campoccia, nonché contro le società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., Bologna F.C. s.p.a., Cagliari Calcio s.p.a., Calcio Catania s.p.a., A.C. Chievoverona s.r.l., A.C. Fiorentina s.p.a., F.C. Genoa s.p.a., F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C. s.p.a., U.S. Lecce s.p.a., A.C. Milan s.p.a., S.S. Napoli s.p.a., U.S. Città di Palermo s.p.a., Parma F.C. s.p.a., A.S. Roma s.p.a., A.C. Siena s.p.a., tutte in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite, per l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. (pubblicata al punto 1 nel C.U. n. 278/CGF del 24.05.2013; e, nel dispositivo, al punto 1 nel C.U. n. 204/CGF del 14.3.2013) che ha respinto il reclamo proposto dalle società Novara Calcio s.p.a. e A.C. Cesena s.p.a. avente ad oggetto la contestata validità/legittimità della delibera di cui al punto 3) dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 3 dicembre 2012, relativa a “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (‘contributo Europa League’) stagione 2011/2012”; nonché per l’annullamento di detta delibera, viste le difese scritte e la documentazione presentate dalle società costituite, uditi, nell’udienza del 18 febbraio 2014, l’avv. Cesare Di Cintio, per le società ricorrenti; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio; l’avv. Mario De Luca, per delega dell’avv. Ruggero Stincardini, per la Lega Nazionale Professionisti Serie A; Gian Michele Gentile, per la S.S. Lazio s.p.a.; l’ avv. Rolando Favella, per delega dell’avv. Stefano Campoccia, per la Udinese Calcio s.p.a., udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore Ritenuto in fatto I. - In data 3 dicembre 2012 l’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, per brevità, designata semplicemente come LNP Serie A o Lega) adottò la seguente delibera sull’argomento di cui al punto n. 3 dell’ordine del giorno [“criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (‘contributo Europa League’) stagione 2011/2012”]: << L’assemblea (…) delibera - che la provvista del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (“contributo Europa League”), stagione 2011/2012, sia posto a carico delle società in organico nella predetta stagione sportiva in parti uguali tra di esse e con prelievo a valle della ripartizione delle risorse audiovisive; - che il contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (“contributo Europa League”), stagione 2011/2012, sia assegnato alle società Lazio, Palermo, Roma e Udinese e distribuito tra di esse in ragione di 2.750.000,00 euro alla Lazio, 2.750.000,00 euro all’Udinese, 1.000.000,00 di euro al Palermo e 1.000.000,00 di euro alla Roma. >> Tale delibera fu posta in esecuzione. II. - Le società Novara Calcio s.p.a. e A.C. Cesena s.p.a. (di seguito, per brevità, designate semplicemente come società Novara e Cesena), che, prima della chiusura della detta assemblea del 3 dicembre 2012, avevano formulato riserva di impugnazione, con ricorso proposto congiuntamente in data 12 dicembre 2012, impugnarono la delibera assembleare sopra citata dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 9.5 dello Statuto-Regolamento della Lega, notificando il ricorso alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché alle seguenti società: Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., Bologna F.C. s.p.a., Cagliari Calcio s.p.a., Calcio Catania s.p.a., Chievo Verona s.p.a., A.C. Fiorentina s.p.a., Genoa C.F.C. s.p.a., F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C. s.p.a., S.S. Lazio s.p.a., U.S. Lecce s.p.a., A.C. Milan s.p.a., S.S.C. Napoli s.p.a., U.S. Città di Palermo s.p.a., Parma F.C. s.p.a., Delfino Pescara 1936 s.r.l., A.S. Roma s.p.a., U.C. Sampdoria s.p.a., A.C. Siena s.p.a., Torino F.C. s.p.a. e Udinese Calcio s.p.a. Le società ricorrenti Novara e Cesena eccepirono l’invalidità e/o l’illegittimità della delibera impugnata, lamentando – in sintesi – la lesione dei principi generali della garanzia dell’equilibrio competitivo e dell’equa ripartizione delle risorse audiovisive; deducendo la violazione del d.lgs 9/2008 e dello Statuto-Regolamento della Lega in tema di ripartizione delle risorse; e contestando la delibera anche sotto il profilo dell’illogicità e dell’eccesso di potere. In particolare, le due ricorrenti contestavano: che la provvista del contributo Europa League fosse stata disposta in parti uguali anziché secondo i criteri di ripartizione previsti dal d. lgs. n. 9/2008 (40% in parti uguali, 30% in base ai risultati sportivi e 30% in base al bacino d’utenza); che l’ammontare del contributo fosse determinato in € 7,5 milioni anziché in € 2,5 milioni; che la distribuzione del contributo fosse disposta secondo quote disomogenee; che fosse stato modificato lo Statuto-Regolamento della Lega senza l’omologa della F.I.G.C.; che fosse violata la quota minima del 40%, normativamente prevista come parte fissa, spettante a ciascuna società; che la delibera fosse stata posta in esecuzione nonostante la pendenza dell’impugnazione. Dinanzi alla adita Corte di Giustizia Federale si costituirono la Lega nonché le società Chievoverona s.p.a., U.S. Città di Palermo s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e Udinese Calcio s.p.a. (di seguito, per brevità, designate semplicemente come società Chievo, Palermo, Lazio e Udinese). In breve, il Chievo aderì alle domande delle due società ricorrenti nella parte in cui si contestava che la provvista del contributo fosse stata posta in parti uguali su tutte le società associate della Lega. Il Palermo aderì alla contestazione delle società ricorrenti relativa alla distribuzione del contributo in quote disomogenee, ma negò che la misura del contributo dovesse essere quantificata in € 2,5 milioni complessivi; inoltre il Palermo sostenne l’incompetenza dell’assemblea ordinaria della Lega, reputando che la delibera rientrasse nella competenza dell’assemblea straordinaria. La Lega, evidenziando il suo ruolo di ente esponenziale delle società associate, dichiarò di essere remissiva sul merito della ripartizione deliberata dall’assemblea; negò che la delibera impugnata avesse natura modificativa dell’articolo 19 del proprio Statuto-Regolamento ritenendo – al contrario – che fosse solo attuativa del medesimo e adeguativa della disciplina, a seguito del sopravvenuto intervento parzialmente ablativo dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; negò la necessità di una omologa federale della delibera; affermò la legittimità della sua già avvenuta esecuzione. La Lazio contestò l’ammissibilità del ricorso delle società Novara e Cesena eccependo la genericità della riserva scritta di impugnazione; ed eccepì l’inammissibilità delle domande (adesive al ricorso) formulate dalle società Chievo e Palermo per difetto della pregiudiziale riserva scritta di impugnazione. Inoltre, la Lazio eccepì il difetto di interesse delle società Novara, Cesena e Chievo in ordine alla domanda di ripartizione del contributo in quote omogenee, rilevando che tali società erano estranee alla ripartizione non avendo partecipato alla competizione Europea; e concluse sostenendo sia la legittimità della quantificazione complessiva del contributo in euro 7.500.000,00, sia la legittimità della previsione di una provvista di detto contributo a carico di tutte le società in parte in uguali. L’Udinese – successivamente costituitasi – condivise e sviluppò le eccezioni già sollevate dalla società Lazio e dalla Lega; e concluse per il rigetto del ricorso di Novara e Cesena. III. – La Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. – Sezioni Unite (di seguito, per brevità, designata semplicemente come CGF), con decisione adottata nella riunione del 14 marzo 2013 (pubblicata al punto 1 nel C.U. n. 278/CGF del 24.05.2013; e, nel dispositivo, al punto 1 nel C.U. n. 204/CGF del 14.3.2013) respinse il ricorso delle società Novara e Cesena. La CGF ritenne “inammissibili e comunque irricevibili le domande formulate dalle soc. Chievo e Palermo per non aver esse presentato in assemblea la riserva prescritta dall’articolo 19.5 dello Statuto-Regolamento della Lega”, mentre reputò “regolare la costituzione della Lega e della società Lazio”. Nel merito, la CGF disattese le domande formulate dalle società ricorrenti Novara e Cesena osservando che le doglianze da esse formulate risultavano infondate, anche sulla scorta dell’interpretazione della disciplina del d. lgs. 9.1.2008, n. 9, e della giurisprudenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. In particolare, la CGF ritenne che “il meccanismo previsto nella delibera del 3 dicembre 2012 della Lega di Serie A, secondo cui alle società in organico nella precedente stagione sportiva dovesse essere prelevata la provvista del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto Regolamento della Lega, stagione 2011/2012, ponendola a loro carico in parti uguali tra di esse: a) non contrasta con i principi stabiliti dal Decreto, ed in particolare con quello dell’”equilibrio competitivo”, che viene pienamente rispettato nel momento che viene conferita una parte uguale per tutti, pari al 40%, delle risorse ricavate dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi; b) risponde pienamente a quelle “esigenze di equilibrio competitivo”, individuate dall’Alta Corte, “per assicurare il mantenimento del maggior numero di posti nelle coppe europee delle squadre della LNP Serie A giustificano la destinazione del prelevamento”, secondo quell’interesse collettivo, quale l’accrescimento della competitività delle squadre italiane nelle competizioni europee; c) non genera un comportamento discriminatorio nei confronti dell’una o dell’altra associata, perché il contributo grava su tutti gli associati in parti uguali”. Inoltre, la CGF disattese le eccezioni delle società ricorrenti anche con riferimento all’ammontare del contributo (determinato in € 7,5 milioni, anziché in € 2,5 milioni) e alla sua distribuzione in quote disomogenee. IV. – La detta decisione della CGF fu distintamente impugnata, seguendo due linee diverse, sia dalle società Novara e Cesena, sia dal Palermo: le società Novara e Cesena si rivolsero al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, per brevità, designato soltanto come TNAS), mentre il Palermo si rivolse all’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Conviene ricordare brevemente lo svolgimento e l’esito di tali due distinte impugnazioni della medesima decisione della CGF. Le società Novara e Cesena proposero istanza di arbitrato al TNAS (con ricorso iscritto al n. 1209 del 25 giugno 2013) “ex art. 12 ter dello Statuto CONI, art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC; art. 42, comma 1, dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport” formulando le seguenti conclusioni: << In via preliminare: accertata l’applicabilità delle norme procedurali di cui ai Titoli III e IV del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento incardinato in sede endofederale, ed accertata altresì la violazione degli artt. 37, comma 2 e 38, comma 3, del C.G.S., in riforma dell’impugnata decisione, dichiarare inammissibili/improcedibili le difese delle parti costituite avanti alla Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed adottare ogni conseguente provvedimento. In via principale e di merito: - annullare la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., in C.C. U.U. 278/CGF del 24.05.2013 e 204/CGF del 14.3.2013 (dispositivo), nonché il suo presupposto logico-giuridico costituito dalla delibera adottata in data 3.12.2012 dall’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno individuato come “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (‘contributo Europa League’) stagione 2011/2012”; - in riforma delle decisioni/deliberazioni impugnate con il presente atto, determinare, a mente di tutti i motivi suesposti, l’ammontare legittimo del Contributo Europa League, ed accertare e dichiarare che il criterio 40-30-30 posto alla base della distribuzione delle risorse televisive sia quello legittimamente applicabile per il prelevamento delle somme; - conseguentemente, condannare le parti intimate alla restituzione delle maggiori somme corrisposte dalle odierne istanti. In ogni caso: condannare le controparti al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento >>. A sostegno di tali conclusioni le società Novara e Cesena dedussero nove motivi e precisamente: << I – In rito: eccesso di potere e violazione del principio del contraddittorio nel procedimento endofederale, erronea disapplicazione delle norme procedurali di cui al codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. con conseguente violazione dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI per disapplicazione del principio di diritto posto alla base della decisione n. 15/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva II – In rito: violazione degli artt. 37, comma 2 e 38, comma 3, del C.G.S. da parte di L.N.P. A, Lazio ed Udinese nel procedimento endo federale III – Nel merito: violazione del principio di equilibrio competitivo di cui all’art. 1, comma 2, lett. G) della legge 19 luglio 2007, n. 106; violazione e falsa applicazione del regolamento LNP A nonché contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte Federale sostiene che “la finalità del contributo Europa League prescinde dalla ratio sottostante la distribuzione dei ricavi provenienti dai diritti televisivi” IV – Nel merito: violazione e falsa applicazione del principio di diritto posto alla base della decisione n. 21/2010 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e conseguente violazione dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI V – Nel merito: travisamento dei fatti per mancanza di intervento modificativo della norma (“contributo Europa League”) da parte della assemblea della L.N.P. Serie A VI – Nel merito: omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere e, segnatamente, (i) la modifica dell’ammontare delle risorse percepite dai clubs a titolo di proventi audiovisivi per effetto del prelievo “Europa League”; (ii) l’effettiva sussistenza di un elemento discriminatorio nei confronti delle associate con minori introiti complessivi VII – Nel merito: violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, del decreto Melandri (D. LGS. 9/2008) per riduzione al di sotto della soglia minima (40%) della quota dei proventi radiotelevisivi da dividere in parti uguali tra le società, con conseguente violazione dell’art. 12, comma 1, dello Statuto FIGC e dell’art. 19, comma 2, parag. 2 e 3 dello Statuto-Regolamento L.N.P. Serie A, nonché carenza di motivazione VIII – Nel merito: lesione del contraddittorio, travisamento dei fatti ed erronea considerazione del valore intrinseco del documento prodotto dalla società Udinese IX – Nel merito: violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, punto 3) dello Statuto-Regolamento LNP Serie A, violazione dell’art. 9, comma 2, dello Statuto FIGC per sostanziale modifica del regolamento in assenza di omologazione da parte della FIGC, contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere >>. A seguito dell’istanza di arbitrato proposta dalle società Novara e Cesena, dinanzi al TNAS si costituirono la F.I.G.C., la Lega, nonché le società Lazio, Palermo e Udinese, che, con varietà di argomentazioni, conclusero tutte nel senso della inammissibilità (e/o dell’infondatezza) delle domande formulate dalle società istanti, eccependo anche l’incompetenza del Tribunale adito. E’ opportuno segnalare che le società istanti Novara e Cesena, nella memoria di replica depositata dinanzi al TNAS, insistendo in tutte le domande già proposte, chiesero <>. V. - Prima di riferire della decisione del TNAS sull’istanza di arbitrato proposta dalle società Novara e Cesena, conviene dare conto del distinto del procedimento di impugnazione proposto dalla società Palermo avverso la medesima decisione della CGF. Come si è già rilevato, infatti, la società Palermo aveva, a sua volta, impugnato la decisione della CGF del 14 marzo 2013, proponendo ricorso (in data 24 giugno 2013) alla Alta Corte di Giustizia Sportiva nei confronti delle società “Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., Bologna F.C. s.p.a., Cagliari Calcio s.p.a., Calcio Catania s.p.a., A.C. Cesena s.p.a., Chievoverona s.p.a., A.C. Fiorentina s.p.a., Genoa s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Juventus F.C. s.p.a., S.S. Lazio s.p.a., U.S. Lecce s.p.a., A.C. Milan s.p.a., S.S. Napoli s.p.a., Novara Calcio s.p.a., Parma F.C. s.p.a., Delfino Pescara 1936 s.r.l., A.S. Roma s.p.a., U.C. Sampdoria s.p.a., A.C. Siena s.p.a., Torino F.C. s.p.a., Udinese Calcio s.p.a.”. Nel relativo procedimento si costituirono la F.I.G.C., la Lega, nonché le società Lazio, Novara e Udinese. Con decisione n. 25 del 25 luglio 2013 (depositata in data 8 agosto 2013), l’Alta Corte di Giustizia Sportiva respinse il ricorso del Palermo, confermando la decisione impugnata, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento del Palermo avanti alla Corte di Giustizia Federale. In particolare, l’Alta Corte di Giustizia, esaminando l’intervento del Palermo nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, rilevò che <>. VI. – Con riferimento all’istanza di arbitrato proposta dalle società Novara e Cesena, il TNAS, con lodo deliberato in data 14 ottobre 2013, dichiarò “la propria incompetenza a decidere, ritenuta la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva”. Il TNAS reputò << dirimente …. la decisione n. 25 del 25 luglio 2013 (prot. n. 0377) con la quale l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, riconoscendo la propria competenza in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla U.S. Citta di Palermo >> (ricorso avverso la medesima decisione della CGF e, pertanto, volto a contestare la validità della medesima delibera dell’assemblea della Lega del 3 dicembre 2012); e rilevò “la assoluta identità ed unitarietà delle azioni” distintamente proposte dalle società Novara e Cesena, da un lato, e dalla società Palermo, dall’altro, dinanzi a due organi diversi (il TNAS e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva), osservando che <>. Pertanto, il TNAS ritenne << che – essendo stato il caso de quo deciso con decisione n. 25/2013 dall’Alta Corte di Giustizia, che ha espressamente riconosciuto la propria competenza nella materia oggetto del contendere – è preclusa a questo Tribunale la potestas iudicandi sulla domanda sollevata dalle istanti Società, con conseguente declaratoria di incompetenza a decidere >>. Infine, il TNAS ritenne non accoglibile la domanda proposta in via subordinata dalle istanti società Novara e Cesena al fine di <>. VII. – Infine, successivamente alla riferita decisione del TNAS, con “ricorso in riassunzione” datato 19 novembre 2013, le società Novara e Cesena si sono rivolte a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva formulando le seguenti conclusioni: << In via preliminare: accertata l’applicabilità delle norme procedurali di cui ai Titoli III e IV del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento incardinato in sede endofederale, ed accertata altresì la violazione degli artt. 37, comma 2 e 38, comma 3, del C.G.S., in riforma dell’impugnata decisione, dichiarare inammissibili/improcedibili le difese delle parti costituite avanti alla Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed adottare ogni conseguente provvedimento. In via principale e di merito: - annullare la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., in C.C. U.U. 278/CGF del 24.05.2013 e 204/CGF del 14.3.2013 (dispositivo), nonché il suo presupposto logico-giuridico costituito dalla delibera adottata in data 3.12.2012 dall’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno individuato come “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (“contributo Europa League”) stagione 2011/2012”; - in riforma delle decisioni/deliberazioni impugnate con il presente atto, determinare, a mente di tutti i motivi suesposti, l’ammontare legittimo del Contributo Europa League, ed accertare e dichiarare che il criterio 40-30-30 posto alla base della distribuzione delle risorse televisive sia quello legittimamente applicabile per il prelevamento della somma; - conseguentemente, condannare le parti intimate alla restituzione delle maggiori somme corrisposte dalle odierne istanti >>. Nel ricorso in riassunzione le società ricorrenti hanno riprodotto per esteso il testo della precedente “istanza di arbitrato” dinanzi al TNAS nonché le successive difese svolte nel corso del relativo procedimento; onde si devono ritenere riproposti in questa sede i motivi di censura già sopra riportati (punto IV.). Nel procedimento promosso dalle società ricorrenti ‘in riassunzione’ si sono poi costituite: la Lega, che ha eccepito l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’improcedibilità del ricorso avversario, deducendo anche l’infondatezza di esso per quanto attiene alle censure relative alle modifiche regolamentari e alla omologa federale e dichiarando, invece, “di non avere interesse diretto a contraddire alle eccezioni che sono state rivolte al merito della Delibera”; la F.I.G.C., che ha eccepito “l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso avversario”, astenendosi dal prendere posizione sul merito della questione; la società Lazio, che ha eccepito l’inammissibilità e, in via subordinata, l’infondatezza del ricorso; la società Udinese, che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Considerato in diritto 1.- Preliminarmente, il Collegio ritiene che le questioni prospettate dalle società ricorrenti nel ricorso in riassunzione, astrattamente considerate e in via generale, rientrino nella competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, come essa è individuata dall’art. 12 bis dello Statuto del CONI (adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 18 settembre 2013 e approvato con D.P.C.M. del 12 novembre 2013) e dall’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (sottoposto a presa d’atto della Giunta Nazionale del CONI). Le questioni controverse attengono, infatti, ai criteri di provvista e di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei cc.dd. diritti audiovisivi, con riguardo al c.d. contributo Europa League, che trova la sua disciplina nell’art. 19, secondo comma, punto 3, dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A. La controversia attiene, dunque, a una disciplina ispirata al perseguimento di interessi collettivi in materia sportiva, nel quadro di regole generali e principi fondamentali stabiliti dalla legge per il mercato dei diritti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, “in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità”. Come è noto, il d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, - invocato dalle società ricorrenti - in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, detta la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”; e all’art. 25 disciplina la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione, prevedendo la competenza dell'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima, che delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. La materia è tutta permeata da interessi pubblici e collettivi (inerenti alla regolamentazione del mercato dei diritti audiovisivi, alla tutela della concorrenza, al mantenimento di un ‘equilibrio competitivo’, a principi di mutualità generale) che prevalgono sugli interessi individuali dei singoli soggetti partecipanti alle competizioni sportive interessate. Alla luce di queste considerazioni, le questioni controverse dedotte dalle società ricorrenti attengono a diritti indisponibili e rientrano nella competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, che costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva, essendo stati esperiti i rimedi previsti dalla giustizia sportiva federale ed essendo, conseguentemente, esaurito il grado di giustizia endofederale. Nessun dubbio, poi, sulla sussistenza del requisito della ‘notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale’. La notevole rilevanza può essere apprezzata sia con riferimento alle questioni di fatto che alle questioni di diritto sottoposte alla Alta Corte, considerando l’oggettiva importanza economica della controversia; il settore economico ed il mercato di riferimento nel quale la controversia si inserisce; la qualità degli interessi coinvolti; la rilevanza della questione sul piano associativo; e, infine, il fatto che le questioni controverse, interessano tutte le società associate alla Lega e partecipanti al relativo Campionato quali soggetti passivi sui quali grava l’onere della provvista del contributo e, almeno potenzialmente, quali soggetti attivi in favore dei quali esso può essere ripartito. Le considerazioni che precedono si pongono nel solco della giurisprudenza di questa Alta Corte che ha sempre ravvisato la propria competenza in materia di criteri di prelevamento e di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sportiva, anche con specifico riguardo alla c.d. Europa League. In questo senso l’Alta Corte si è già espressa nella decisione n. 21 del 2010, nella quale, esaminando il profilo della ripartizione del carico economico del contributo Europa League, ha affermato la propria competenza segnalando che la questione “coinvolge direttamente il testo dello Statuto – Regolamento e la stessa base associativa di un organismo quale la L.N.P. Serie A che è associazione privatistica - la iscrizione alla quale, tuttavia, è necessaria per la partecipazione al Campionato di calcio di Serie A - riconosciuta dalla F.I.G.C. e da questa investita dell’affidamento di funzioni proprie ed essenziali dell’ordinamento sportivo calcistico”. Più di recente l’Alta Corte ha ribadito la propria competenza in materia di ‘criteri di provvista’ del contributo Europa League nella decisione n. 25 del 2013, sul ricorso della società Palermo (del quale si è riferito supra al par. V. nella esposizione dei fatti e dello svolgimento del procedimento) avente ad oggetto la medesima delibera della Lega ora contestata in questa sede dalle società ricorrenti Novara e Cesena. Peraltro, entrambe queste decisioni dell’Alta Corte, insieme ad altra giurisprudenza conforme (decisioni dell’Alta Corte n. 30 del 2011 e n. 15 del 2012), sono state opportunamente ed adesivamente richiamate nel già citato lodo del 14 ottobre 2013, reso dal TNAS a seguito dell’istanza di arbitrato proposta dalle società Novara e Cesena, con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato ha dichiarato “la propria incompetenza a decidere, ritenuta la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva”. 2.- Ferme queste premesse generali sulla propria competenza, l’Alta Corte ritiene che il ‘ricorso in riassunzione’ proposto dalle società Novara e Cesena sia inammissibile sotto diversi e concorrenti profili, muniti di autonomo rilievo. Come si è già rilevato, la delibera dell’Assemblea ordinaria della Lega del 3 dicembre 2012, con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno [“criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (‘contributo Europa League’) stagione 2011/2012”] è stata impugnata dalle società Novara e Cesena dinanzi alla Corte di Giustizia Federale e la decisione di quest’ultima – che aveva respinto il ricorso delle società Novara e Cesena – è già stata impugnata dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva dalla società Palermo, che era intervenuta nel procedimento dinanzi alla CGF ed il cui intervento era stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che le questioni inerenti alla validità e alla legittimità della citata delibera della Lega sono già state tempestivamente sottoposte alla cognizione di questa Alta Corte, nella cui esclusiva competenza esse rientrano. E alla cognizione di questa Alta Corte, su ricorso del Palermo, è già stata tempestivamente sottoposta anche la domanda di annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale del 14 marzo 2013 (pubblicata al punto 1 nel C.U. n. 278/CGF del 24.05.2013; e, nel dispositivo, al punto 1 nel C.U. n. 204/CGF del 14.3.2013). Il principio del ne bis in idem non consente all’Alta Corte di tornare ad esaminare le questioni già dedotte nel precedente giudizio promosso dalla società Palermo (di cui alla citata decisione n. 25 del 2013), né per quanto riguarda i profili attinenti alla validità e alla legittimità della impugnata delibera della Lega, né per quanto riguarda l’annullamento della impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale. Tali questioni sono già state sottoposte alla cognizione dell’Alta Corte; la quale in ogni caso non potrebbe riformare la decisione già presa in ordine all’invocato annullamento della pronuncia della Corte di Giustizia Federale. L’esame delle censure formulate dalle società Novara e Cesena nel ricorso in riassunzione risulta, pertanto, irrimediabilmente precluso. 3.- L’inammissibilità del ricorso in riassunzione presentato dalle società Novara e Cesena è stata eccepita, invocando il divieto del bis in idem, anche da altre società e parti che si sono costituite in questa sede dinanzi all’Alta Corte. A tali eccezioni di inammissibilità le società ricorrenti hanno replicato – in sintesi – osservando che nella sua precedente decisione (n. 25 del 2013) l’Alta Corte si sarebbe limitata a confermare l’inammissibilità dell’intervento della società Palermo dinanzi alla CGF senza entrare nel merito della legittimità della delibera della Lega; ed aggiungendo che la società Cesena (a differenza del Novara) non aveva comunque partecipato al precedente procedimento promosso dal Palermo dinanzi all’Alta Corte. Tali eccezioni delle ricorrenti società Novara e Cesena non colgono nel segno. Il fatto che nella sua decisione n. 25 del 2013 l’Alta Corte non sia entrata nel merito dei censurati profili di legittimità della delibera della Lega, limitandosi a confermare la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento della società Palermo dinanzi alla Corte Federale (perciò confermando sotto questo profilo la decisione impugnata e ritenendo precluso l’esame di ogni altra domanda) non risulta rilevante; e, anzi, a ben vedere, appare la conseguenza di scelte processuali delle stesse società attuali ricorrenti. Se le attuali ricorrenti – convenute dalla società Palermo dinanzi all’Alta Corte - avessero prospettato in quella sede in via autonoma e tempestiva (sia pure in forma incidentale e subordinata) le loro censure avverso la delibera della Lega e avverso la pronuncia della CGF, la conferma della dichiarazione di inammissibilità dell’intervento del Palermo dinanzi alla CGF non sarebbe stata di ostacolo all’esame delle questioni di merito, che avrebbero trovato autonomo e legittimo ingresso nel procedimento dinanzi all’Alta Corte e nella decisione. Ma così non è stato: ed anzi la società Novara, costituitasi nel procedimento promosso dal Palermo dinanzi all’Alta Corte, ne ha sostenuto l’incompetenza, chiedendo che la ricorrente società Palermo fosse autorizzata a ripresentare il proprio ricorso dinanzi al TNAS (cfr. decisione n. 25 del 2013). Parimenti irrilevante il fatto – evidenziato dai Difensori della società Cesena anche in sede di discussione orale - che la società Cesena non si sia costituita nel procedimento promosso dalla società Palermo dinanzi all’Alta Corte. Basti considerare che il ricorso della società Palermo dinanzi all’Alta Corte è stato proposto nei confronti delle società “Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., Bologna F.C. s.p.a., Cagliari Calcio s.p.a., Calcio Catania s.p.a., A.C. Cesena s.p.a., Chievoverona s.p.a., A.C. Fiorentina s.p.a., Genoa s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Juventus F.C. s.p.a., S.S. Lazio s.p.a., U.S. Lecce s.p.a., A.C. Milan s.p.a., S.S. Napoli s.p.a., Novara Calcio s.p.a., Parma F.C. s.p.a., Delfino Pescara 1936 s.r.l., A.S. Roma s.p.a., U.C. Sampdoria s.p.a., A.C. Siena s.p.a., Torino F.C. s.p.a., Udinese Calcio s.p.a.”. Sicchè, anche qui si ravvisa una scelta processuale della stessa società Cesena, che era stata chiamata a partecipare al procedimento dinanzi alla Alta Corte e ben avrebbe potuto costituirsi in quella sede per formulare le sue autonome domande, sia pure in via incidentale e subordinata; ed invece ha liberamente preferito di non costituirsi. 4.- L’inammissibilità del ricorso proposto dalle società Novara e Cesena non può essere superata neppure invocando il principio della translatio iudicii. Le società ricorrenti hanno sostenuto il loro diritto di ‘riassumere’ le loro istanze dinanzi all’Alta Corte, conservando gli effetti sostanziali e processuali delle domande che esse avevano già rivolto ad un giudice – il TNAS – dichiaratosi incompetente, in applicazione del principio della translatio iudicii, diffusamente invocato nella ‘memoria integrativa’ del 6 gennaio 2014. A tal proposito le società ricorrenti hanno richiamato una recente sentenza della Corte Costituzionale (19 luglio 2013, n. 223) secondo la quale “l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”; affermandosi “la necessità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione”. Le società ricorrenti hanno altresì invocato una decisione, altrettanto recente, di questa Alta Corte, dove si afferma che “anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi applicabile la translatio iudicii, divenuta ormai principio generale processuale” (decisione n. 33 del 2013). Il Collegio condivide i principi espressi nella giurisprudenza sopra richiamata, ma ritiene che, nel caso di specie, il principio della translatio iudicii non possa trovare applicazione. Infatti, non può ammettersi la possibilità che la parte, la quale abbia errato nella individuazione del giudice competente, possa riproporre le medesime domande dinanzi al giudice dichiarato competente ove quest’ultimo, nel frattempo, sia già stato chiamato a decidere su quelle domande e a tale giudizio abbia già partecipato la stessa parte che, successivamente, vorrebbe nuovamente adire quel giudice “in riassunzione”. Nel caso di specie, ciò che impedisce in questa sede l’esame delle domande proposte dalle società Novara e Cesena nel ricorso in riassunzione non è il loro precedente errore nella individuazione del giudice competente, bensì il fatto che il giudizio dinanzi al giudice competente – questa Alta Corte -, nel frattempo, si sia già svolto, attraverso un procedimento al quale anche il Novara ha partecipato, mentre il Cesena ha ritenuto di non partecipare (ancorchè la società fosse stata ritualmente chiamata). 5.- Peraltro, in sede di impugnazione – come nel caso in esame, nel quale le società ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte di Giustizia Federale dinanzi al TNAS ed ora ripropongono la medesima domanda di annullamento di quella decisione dinanzi a questa Alta Corte – il principio della translatio iudicii deve necessariamente coordinarsi con le regole relative alle condizioni di ammissibilità dell’impugnazione. Questo delicato problema di coordinamento emerge con chiarezza nella giurisprudenza della Cassazione, la quale ha esattamente affermato che “l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull'impugnazione non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che deve, pertanto, dichiararsi precluso se prospettato a un giudice diverso da quello individuato dall'art. 341 cod. proc. civ.”; con la conseguenza che “l’eventuale appello ad un giudice diverso da quello individuato …… può dare luogo anche alla consumazione del potere di impugnare, una volta decorsi i termini per il gravame ….” (cfr. Cass., sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26375). In sostanza si è ritenuto – e il Collegio condivide questa tesi – che nel caso di una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell’appello per incompetenza del giudice adito, ove nel frattempo siano decorsi i termini per impugnare, il potere di impugnazione si sia definitivamente consumato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata. Nel caso di specie si deve ritenere che il potere di impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale da parte delle società Novara e Cesena si sia definitivamente consumato non solo per il decorso del termine perentorio stabilito dall’art. 4, 1° comma, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; ma anche per l’avvenuto definitivo espletamento dell’impugnazione proposta dalla società Palermo avverso la medesima decisione della CGF, a seguito di un procedimento al quale entrambe le società attuali ricorrenti erano state ritualmente chiamate a partecipare. Anche per i motivi ora illustrati, il ricorso in riassunzione proposto dalle società Novara e Cesena risulta inammissibile. La ritenuta inammissibilità del ricorso preclude l’esame di qualunque altra questione, domanda ed eccezione, di rito o di merito, formulata dalle parti. 6.- Considerata la complessità delle questioni trattate, anche sotto i profili processuali da ultimo evidenziati, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese tra tutte le parti costituite. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Dichiara l’inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto dalle società Novara Calcio s.p.a. e A.C. Cesena s.p.a. e di tutte le domande ivi formulate. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 18 febbraio 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 13 marzo 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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