CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 4 marzo 2014 promosso da: Sig. Stefano Bagalini / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 4 marzo 2014 promosso da: Sig. Stefano Bagalini / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO Avv. Aurelio Vessichelli nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 4 marzo 2014 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 757 promosso (con istanza prot. n. 2115 del 18 dicembre 2013) da: Sig. Stefano Bagalini , rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Agostini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio ( FM ) , alla Via Giotto n. 44, giusta procura in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta procura in calce alla memoria di costituzione intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Stefano Bagalini (il “ Bagalini Stefano ” o la “Parte istante”) è un calciatore , all'epoca dei fatti ( aprile 2011 ) , non professionista in quanto tesserato con la A.C. Sangiustese S.r.l. , oggi tesserato per la A.S.D. Futsal Cobà. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “ Parte intimata” ) associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona , avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento di alcuni tesserati , tra i quali l’odierno istante, per rispondere dinanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro addebitate. 4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la commissione di violazioni disciplinari ex articoli 1 comma 1 (cd. slealtà sportiva ) CGS per aver il Bagalini Stefano organizzato un incontro anche alla presenza del fratello dell’odierno istante, l’arbitro di calcio Roberto Bagalini , del calciatore Carlo Gervasoni e degli ‘ slavi’ Gegic ed Ilievsky , finalizzato ad alterare il risultato di partite di calcio e dunque a disporre il deferimento dell'odierno istante per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di competizioni sportive, nonché ex articolo 7 comma 7 CGS per aver lo stesso Bagalini Stefano omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere venuto a conoscenza della proposta illecita formulata all’arbitro Roberto Bagalini alla presenza dell’odierno istante nel corso dell’incontro . 5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 28/CDN del 23 ottobre 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN ) , infliggeva al Bagalini Stefano la complessiva sanzione della squalifica per mesi 9 , ex art. 1 comma 1 del CGS ( cd slealtà sportiva ) e 7 comma 7 ( omessa denuncia ). 6. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”). 7. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 3 dicembre 2013 (C.U. n. 129/CGF) e poi in forma integrale il 19 dicembre 2013 (C.U. 144/CGF) (la “Decisione”), la CGF modificava la decisione di primo grado solo per l’entità della sanzione e rideterminava la squalifica a carico dell’odierno istante in mesi sei. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 18 dicembre 2013, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Bagalini dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata e, in subordine, la riduzione della stessa secondo equità e giustizia. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, l'istante chiedeva la nomina di Arbitro unico e la riduzione dei termini di un terzo per ragioni di urgenza 10. Con memoria datata 2 gennaio 2014 , la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna parte istante, in quanto ritenuto infondato.. 11. Le parti nominavano d’accordo, ex art. 6 comma 4 del Codice, quale Arbitro unico l’ Avv. Aurelio Vessichelli ( in sostituzione del Pres. Franco Frattini che, precedentemente nominato , non accettava per legittimo impedimento ), il quale in data 20 gennaio 2014 accettava l’incarico. 12. Il Presidente del TNAS comunicava nelle more il rigetto dell’istanza di riduzione dei termini, avanzata da parte del Bagalini Stefano, non ravvisandone i presupposti. 13. Il 28 gennaio 2014 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, l’Arbitro unico, disponeva la prosecuzione del giudizio , concedendo termini all'istante per il deposito di motivi aggiunti in considerazione dell’intervenuto deposito delle motivazioni della decisione impugnata e alla intimata per il deposito di replica. 14. All’udienza del 18 febbraio 2014, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti depositati nei termini assegnati. 15. All’esito dell’udienza, autorizzata l’eventuale emissione anticipata del solo dispositivo, l’Arbitro unico si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Bagalini. 16. Il Bagalini , nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto T.N.A.S. : “…all’esito di lodo arbitrale in favore dell’istante in via principale dichiarare il proscioglimento, in via subordinata ridurre la sanzione inflitta nella misura di equità e giustizia ”. b. Le domande della FIGC 17. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto “… il rigetto dell’istanza avversaria ”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del Bagalini. 18. Nell’istanza di arbitrato la difesa del Bagalini si dichiarava preliminarmente disposta a conciliare la controversia accettando la squalifica per mesi tre. Nel merito, a sostegno della propria richiesta di annullamento della sanzione subita, la parte istante contesta la sussistenza nella fattispecie dei presupposti per l’affermazione a suo carico di una responsabilità ex art. 1 comma 1 o ex art.7 comma 7 CGS , per inattendibilità, insufficienza e difetto di riscontri della prova testimoniale a carico. b. La posizione della FIGC 19. La FIGC si oppone all'istanza del Bagalini deducendone l' infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE La difesa della parte istante lamenta che dalle risultanze dei fatti di causa non risulterebbe adeguatamente provata a carico del calciatore Stefano Bagalini alcuna violazione dei doveri di lealtà , correttezza e probità previsti dall’art.1 comma 1 del CGS, e nemmeno risulterebbero provati fatti o circostanze dai quali far derivare che il Bagalini abbia omesso di denunciare senza indugio alla Procura federale la conoscenza di un tentativo di alterare il regolare svolgimento di partite di calcio, omessa denuncia sanzionata dall’art. 7 comma 7 del CGS. Il Bagalini chiede pertanto che il TNAS annulli , perché erronea, la decisione con la quale la Corte di Giustizia Federale ha invece affermato come adeguatamente provata la sussistenza delle suddette responsabilità , e per l’effetto annulli la sanzione di sei mesi di squalifica a carico del Bagalini o in subordine ne riduca l’entità secondo equità o giustizia.. Ad avviso di questo Arbitro unico , I Giudici endofederali di primo e secondo grado hanno congruamente basato le loro decisioni sulle risultanze delle dichiarazioni rese dal calciatore Carlo Gervasoni dinnanzi alla Procura della Repubblica ed alla Procura federale, ma non solo su quelle come sostiene la difesa della parte istante, bensi’ anche sui riscontri riconosciuti come idonei a sostegno delle suddette dichiarazioni, ivi comprese le dichiarazioni rese dallo stesso odierno istante, conformemente ai consolidati principi in materia di caratteri della prova della violazione disciplinare sportiva, elaborati dal TNAS, principi dai quali nella fattispecie l’Arbitro unico non ritiene di doversi discostare . Per affermare la sussistenza nella fattispecie della contestata responsabilità disciplinare del Bagalini odierno istante, non è pertanto necessario che risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio la commissione di atti o fatti , anche mediante omissione di comportamenti previsi come doverosi, che integrino la violazione della norma sanzionatrice, come lamenta la difesa della parte istane. E’ sufficiente invece la prova che quella commissione di atti o fatti da parte dello sportivo risulti come non inverosimilmente e più che probabilmente ascrivibile all’agente secondo un procedimento valutativo ispirato ai principi di sufficienza, logicità, univocità e coerenza, che deve rigorosamente tener conto della capacità di resistenza di quanto controdedotto dall’incolpato secondo i medesimi principi, nonché, a parere di chi scrive, del comportamento tenuto dall’incolpato nel corso dell’intero procedimento riguardo alle condotte ascritte. Nella deposizione del 12 marzo 2012 Carlo Gervasoni dichiara agli inquirenti che l’anno precedente, i1 30 marzo 2011, insieme a Gegic e Ilievski, esponenti del clan degli "slavi", recandosi ad Ascoli per incontrare Micolucci (altro tesserato coinvolto nell’inchiesta sul cd. calcio scommesse), si fermarono a cena a Porto San Giorgio, dove un collega di Gervasoni (Stefano Bagalini), fratello di un arbitro di CAN C (Roberto Bagalini), aveva un ristorante, il Cobà; nel corso della cena Gervasoni si mise d'accordo con l'odierno istante per reincontrarsi tutti insieme al ristorante, anche con il fratello Roberto, in tarda serata, dopo che lui Gegic e Ilievski fossero tornati da Ascoli dove avrebbero incontrato un amico; circa alle due del mattino successivo i cinque si ritrovarono, come concordato, presso il ristorante, a quell'ora deserto. Anche Stefano e Roberto Bagalini risulta che abbiano ammesso il duplice incontro avendo dato atto di aver riconosciuto, successivamente, negli esponenti del clan degli "slavi" le due persone che accompagnavano Gervasoni. Gervasoni dichiara, sia al PM sia alla Procura federale, che lui e Gegic proposero di fatto a Roberto Bagalini, alla presenza del fratello Stefano, di manipolare delle gare con il risultato di over, a fronte di una cospicua somma di denaro e che nell' occasione Gegic mostrò i soldi e si dichiaro disponibile a lasciare un acconto sul prezzo, che fu, pero, rifiutato dall'interessato, il quale tuttavia non oppose un netto rifiuto alla proposta. Roberto Bagalini dichiara di avere conosciuto Gervasoni quella stessa sera, di avere fatto la spola con l'altro ristorante di famiglia (il Caminetto), nonche di essere stato chiamato dal fratello Stefano a fine serata per fargli cornpagnia e preparare il conto per Gervasoni ed i suoi arnici che sarebbero presto tornati, come in effetti poi avvenuto a tarda ora. Dichiara ancora che Gervasoni, Gegic ed Ilievsky pagarono il conto, estraendo i contanti da "una mazzetta molto voluminosa ", chiesero un bicchiere di vino e che il primo disse di aver trovato il rnodo di guadagnare facile, "effettuando scommesse sicure all 'estero ", concetto, questo, che fu ribadito da uno dei suoi accornpagnatori. Stefano Bagalini, arnrnette che Gervasoni lo chiamò per preannuciargli la sua visita, che arrivo con due persone (Gegic ed Ilievski), che gli chiese quanto ci volesse per raggiungere Ascoli, che i tre tornarono a notte fonda, quando il locale era vuoto e che Gervasoni gli disse, alla presenza del fratello, che essendo a fine carriera si stava "occupando di scommesse sicure all'estero"; dall'altra, esclude che fu forrnulata alcuna proposta di alterare i risultati di partite di calcio; e dall'altra ancora, insiste di aver presentato quella sera stessa nel corso del primo incontro il fratello a Gervasoni. Alla luce dei suesposti principi in materia di prova nelle violazioni disciplinari sportive, ritiene il Giudicante che , come rilevato dalla difesa della FIGC, quanto dichiarato dal Gervasoni, oltre a trovare consistenti riscontri nelle parziali ammissioni dell'istante e del di lui fratello, offre uno scenario del tutto coerente sia con il sistema illecito di reclutamento di soggetti in grado di interferire sul risultato delle partite sia con il fine che il trio Gervasoni, Gegic e Ilievski perseguivano ed hanno palesemente dichiarato ai loro interlocutori: l'effettuazione di "scommesse sicure ". Risulta assai probabile infatti, che la visita all'odierno istante non fosse casuale ma funzionale alla combinazione dell'incontro con il fratello Roberto, che Gegic aveva tutto l'interesse a reclutare per i suoi scopi illeciti. Ritiene assai probabile il Giudicante che anche il primo incontro non fosse casuale se si considera che il Gervasoni , assieme agli “slavi” , decide di andare nel ristorante di Stefano Bagalini, a due passi dal ristorante di Roberto Bagalini, nell’itinerario che doveva portare Gervasoni , Gegic ed Ilievsky ad incontrare Micolucci per trattare questioni ed argomenti “analoghi”, vale a dire scommesse sportive illecite, in tal modo “ massimizzando i profitti “ del viaggio. In tale prospettiva pertanto il Gervasoni chiamò l'ex compagno di squadra per prenotare un tavolo al suo ristorante con il preciso obiettivo di tentare un abboccamento con il fratello arbitro per vedere se, con il suo aiuto, si fossero potute effettuare nuove scommesse sicure. Attesa l'impossibilita di parlare riservatamente con Roberto Bagalini nel corso della cena (quest'ultimo infatti "si era limitato a venirmi a salutare al tavolo "), previo accordo con l'odierno istante, fu deciso che i cinque si sarebbero incontrati a notte inoltrata presso il medesimo ristorante affinchè la proposta illecita potesse essere formulata direttamente a Roberto Bagalini, cosi come era prassi del clan degli” slavi” , che, come correttamente osservato dalla difesa dell’intimata, pretendeva sempre di conoscere direttamente i soggetti coinvolti nel sistema. Risulta provato che in effetti i fratelli Bagalini attesero circa sino alle due del mattino, invece di chiudere il ristorante e tornare a casa, il ritorno di Gervasoni ed amici mentre anche a questo Arbitro unico risulta assai poco probabile se non inverosimile la versione dei fatti fornita sul punto dai Bagalini, i quali hanno tentato di ridimensionare l'episodio, affermando che attesero in due sino a notte fonda Gervasoni, Gegic e Hilievski per preparare loro il conto della cena. I Bagalini infatti non hanno evidentemente potuto provare che gli “ slavi “ non avessero pagato alla fine del primo incontro ma solo alla fine del secondo incontro (magari esibendo la necessaria copia di ricevuta fiscale ) ma che il secondo incontro sia avvenuto a notte inoltrata con personaggi del “ calibro “ di Gegic ed Ilievsky di ritorno da un itinerario con diversa destinazione, solo per pagare il conto della cena consumata qualche ora prima, è argomento che non può valere a vincere la prova di resistenza rispetto alla logicità e coerenza della ricostruzione dei fatti accreditata dai Giudici endofederali. Anche Almir Gegic, interrogato dal PM di Cremona in data 11 dicembre 2012, offre un valutabile elemento di pur parziale riscontro ai fatti di causa allorchè , come rilevato dalla difesa federale, conferma di avere incontrato nel periodo marzo aprile 2011 un arbitro di serie B, che "era proprietario con il fratello di un ristorante situato vicino al mare in una localita non lontana da Ancona". -che Gervasoni gli disse di avere giocato a Verona con il fratello di tale arbitro, del quale non ricorda il nome; che all' incontro era presente anche Ilievski che Gervasoni propose, come concordato con lui, una somma di denaro (quantificata in misura minore di quella indicata da Gervasoni) ''per una partita ancora da determinarsi, sulla quale l 'arbitro potesse influire per favorire un “ over”. La versione dei due fratelli risulta poco credibile anche nella parte in cui affermano che Roberto Bagalini conobbe Gervasoni in occasione della cena presso i1 ristorante Cobà :in realtà risulta che i1 27 marzo 2011, solo quattro giorni prima dell’incontro di cui è causa Roberto Bagalini da Fermo aveva arbitrato la partita Piacenza Portogruaro con Carlo Gervasoni in campo per il Piacenza. La Corte di Giustizia Federale ha pertanto congruamente motivato nell’affermare la responsabilità di Stefano Bagalini nell’aver quanto meno contribuito all’incontro fra Gervasoni ed il gruppo degli “slavi” , violando i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva che avrebbero dovuto imporre ad un calciatore peraltro noto ed esperto quale lo Stefano Bagalini ( che ha militato anche in serie B ) , di non favorire ma semmai di evitare qualunque contatto potenzialmente pregiudizievole fra personaggi di non chiara reputazione ed il fratello Roberto per il particolare e delicato ruolo di arbitro di calcio che lo stesso Roberto ricopriva. Ugualmente congrua ritiene l’Arbitro unico la motivazione in ordine alla contestata omessa denuncia da parte dell’odierno istante di fatti comunque riconducibili a tentativi di alterazione del regolare svolgimento di competizioni sportive, fatti dei quali l’istante ha avuto conoscenza nel corso dell’incontro in questione. Infine, l’Arbitro unico non può esimersi dal rilevare come emerga anche nell’episodio oggetto del presente procedimento un quadro di totale colpevole reticenza rispetto al grave fenomeno dell’illecita attività volta all’alterazione del regolare svolgimento e del risultato di competizioni sportive e nella specie calcistiche, reticenza che non viene vinta nemmeno da parte di sportivi, peraltro di notorietà ed esperienza come il Bagalini odierno istante, che è risultato coinvolto in un episodio certo meno grave di molti altri sanzionati anche di fronte a questo TNAS, e che avrebbe potuto per questo porre in essere apprezzabili comportamenti o atti di resipiscenza o ravvedimento rispetto a quanto accaduto ed accertato, atti o comportamenti che sono invece del tutto mancati nel corso dell’intero procedimento dimamzi al TNAS. In conclusione, ritiene il Giudicante che si debba respingere l’istanza di Stefano Bagalini e che sia congruo confermare la impugnata decisione di squalifica per mesi sei . D. Sulle spese Le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’istante Stefano Bagalini per € 1500,00 ( millecinquecento). Ugualmente le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari dell’Arbitro unico, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’istante Stefano Bagalini, considerata la natura delle questioni dedotte e la circostanza che all’epoca dei fatti il calciatore militava in società di calcio non professionistico, per € 1500,00 (millecinquecento ) . P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. rigetta integralmente l’istanza proposta in data 18 dicembre 2013 ( prot. 2115 - 757) dal Sig. Stefano Bagalini; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. pone a carico della parte istante Sig. Stefano Bagalini le spese di lite, liquidate come in parte motiva; 4. pone a carico della parte istante Sig. Stefano Bagalini, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico , liquidati come in parte motiva ; 5. pone a carico della parte istante Sig. Stefano Bagalini il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 4 marzo 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli
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