CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza Collegiale del 5 marzo 2014 promosso da: Sig. Paolo Scotti / Vicenza Calcio SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza Collegiale del 5 marzo 2014 promosso da: Sig. Paolo Scotti / Vicenza Calcio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1957 del 6 novembre 2013 - 749) promosso da: Sig. Paolo Scotti, con l’Avv. Marco Scognamillo parte istante contro Vicenza Calcio SpA, con gli Avv. Vittorio Rigo e Massimiliano Diana parte intimata ha emanato la seguente ORDINANZA visti gli artt. 12, 12-bis e 12-ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; visto il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni; visto il procedimento arbitrale prot. n. 1957 del 6 novembre 2013 - 749; viste le comunicazioni in data 5 marzo 2014, prot. n. 0238 e in data 5 marzo 2014 prot. n. 0243, con le quali le parti rendono noto di avere definito transattivamente la presente controversia e di volere, pertanto, rinunciare ai rispettivi atti; ritenuta l’opportunità di dare atto della cessazione della materia del contendere e allo stesso tempo determinare l’importo delle spese e degli onorari spettanti al Collegio Arbitrale, tenendo conto dell’attività fino a oggi espletata e della natura della controversia; IL COLLEGIO ARBITRALE 1. Prende atto dei contenuti delle comunicazioni protocollate nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport al n. 0238 del 5 marzo 2014 e al n. 0243 del 5 marzo 2014. 2. Annulla l’udienza fissata per il giorno 10 marzo 2014. 3. Dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 4. Compensa fra le parti le spese per l’assistenza difensiva, 5. Pone a carico delle parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 3.000,00 (tremila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre ad accessori di legge. 6. Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 7. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. 8. Sono fatti in ogni caso salvi, ma nei meri rapporti interni tra le parti, gli accordi tra le stesse intervenuti in ordine ad una diversa ripartizione di onorari e spese del presente arbitrato. Il Segretario del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica. Roma, 5 marzo 2014 F.to Gabriella Palmieri F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Maurizio Benincasa
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