FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CG del 4/12/13 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. RADOANI GIORGIO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. TRENTINO A.A. (Nota n. 9412/751 pf 11-12/SP/blp).
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CG del 4/12/13
1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
RADOANI GIORGIO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
TERRITORIALE DEL C.R. TRENTINO A.A. (Nota n. 9412/751 pf 11-12/SP/blp).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento numero 9412/751pf11-12/SP/blp del 26 giugno 2012 il Procuratore
Federale, ai sensi degli artt. 34, comma 3, lett. E) dello Statuto Federale e 6, comma 1, del
Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, ha deferito alla
Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva il sig. Radoani Giorgio, componente della
Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, già A.B.
associato A.I.A., per aver posto in essere, nel corso di una riunione del CDT Trentino - Alto Adige,
comportamenti in violazione degli artt. 1, comma 1 (Doveri e obblighi generali) e 5, comma 1
(Dichiarazioni lesive), del C.G.S. e 2, comma 1, lett. a (Doveri dei componenti degli Organi di
giustizia sportiva) del Regolamento di disciplina; ed inoltre in violazione degli artt. 1, comma 1
(Doveri e obblighi generali) del C.G.S., 2, comma 1, lettera c) (Doveri dei componenti degli Organi
di giustizia sportiva), 38, comma 3 (Assunzione della qualifica) e 48, comma 7 (Dirigenti
benemeriti FIGC Associati AIA) del Regolamento A.I.A.
Dagli atti e dalla relazione relativi all’ “Esposto dell’a.b. Franco Pauletto con il quale
segnala, che in occasione di una riunione della CDT Trentino - Alto Adige sarebbero stati tenuti
dalla stessa comportamenti non consoni con l’attività di un Organo di Giustizia” e connessi alla
segnalazione pervenuta alla Procura Federale dal Segretario dell’Associazione Italiana Arbitri
Francesco Meloni del 15/06/2011, emerge che il rappresentante AIA Franco Pauletto, partecipante
in qualità di rappresentante AIA, ha riferito circa comportamenti inappropriati tenuti in occasione
della riunione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino -
Alto Adige del 13/06/2011. Tale riunione aveva ad oggetto la decisione sull’eventuale ripetizione
della gara S.V. Termeno Tramin e U. S. Dro, spareggio valido per la promozione nel Campionato di
Eccellenza.
D I R I T T O
Dall’espletamento istruttorio, condotto con l’acquisizione degli atti e con l’escussione dei
tesserati, sono emerse le seguenti condotte non appropriate, tenute dal sig. Radoani Giorgio,
Componente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Trentino - Alto Adige.
Il primo, tenuto in occasione della citata riunione del 13/06/2011, quando, riferendosi al
settore tecnico dell’A.I.A. con sede in Roma, dopo la lettura del parere da quest’ultima espresso in
occasione del procedimento in questione, usava la testuale espressione: “…noi capis en cazzo, i fa
sol confusion zo a Roma.”, frase dialettale dal significato letterale: “…non capiscono un cazzo,
fanno solo confusione giù a Roma.”, in violazione degli artt. 1, comma 1 (Doveri e obblighi
generali) e 5, comma 1 (Dichiarazioni lesive), del C.G.S. e 2, comma 1, lett. a (Doveri dei
componenti degli Organi di giustizia sportiva) del Regolamento di disciplina;
il secondo, in quanto il sig. Radoani Giorgio, già arbitro benemerito associato A. I. A. Sezione
di Trento, ha svolto anche le funzioni di Componente della Commissione Disciplinare Territoriale
presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige dalla stagione sportiva 2007/2008 ad oggi,
munito della prevista autorizzazione A.I.A. (ex artt. 38, comma 3, e 48, comma 7, del Regolamento
A.I.A.) per la sola stagione 2007/2008 ma non per le successive, ha partecipato alla suddetta
riunione senza autorizzazione AIA, violando così gli artt. 1, comma 1 (Doveri e obblighi generali)
del C.G.S., 2, comma 1, lettera c) (Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva), 38,
comma 3 (Assunzione della qualifica) e 48, comma 7 (Dirigenti benemeriti FIGC Associati AIA)
del Regolamento A.I.A.
Tutte le predette circostanze, che emergono dagli indicati accertamenti istruttori si debbono
dunque considerare inconfutabili, cosicché risulta provata la sussistenza delle violazioni delle
norme specificate nell’atto di deferimento della Procura Federale a carico del’incolpato sig.
Radoani. Di tali violazioni egli è sicuramente responsabile, così da imporre l’adozione nei suoi
confronti dei provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. c) dello Statuto FIGC e
dell’art. 6, comma 1 del Regolamento di disciplina degli Organi di giustizia sportiva.
Nell’irrogazione della relativa sanzione, va tenuto conto della circostanza che gli illeciti
sportivi accertati a carico del sig. Radoani sono due, commessi nella medesima riunione della CDT
Trentino - Alto Adige, cui lo stesso ha partecipato, ma aventi natura ed oggetto diversi. In
particolare essi riguardano rispettivamente i doveri di correttezza e di rispetto della preparazione di
altri tesserati, nonché il dovere di comunicazione di sopravvenute cause di decadenza. La
contemporanea sussistenza dei due addebiti, ma anche la valutazione delle modalità delle
dichiarazioni in questione e della loro idoneità ad arrecare effettivo pregiudizio inducono la
Commissione a considerare adeguata al grado di responsabilità dell’incolpato la sanzione della
censura.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione di garanzia della giustizia sportiva dichiara il Sig. GIORGIO RADOANI
responsabile delle infrazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di giustizia
sportiva e 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di disciplina, nonché delle infrazioni di cui all’art.
2, comma 1, lett. c) del Regolamento di disciplina e degli artt. 38, comma 3, e 48, comma 7, del
Regolamento A.I.A. e infligge all’incolpato la sanzione della censura.
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