FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CG del 4/12/13 2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV. MAURIZIO AGOSTINELLI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. TRENTINO A.A. (Nota n. 9415/752 pf 11- 12/SP/blp).
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CG del 4/12/13
2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV.
MAURIZIO AGOSTINELLI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. TRENTINO A.A. (Nota n. 9415/752 pf 11-
12/SP/blp).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
A conclusione delle indagini svolte a seguito di un esposto della Società ASD Virtus Don
Bosco di Bolzano il Procuratore Generale ha deferito alla Commissione di Garanzia della Giustizia
Sportiva l’avv. Maurizio Agostinelli, Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale
Trentino Alto Adige, con la imputazione di aver rappresentato e difeso l’ex allenatore Rolando
Marchetto in una controversia dinanzi al Giudice di Pace di Bolzano con la società denunciante,
appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, così compromettendo l’immagine di
imparzialità dell’organo di giustizia sportiva e tenendo un comportamento contrario ai principi di
lealtà, correttezza e probità, violando in tal modo l’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di
Disciplina e l’art. 1, del C.G.S.
I fatti per i quali è stato attivato il procedimento disciplinare sono pienamente provati dalla
documentazione prodotta.
L’avv. Agostinelli, con nota indirizzata alla A.S. Virtus Don Bosco il 18 maggio 2011, ha
invitato la società sportiva a provvedere all’immediato versamento della somma di € 2.000,00, oltre
interessi, spese e competenze per il suo intervento legale, in favore del signor Marchetto, quale
rimborso spese per l’attività da quest’ultimo svolta di collaborazione con l’Associazione nel corso
della stagione sportiva 2008/2009.
Successivamente lo stesso avv. Agostinelli ha presentato ricorso al Giudice di Pace di
Bolzano per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento rimasto insoluto, ottenendo il
provvedimento in data 14.7.2011.
I fatti, nel loro materiale svolgimento, non sono contestati dall’incolpato, il quale ha
precisato di essere amico del Marchetto e di avere avuto consapevolezza, nel ricevere il mandato
per il recupero del credito, che lo stesso era stato tesserato quale allenatore per la società Virtus
nella stagione 2008/2009. Ricorda anche di aver ricevuto, dopo la raccomandata con la richiesta di
immediato pagamento, una telefonata dal presidente della associazione sportiva sig. Carmelo Ierace
(successivamente autore dell’esposto), incontrato poi anche in occasione della riunione plenaria del
Comitato Regionale T.A.A. svoltasi nella sede di Termeno nel 2011, nel corso della quale avrebbe
ribadito la richiesta di pagamento segnalando che in mancanza si sarebbe agito giudizialmente, se il
cliente lo avesse voluto.
In ordine alla qualificazione dei fatti, è ben vero che gli atti posti in essere dall’incolpato
sono stati assunti nell’ambito di un mandato professionale conferito dal Marchetto e
- può ammettersi - sulla base di un rapporto di amicizia con lo stesso “allenatore-cliente”. Può
altresì ammettersi che l’avv. Agostinelli non si sia mai qualificato quale presidente titolare della
Commissione Disciplinare Territoriale Provinciale, nella cui competenza ricadevano le parti
interessate alla controversia. Ma è altrettanto evidente che la qualifica rivestita era ben nota, ed anzi
la richiesta di pagamento (pur ammettendo la fondatezza civilistica della pretesa), venne ribadita in
occasione di una riunione plenaria del Comitato Regionale, nella quale era palese la carica rivestita
nelle istituzioni disciplinari sportive.
Questo comportamento attinge alla sfera disciplinare.
Il Presidente della Commissione Disciplinare che rappresenta, sia pure nell’esercizio della
professione legale, interessi di parte e promuove una azione di recupero di un credito vantato da un
tesserato nei confronti di una associazione sportiva, agendo nell’ambito territoriale nel quale
esercita anche la propria competenza disciplinare, pone in essere un comportamento idoneo ad
appannare l’immagine di imparzialità dell’organo presieduto e contrario ai doveri di correttezza.
Nella valutazione disciplinare si deve tener conto della lineare condotta tenuta dall’incolpato
nel corso del procedimento e della sua lunga ed incensurata attività. Tuttavia ciò non può esimere
dal sanzionarne il comportamento, ma incide piuttosto nella determinazione della sanzione, che può
essere contenuta nell’ammonimento. Le dimissioni presentate in prossimità dell’adunanza della
Commissione non valgono ad escludere la valutazione della condotta disciplinarmente apprezzabile.
P.Q.M.
La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva dichiara l’Avv. MAURIZIO AGOSTINELLI
responsabile delle infrazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di Disciplina e
all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e infligge all’incolpato la sanzione
dell’ammonimento.
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