F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO STELLATO (Commissario Straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR (nota n. 4961/595 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014
(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO STELLATO (Commissario Straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR (nota n. 4961/595 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).
La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Stellato Francesco, Presidente della ASD S. Felice Gladiator e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver ottemperato alla delibera emessa dalla Commissione accordi economici della LND con la quale la Società era stata condannata al pagamento della somma di € 7.500,00 in favore del calciatore Sig. Gaglione Rosario per essa tesserato, così violando le norme indicate nei capi di incolpazione. La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’irrogazione al Sig. Stellato Francesco della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla ASD S. Felice Gladiator di quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), osserva quanto segue. I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, rimanendo dl tutto inerti. Lo Stellato veniva condannato da parte della Commissione accordi economici al pagamento in favore del calciatore tesserato per la Gladiator di quanto da questi invocato nel ricorso indirizzato a tale organo. La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata, non veniva sottoposta ad impugnazione, e quindi passava in cosa giudicata. L’odierna deferita non provvedeva però ad adeguarsi alla decisione della CAE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, rendendosi così responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 CGS. Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo legale rappresentante. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Stellato Francesco la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla ASD S. Felice Gladiator quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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