F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE ZANGARI (Presidente della Società SSD Pro Sesto Srl), Società SSD PRO SESTO Srl (nota n. 4981/502 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE ZANGARI (Presidente della Società SSD Pro Sesto Srl), Società SSD PRO SESTO Srl (nota n. 4981/502 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014). La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Zangari Salvatore, Presidente della SSD Pro Sesto Srl e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per aver richiesto alla Pol. D. Cimiano il nulla osta per far partecipare ad un allenamento della propria compagine della categoria “Piccoli Amici” tre calciatori tesserati per il Cimiano, così violando le norme indicate nei capo di incolpazione. Con missiva del 13/12/2013 La Pol. D. Cimiano segnalava al Comitato Regionale Lombardia della LND di aver ricevuto da parte della Pro Sesto tre richieste di nulla osta finalizzate ad ottenere l’autorizzazione a far partecipare ad un allenamento della sua squadra Piccoli Amici i giocatori Manzatto Alessandro, Abruzzese Filippo e Quaranta Gabriele, tutti tesserati per la Società esponente. Alla lettera erano allegate in copia le tre richieste, datate 11/12/2013. Sulla scorta di quanto sopra la Procura, ritenendo integrata nella condotta della Pro Sesto la violazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 1 della stagione 2013/2014 emesso dal Settore Giovanile e Scolastico, che inibisce l’organizzazione di provini per i bambini al di sotto dei dodici anni, deferiva la Pro Sesto ed il suo Presidente. All’inizio della riunione odierna il Signor Salvatore Zangari e la Società SSD Pro Sesto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Salvatore Zangari e la Società SSD Pro Sesto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Salvatore Zangari, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SSD Pro Sesto Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatre/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di giorni 40 (quaranta) per Salvatore Zangari; ammenda di € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatre/00) per la Società SSD Pro Sesto Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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