F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI STEFANO VECCHIONE (Agente Calciatori) – (nota n. 3827/380 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI NANDO MINNELLA (Agente Calciatori) – (nota n. 3824/379 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI LUCA CARTA (Agente Calciatori) – (nota n. 3848/382 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANDREA MENCARELLI (Agente Calciatori) – (nota n. 3862/378 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014). (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FILIPPO GASBARRI (Agente Calciatori) – (nota n. 3894/385 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014). (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALBERTO SILVESTRI (Agente Calciatori) – (nota n. 3888/390 pf 13-14/SP/seg del 28.1.2014). (245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SILVIA CANTORO (Agente Calciatori) – (nota n. 3759/336 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 26 Marzo 2014 (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI STEFANO VECCHIONE (Agente Calciatori) - (nota n. 3827/380 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI NANDO MINNELLA (Agente Calciatori) - (nota n. 3824/379 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI LUCA CARTA (Agente Calciatori) - (nota n. 3848/382 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANDREA MENCARELLI (Agente Calciatori) - (nota n. 3862/378 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014). (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FILIPPO GASBARRI (Agente Calciatori) - (nota n. 3894/385 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014). (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALBERTO SILVESTRI (Agente Calciatori) - (nota n. 3888/390 pf 13-14/SP/seg del 28.1.2014). (245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SILVIA CANTORO (Agente Calciatori) - (nota n. 3759/336 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014). Preliminarmente questa Commissione rileva che con riferimento ai deferimenti nei confronti dei Signori Boaglio, D’Eramo, Giammarco, Musella, non é provato con data certa che si sia instaurato il contraddittorio tra le parti, in quanto a tutt’oggi non risultano pervenute le cartoline di ritorno delle raccomandate contenenti l’atto di convocazione dinanzi questa Commissione per la data odierna. Pertanto dispone la sospensione dei predetti deferimenti e rinvia comunque a nuovo ruolo quei procedimenti di cui si dovesse accertare il mancato rispetto dei termini di cui al CGS. La Commissione disciplinare nazionale dispone la riunione di tutti i deferimenti suindicati, per connessione oggettiva essendo comune la fattispecie relativa alle violazioni contestate. La Procura federale, con atti evidenziati in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione gli Agenti Calciatori indicati per rispondere: - Luca Carta, Filippo Gasbarri, Alberto Silvestri, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale. - Stefano Vecchione, Andrea Mencarelli, Nando Minnella, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013. - Silvia Cantoro in epigrafe per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013. Nei termini regolamentari previsti hanno fatto pervenire memorie scritte i Signori Carta e Vecchione, la Commissione prende atto preliminarmente che la convocazione relativa al Sig. Mencarelli a uno dei due indirizzi indicati, non è andata a buon fine in quanto il medesimo risulta sconosciuto. All’inizio della riunione odierna i Signori Filippo Gasbarri e Silvia Cantoro, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Filippo Gasbarri e Silvia Cantoro, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Filippo Gasbarri, sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Sig.ra Silvia Cantoro, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) nei confronti di Andrea Mencarelli, Nando, Minnella, Alberto Silvestri, Stefano Vecchione. Nessuno é comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono pacificamente supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con evidenza le violazioni contestate a tutti i deferiti. L’omesso versamento delle quote associative e il mancato rinnovo della polizza assicurativa, infatti, non viene contestato da nessuno dei convenuti che si limitano, il Sig. Carta, a dichiarare di non avere mai esercitato l’attività di Agenti di calciatori, in uno ad altre considerazioni prive di pregio ai fini disciplinari e comunque non esimenti dalla responsabilità attribuita. É del tutto evidente che in assenza di richiesta di cancellazione il rinnovo per l’anno successivo deve essere considerato automatico con tutte le conseguenze e le incombenze sia di natura economica che amministrativa. Il Sig. Vecchione ha inviato documentazione attestante il seppur tardivo adempimento richiesto, ciò costituisce attenuante nell’applicazione della sanzione così come indicato in dispositivo. Vanno pertanto accolte le richieste sanzionatorie della Procura federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 20 (venti) nei confronti di Filippo Gasbarri e di giorni 30 (trenta) nei confronti di Silvia Cantoro. Per il resto accoglie i deferimenti e infligge la sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) ai Signori Luca Carta, Nando Minnella, Alberto Silvestri. Infligge, altresì, la sanzione della censura al Sig. Stefano Vecchione. Dispone la trasmissione alla Procura federale degli atti relativi al deferimento del Sig. Andrea Mencarelli, per l’individuazione del corretto indirizzo cui notificare il procedimento disciplinare.
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