F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FERRARIO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Lecce Spa, attualmente tesserato per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), GIANLUCA FASANO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pavia Srl, attualmente tesserato per la Società US Fiorenzuola 1922 SSARL D.), Società US LECCE Spa e AC PAVIA Srl (nota n. 4677/771 pf12-13/SP/AM/ma del 28.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FERRARIO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Lecce Spa, attualmente tesserato per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), GIANLUCA FASANO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pavia Srl, attualmente tesserato per la Società US Fiorenzuola 1922 SSARL D.), Società US LECCE Spa e AC PAVIA Srl (nota n. 4677/771 pf12-13/SP/AM/ma del 28.2.2014). Il deferimento Con provvedimento del 28 febbraio 2014, il Procuratore federale vicario e il Procuratore federale hanno deferito a questa Commissione il Sig. Stefano Ferrario, all’epoca dei fatti tesserato in forza alla Società US Lecce Spa, e il Sig. Gianluca Fasano, all’epoca dei fatti tesserato in forza alla Società AC Pavia, nonché rispettivamente, in via oggettiva, le richiamate compagini societarie di appartenenza, in ordine agli addebiti contestati nei riguardi dei due calciatori ex art. 1, comma 1 CGS, come meglio individuati in seno all’atto di deferimento In particolare, la Procura federale ha fondato la propria azione disciplinare sulla base della relazione estesa dal proprio Collaboratore a seguito di segnalazione effettuata da altro Collaboratore dell’Organo federale inquirente (incaricato ai fini del c.d. controllo gara in occasione dell’incontro di calcio Lecce-Pavia del 23 marzo 2013 valevole per il campionato di 1^ Divisione - Girone A - Lega Pro s.s. 2012/2013). Quest’ultimo segnalava e riferiva di aver udito uno scambio verbale intervenuto tra il Sig. Ferrario e il Sig. Fasano, in occasione del quale il primo, nel salutare il secondo (i due tesserati, in passato, erano stati compagni di squadra nelle fila del Ravenna per due stagioni sportive) lungo il tragitto tra gli spogliatoi e il terreno di gioco che le squadre stavano percorrendo per effettuare le rituali operazioni di ricognizione pre-gara, gli avrebbe testualmente detto: ”…mi raccomando, non impegnatevi troppo…”, per ciò stesso, determinandosi, a carico di entrambi, ad avviso dell’Organo federale inquirente, la violazione specificamente ascritta ex art., comma 1, CGS, atteso che, in definitiva, detta espressione si sarebbe rivelata idonea a ingenerare, sia nei riguardi del Fasano sia nei riguardi di altri soggetti eventualmente presenti, dubbi sulla liceità della richiesta, anche in considerazione di contatti telefonici intervenuti tra i deferiti la sera prima della gara e nei giorni precedenti, oltre che in considerazione del risultato finale della partita, favorevole al Lecce (1-0). Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna il Signor Stefano Ferrario e la Società US Lecce Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefano Ferrario e la Società US Lecce Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Ferrario, sanzione della squalifica per 1 (una) giornata, commutata nell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 15.000,00 (€ quindicimila/00); pena base per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, esclusivamente il Sig. Fasano ha fatto pervenire proprie memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità a carico dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni - squalifica di 1 (una) giornata per il Sig. Gianluca Fasano, da scontarsi in gare ufficiali; - ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AC Pavia Srl. Sono altresì comparsi i difensori del Fasano e della Società AC Pavia Srl, i quali si sono entrambi riportati alle memorie difensive depositate nei termini e hanno concluso per il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, osserva e rileva quanto segue. Emerge dagli atti di indagine che il Ferrario ha dichiarato di non ricordare di aver pronunciato la frase “incriminata” e, nel contempo, che il Fasano (mero destinatario della stessa) a conferma di quanto assunto dal primo, non l’aveva affatto udita; ad ogni buon conto, entrambi i deferiti hanno precisato che se anche, per ipotesi, la frase in questione fosse stata effettivamente pronunciata, ciò sarebbe avvenuto certamente in un contesto e in un clima caratterizzati da spirito goliardico, in virtù dei rapporti di amicizia coltivati e consolidati nel tempo dai due calciatori. In aggiunta, sono stati sottoposti ad audizione anche altri due tesserati, a vario titolo menzionati dai deferiti nel corso degli interrogatori: il Sig. Giovanni La Camera (compagno di squadra del Fasano, oltre che suo compagno di stanza in occasione del soggiorno nell'hotel scelto dall'AC Pavia Srl per il ritiro antecedente la gara contro il Lecce) e il Sig. Francesco De Rose (compagno di squadra del Ferrario, oltre che suo compagno di stanza in occasione del soggiorno nell'hotel scelto dall'US Lecce Spa per il ritiro antecedente la gara contro il Pavia). Il La Camera, presente all'incontro tra il Ferrario e il Fasano, ha categoricamente escluso che il Ferrario si fosse rivolto al Fasano pronunciando la frase sopra riportata, mentre il De Rose ha dichiarato di non aver assistito all'incontro tra il Ferrario e il Fasano, se non dopo la gara presso la saletta antidoping, ma sempre in un clima di cordialità e simpatia. Inoltre, la sera prima della partita, i quattro calciatori (che si conoscevano da tempo) avevano avuto occasione di comunicare in viva voce, nel senso che nel corso di una originaria telefonata di cortesia tra il De Rose e il suo “collega” e amico La Camera, erano intervenuti successivamente anche il Ferrario (che condivideva la stanza dell’hotel con il De Rose) e il Fasano (che condivideva la stanza dell’hotel con il La Camera). L’intera conversazione tra i quattro calciatori, come emerge dalle rispettive dichiarazioni (ma anche dalla relazione del collaboratore della Procura federale incaricato delle indagini e di cui si dirà meglio in seguito), si era sviluppata all’insegna della massima cordialità e simpatia, e, in ogni caso, era stata caratterizzata da toni scherzosi, peraltro individuabili anche dal tenore letterale di alcuni messaggi che il Ferrario e il Fasano si erano scambiati nei giorni antecedenti la gara attraverso il sistema di messaggistica denominato “whatsapp”, ormai diffusamente utilizzato dalle generalità delle persone in possesso di dispositivi del genere smartphone e iphone. A questo punto, si impone di considerare se il comportamento tenuto nello specifico dal Fasano, per così dire, sotto il profilo del contestato approccio comunicativo con il Ferrario, possa essere ritenuto disciplinarmente rilevante ex art. 1, comma 1, CGS nei suoi riguardi e, per esso, in via oggettiva, nei riguardi della Società di appartenenza all’epoca dei fatti. Ora, fermo restando che l’indurre o sollecitare l’antagonista a un comportamento compiacente sotto il profilo di un ridotto impegno agonistico costituisce atteggiamento assolutamente incompatibile con i doveri del tesserato e svuota di qualunque significato l’essenza stessa della competizione sportiva, in relazione alla posizione de quo, ammesso, per ipotesi, che l’espressione contestata sia sta effettivamente pronunciata dal Ferrario, appare inconferente ed eccessivo ipotizzare una violazione ex art. 1, comma 1, CGS nei riguardi del Fasano che della detta espressione, rimasta peraltro isolata, era stato, come detto, mero destinatario e di cui, a tutto voler concedere, si era limitato ad ascoltare il contenuto, prendendone solo mero atto. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per Stefano Ferrario; - ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società US Lecce Spa. Per il resto rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Fasano, nonché la Società AC Pavia Srl in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati.
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