F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Presidente della Società Turris Neapolis Srl fino al 18.10.2012), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turris Neapolis Srl fino al 19.10.2012), FRANCESCO IBELLO (calciatore attualmente svincolato), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), MASSIMO PERNA, DOMENICO SCOGNAMIGLIO, SALVATORE GAMBARDELLA (dirigenti della Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl ▪ (nota n. 4027/24 pf13-14 AM/ma del 3.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 27 Marzo 2014 (251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Presidente della Società Turris Neapolis Srl fino al 18.10.2012), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turris Neapolis Srl fino al 19.10.2012), FRANCESCO IBELLO (calciatore attualmente svincolato), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), MASSIMO PERNA, DOMENICO SCOGNAMIGLIO, SALVATORE GAMBARDELLA (dirigenti della Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl ▪ (nota n. 4027/24 pf13-14 AM/ma del 3.2.2014). Si fa riferimento al Campionato Juniores Nazionali della stagione sportiva 2012/2013 e più precisamente alle gare del Girone L. La Polisportiva Dipendenti Ansaldo Napoli, con una nota datata 15 maggio 2013 a firma del proprio presidente, denunciava al Comitato Regionale di competenza che la Società Torre Neapolis aveva commesso delle irregolarità nell’utilizzo di alcuni calciatori in gare del suddetto Campionato. Siffatta nota veniva trasmessa dal Comitato Regionale alla Procura federale, la quale, istruita la pratica ed esperite le consequenziali indagini, accertava che in effetti la Società di cui trattasi, non più denominata Torre Neapolis, bensì Turris Neapolis Srl, aveva impiegato in gare ufficiali di Campionato tre calciatori, a nome Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti e Ciro Serra, privi di tesseramento e che quindi vi avevano partecipato in posizione irregolare. Le gare di che trattasi erano state disputate dal 22 settembre 2012 al 6 aprile 2013 ed avevano visto la presenza dell’Ibello in cinque gare, del Serra in ventidue gare, dell’Argentato in una gara. Diciannove distinte – gare erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale della squadra a nome Massimo Perna, due da Domenico Scognamiglio, una da Salvatore Gambardella, anch’essi come il primo dirigenti accompagnatori ufficiali. Era altresì accertato che, all’epoca dei fatti, la carica di Presidente della Società era stata ricoperta dapprima dal Sig. Fabrizio Bouchè sino al 18 ottobre 2012 e successivamente dal 19 ottobre 2012 in poi dal Sig. Raffaele Bergavi. La Procura federale, a chiusura delle indagini, deferiva a questa CDN tutte le persone coinvolte nel caso, a cui contestava: - a Fabrizio Bouchè e Raffaele Bergavi la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 39 comma 2 e 43 commi 1 e 5 NOIF; - a Francesco Ibello, Ciro Serra e Luca Argentato la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 61 comma 6 NOIF, - a Massimo Perna, Domenico Scognamiglio e Salvatore Gambardella la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 61 comma 5 NOIF. Veniva nel contempo deferita la Società Turris Neapolis Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. All’inizio della riunione odierna i deferiti Raffaele Bergavi e Società Turris Neapolis Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Raffaele Bergavi e la Società Turris Neapolis Srl tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Bergavi, sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Turris Neapolis Srl, sanzione della penalizzazione di punti 9 in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores nella corrente s.s. ed € 300,00 (€ trecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 6 sei) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores nella corrente s.s. ed € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti, in capo ai quali la Procura federale ha chiesto adottarsi le seguenti sanzioni: - Fabrizio Bouchè, inibizione di mesi 6 (sei); - Francesco Ibello, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - Ciro Serra, squalifica di 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - Luca Argentato, squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali; - Massimo Perna, inibizione di giorni 90 (novanta); - Domenico Scognamiglio, inibizione di giorni 45 (quarantacinque); - Salvatore Gambardella, inibizione di giorni 30 (trenta). Nessuno dei suddetti deferiti ha controdedotto né è comparso alla riunione odierna. La CDN osserva quanto segue. Tutte le circostanze poste a base dell’odierno deferimento risultano provate, sicché le violazioni ascritte ai deferiti possono ritenersi sussistenti oltre ogni dubbio. Pertanto il deferimento non può che essere accolto, dovendosi contestualmente accogliersi le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura federale che appaiono eque e proporzionate ai fatti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Raffaele Bergavi inibizione per mesi 4 (quattro); - Turris Neapolis Srl, penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores nella corrente s.s. ed € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda. Accoglie per il resto il deferimento ed infligge a: - Fabrizio Bouchè, inibizione di mesi 6 (sei); - Francesco Ibello, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - Ciro Serra, squalifica di 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali; - Luca Argentato, squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; - Massimo Perna, inibizione di giorni 90 (novanta); - Domenico Scognamiglio, inibizione di giorni 45 (quarantacinque); - Salvatore Gambardella, inibizione di giorni 30 (trenta).
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