F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 31Marzo 2014 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), EMANUELE TESTARDI, KEVIN MATHIEW VINETOT, MARCO CABECCIA, MODIBO DIAKHITE (calciatori), PASQUALE SENSIBILE, LUCA LEONE, CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO, GIOVANNI VRENNA, ANSELMO IOVINE, ALESSANDRO ZARBANO, ANDREA GAZZOLI, IGLI TARE (dirigenti), Società UC SAMPDORIA Spa, SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl, FC CROTONE Srl, GENOA CRICKET FC Spa, FBC UNIONE VENEZIA Srl e SS LAZIO Spa – (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 31Marzo 2014 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), EMANUELE TESTARDI, KEVIN MATHIEW VINETOT, MARCO CABECCIA, MODIBO DIAKHITE (calciatori), PASQUALE SENSIBILE, LUCA LEONE, CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO, GIOVANNI VRENNA, ANSELMO IOVINE, ALESSANDRO ZARBANO, ANDREA GAZZOLI, IGLI TARE (dirigenti), Società UC SAMPDORIA Spa, SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl, FC CROTONE Srl, GENOA CRICKET FC Spa, FBC UNIONE VENEZIA Srl e SS LAZIO Spa - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014). Con provvedimento n. 4358/634 pf 12 - 13/SP/blp del 17/02/2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare: 1. Savini Ulisse, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto all’albo F.I.G.C.; 2. Testardi Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in prestito fino al 30.06.2012, per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e dal 01.07.2012 per la Società UC Sampdoria Spa; 3. Vinetot Kevin Mathieu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 31.07.2012 per la Società Genoa Cricket And FC Spa e dal 01.08.2012 in prestito per la Società FC Crotone Srl; 4. Cabeccia Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 22.08.2012 per la Società FC Crotone Srl e dal 23.08.2012 in prestito per la Società SEF Torres 1903 Srl; 5. Diakhite Modibo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa; 6. Sensibile Pasquale, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società UC Sampdoria Spa; 7. Leone Luca, all’epoca dei fatti all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; 8. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; 9. Vrenna Giovanni, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl; 10. Iovine Anselmo, all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società FC. Crotone Srl; 11. Zarbano Alessandro, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket And FC Spa; 12. Gazzoli Andrea, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia Srl; 13. Tare Igli, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa; 14. la Società US Sampdoria Spa; 15. la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; 16. la Società FC Crotone Srl; 17. la Società Genoa Cricket AND FC Spa; 18. la Società FBC Unione Venezia Srl; 19. la Società SS Lazio Spa; per rispondere 1 - 1) Savini Ulisse della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 1 comma 3 e 19 comma 3 del Regolamento Agenti, poiché, essendo stata sospesa la licenza di agente per giorni 70, con decorrenza dal 18.07.2012 e sino al 26.09.2012, giusta provvedimento C.D.N. n. 5/CND, non ottemperava alla predetta decisione, continuando a prestare la propria opera di agente nelle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive dei giocatori Emanuele Testardi, Kevin Mathieu Vinetot, Marco Cabeccia, Mobido Diakite; 1 - 2) della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS e dell’art. 10, comma 1 del CGS, per aver concorso nella violazione dei calciatori e dei dirigenti che hanno partecipato alle trattative sopra analiticamente descritte. 2 - Testardi Emanuele, Vinetot Kevin Mathieu, Cabeccia Marco, Diakhite Modibo, tutti della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS e all’art. 10 comma 1 del CGS in relazione all’art. 21 comma 2 del Regolamento Agenti, per essersi avvalsi di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative sopra analiticamente indicate e, comunque, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, pubblicata con C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, a far data dal 18.07.2012 e sino a tutto il 26.09.2912. 3 - Testardi Emanuele e Vinetot Kevin Mathieu della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica. 4 - Sensibile Pasquale, già D.S. della Sampdoria, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l’agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2912. 5 - Leone Luca, già D.S. della Virtus Lanciano e di Menno di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico della detta Società, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l’agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2912. 6 - Vrenna Giovanni e Iovine Anselmo, rispettivamente Amministratore delegato e segretario della Società Crotone, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Kevin Mathieu Vinetot, trattato con l’agente Ulisse Savini nel mese di luglio dell’anno 2012 e sino all’1.08.2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2912. 7 - Vrenna Giovanni, anche della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Marco Cabeccia dalla Società Crotone alla Società Venezia, trattato con l’agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2912. 8 - Zarbano Alessandro, amministratore delegato del FC Genoa, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Kevin Mathieu Vinetot, trattato con l’agente Ulisse Savini nel mese di luglio dell’anno 2012 e sino all’ 1.08.2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2912. 9 - Gazzoli Andrea, Direttore Sportivo del Venezia, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Marco Cabeccia dalla Società Crotone alla Società Venezia, trattato con l’agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2912. 10 - Tare Igli, Direttore sportivo della SS Lazio Spa, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto prima il rinnovo del contratto e, di seguito, il trasferimento da altra Società del calciatore Mobido Diakite, trattato con l’agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2912. 11 - la Società UC Sampdoria Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Pasquale Sensibile. 12 - la Società SS Virtus Lanciano Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Claude Alain di Menno di Bucchianico e per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Luca Leone. 13 - la Società FC Crotone Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Giovanni Vrenna e per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Anselmo Iovine. 14 - la Società Genoa C. FC Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Alessandro Zarbano. 15 - La Società FBC Unione Venezia, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Andrea Gazzoli. 16 - La Società SS Lazio Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Igli Tare. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i deferiti Sensibile e UC Sampdoria Spa, Leone, Di Menno Di Bucchianico e SS Virtus Lanciano, Zarbano e Genoa C. FC, Tare e SS Lazio Spa, hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte, e formulate istanze istruttorie. Il deferito Cabeccia, pur non presentando memorie, ha chiesto formalmente di essere ascoltato in riunione. In particolare: - Sensibile Pasquale ha rilevato la insussistenza dei fatti e, comunque, la loro non sanzionabilità, anche per mancanza di riscontri probatori, e chiesto il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, il contenimento della sanzione; - Leone Luca, dopo aver contestato il deferimento nella parte in cui la Procura ha indicato il 18.07.2012 quale data iniziale della esecuzione della sanzione in danno del Savini, ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito; - anche Claude Alain di Menno di Bucchianico, dopo aver contestato il deferimento nella parte in cui la Procura ha ritenuto di considerare esecutiva la sanzione in danno del Savini sin dal 18.07.2012, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti; - Tare Igli ha contestato la ricostruzione ex adverso operata e chiesto il proscioglimento da ogni addebito; - Zarbano Alessandro, in rito ha sollevato alcuni dubbi circa la procedibilità del deferimento per una asserita violazione dell’art. 32, comma 11, CGS, nel merito ha richiesto il proscioglimento per insussistenza degli addebiti; - la Società UC Sampdoria, dopo aver rilevato l’insussistenza del fatto ascritto al Dott. Sensibile, ha chiesto di essere mandata assolta da ogni addebito; - la Società SS Virtus Lanciano, dopo aver contestato il deferimento nella parte in cui la Procura ha indicato il 18.07.2012 quale data iniziale della esecuzione della sanzione in danno del Savini, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. - la Società Genoa C. FC, in rito ha sollevato alcuni dubbi circa la procedibilità del deferimento per una asserita violazione dell’art. 32, comma 11, CGS, nel merito ha richiesto il proscioglimento per insussistenza degli addebiti. Gli altri deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Al dibattimento, sono comparsi: - il rappresentante della Procura federale nella persona dell’Avv. Taddeucci Sassolini, assistito dall’Avv. Di Michele; - l’Avv. Galli per la UC Sampdoria Spa e Sensibile; - l’Avv. Vitale, in sostituzione dell’Avv. Grassani, per Zarbano e il Genoa Cricket FC Spa; - gli Avv.ti Chiacchio e Cozzone per la SS Virtus Lanciano 1924 Srl, Di Menno Di Bucchianico e Leone; - l’Avv. Rodella per Cabeccia; - l’Avv. Gentile per la SS Lazio Spa e Tare; - il Prof. Avv. Sticchi Damiani per Vinetot; - l’Avv. Baroni per la FBC Unione Venezia Srl e Gazzoli; - l’Avv. Manica per FC Crotone Srl, Vrenna e Iovine; - l’Avv. Di Carlo per Savini, Testardi e Diakhite. All’inizio della riunione odierna i Signori Ulisse Savini, Emanuele Testardi, Giovanni Vrenna, Anselmo Iovine, Andrea Gazzoli e le Società FC Crotone e FBC Unione Venezia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Ulisse Savini, Emanuele Testardi, Giovanni Vrenna, Anselmo Iovine, Andrea Gazzoli e le Società FC Crotone e FBC Unione Venezia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Ulisse Savini, sanzione della sospensione della licenza per mesi 9 (nove), oltre all’ammenda di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei) e € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); pena base per il Sig. Emanuele Testardi, sanzione della squalifica per mesi 3 (tre), oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due), e ammenda di € 3.400,00 (€ tremilaquattrocento/00); pena base per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Anselmo Iovine, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Andrea Gazzoli, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società FC Crotone Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00); pena base per la Società FBC Unione Venezia, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. In seguito, il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. In via preliminare, la Commissione ha esaminato: - la richiesta di rinvio della difesa del deferito Cabeccia; - sull’accordo di tutte le parti, la richiesta istruttoria formulata nell’interesse di alcuni dei deferiti, relativa all’acquisizione dei documenti attestanti la data di notifica del provvedimento disciplinare adottato in danno del Savini; - sull’accordo di tutte le parti, l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Tare, nonché della SS Lazio Spa, riguardante la mancanza del dispositivo dalla delibera adottata in danno del Savini. Sul punto, la Commissione, visto l’allegato certificato medico, riferito allo stato clinico del calciatore Cabeccia, attestante l’impedimento a partecipare all’odierna riunione e considerata la precedente richiesta del Cabeccia di essere personalmente ascoltato a difesa delle proprie ragioni; ritenuta la rilevanza della richiesta istruttoria formulata nell’interesse di alcuni dei deferiti, relativa all’acquisizione dei documenti attestanti la data di notifica del provvedimento disciplinare adottato in danno del Savini; esaminata, infine, l’eccezione preliminare riguardante la mancanza del dispositivo dalla delibera adottata in danno del Savini e verificata, al contrario, la totale infondatezza del rilievo indicato, posto che il C.U. n. 5/CDN, pubblicato in data 19.07.2012, riporta integralmente la decisione, comprensiva anche del dispositivo; ha adottato le decisioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale: - rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 12.05.2014, ore 14,00, senza ulteriore avviso; - dispone l’acquisizione, a cura della Segreteria della CDN, della documentazione attestante l’avvenuta notifica del provvedimento disciplinare adottato in danno del Savini ed in premessa indicato; - rigetta l’eccezione formulata nell’interesse dei deferiti Tare e SS Lazio; - visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Ulisse Savini, sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); per il Sig. Emanuele Testardi, sanzione della squalifica per mesi 2 (due) e ammenda di € 3.400,00 (€ tremilaquattrocento/00); per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione della inibizione per mesi 2 (due); per il Sig. Anselmo Iovine, sanzione della inibizione per mesi 2 (due); per il Sig. Andrea Gazzoli, sanzione della inibizione per mesi 2 (due); per la Società FC Crotone Srl, sanzione della ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00); per la Società FBC Unione Venezia, sanzione della ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00).
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