F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 31Marzo 2014 (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO VIOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Atletico Montichiari Srl), Società FC ATLETICO MONTICHIARI Srl – (nota n. 4777/490 pf13-14 AM/ma del 5.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 31Marzo 2014 (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO VIOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Atletico Montichiari Srl), Società FC ATLETICO MONTICHIARI Srl - (nota n. 4777/490 pf13-14 AM/ma del 5.3.2014). La Procura federale, con nota del 5 marzo 2014, deferiva dinanzi a questa Commissione: a) il Sig. Viola Maurizio, Presidente della Società FC Atletico Montichiari Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS per: a) aver fatto uso di un documento (quietanza di € 5.000,00 con firma apocrifa) mediante il deposito al Collegio Arbitrale che sapeva non veridico al fine di non far fronte alla legittima richiesta rivolta al detto Organo dal Sig. Angelo Colombo; - per aver prodotto una documentazione (fattura del ristorante) addebitando non veridicamente il consumo dei pasti all’allenatore Sig. Angelo Colombo e ciò sempre al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente richiesto dal Sig. Angelo Colombo con il ricorso al Collegio Arbitrale; - per aver gravemente discreditato l’onorabilità del detto allenatore attribuendogli una condotta in violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS avendolo accusato di aver fatto richiesta di pagamento di una somma non dovutagli nascondendo di aver ricevuto l’importo di € 5.000; b) la Società FC Atletico Montichiari Srl per la responsabilità diretta, per gli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il deferimento Con nota del 18/11/2013 inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale, venivano rimessi alla Procura gli atti relativi alla vertenza intercorsa tra l’allenatore Sig. Angelo Colombo e la Società FC Carpenedolo (ora FC Atletico Montichiari Srl) dinanzi al Collegio Arbitrale, avente a oggetto il mancato pagamento, da parte della Società, della residua somma di € 13.500,00 dovuta al tecnico in virtù di un regolare accordo economico. Sosteneva infatti il tecnico, in sede arbitrale, di aver pattuito per la stagione agonistica 2011/2012 l'emolumento di € 15.000,00 rateizzata in 10 mensilità, ma di aver percepito soltanto la prima rata per € 1.500,00 (agosto 2011). Replicava il Presidente della Società, Sig. Maurizio Viola, dichiarando di avergli versato la ulteriore somma di € 5.000,00 in acconto a mezzo rimessa diretta in contanti, producendo la copia fotostatica della quietanza firmata dal tecnico e asserendo di non essere in possesso dell’originale poiché a lui consegnato fiduciariamente; e di aver compensato una ulteriore somma di € 523,00 con i pasti consumati presso il Ristorante "Il Gabbiano" di Carpenedolo, ove il tecnico avrebbe dichiarato falsamente di poter usufruire di tale servizio con il consenso della Società, depositando una ricevuta del Ristorante per pari importo genericamente indicante "pasti dal 02/09 al 14/09/13 (pranzi)". L'Allenatore contestava tuttavia la falsità della propria firma apposta sulla quietanza di € 5.000,00 prodotta, nonchè l'avvenuto saldo diretto per i pasti consumati presso il predetto Ristorante. Il Collegio Arbitrale, sulla scorta delle indagini svolte dalla Procura federale, accoglieva il ricorso del tecnico Colombo e rimetteva gli atti alla medesima Procura per l'accertamento di eventuali violazioni riferite alla vicenda. L'Organo inquirente, considerato: - che il Presidente della FC Atletico Montichiari Srl, Sig. Viola Maurizio, ha utilizzato in sede di vertenza economica, quale fonte di prova, una quietanza che sapeva non veridica, facendo uso di una documentazione (fattura del Ristorante) che sapeva non essere riconducibile all’allenatore Sig. Angelo Colombo, al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso da quest’ultimo innanzi al collegio Arbitrale; - che tutti i fatti già esaminati dal Collegio Arbitrale hanno formato un giudicato a seguito della richiamata decisione (lodo) del detto Organo; deferiva il Presidente Sig. Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl per rispondere delle violazioni contestate nei capi enunciati in epigrafe. Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Viola, sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società FC Atletico Montichiari Srl, sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Maurizio Viola, inibizione di mesi 8 (otto); - per la Società FC Atletico Montichiari Srl, ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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