COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 -RICORSO ASD ATLETICO POMARICO AVVERSO LE DECISIONI DEL GS COSI’COME RIPORTATE SUL CU N.44 DEL 12.03.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 -RICORSO ASD ATLETICO POMARICO AVVERSO LE DECISIONI DEL GS COSI’COME RIPORTATE SUL CU N.44 DEL 12.03.2014. Letto il reclamo proposto dalla Società ASD POMARICO avverso le decisioni del GS così come riportate sul C.U.n.44 del 12/03/2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Osservato pregiudizialmente come il ricorso debba qualificarsi improcedibile perché proposto in violazione del combinato disposto degli artt.38 comma 7 e 46 comma 5 in difetto di mancata prova della comunicazione alla società contro interessata; Considerato in ogni caso come il reclamo debba dirsi proposto in violazione dell’art. 33 comma 6 CGS e che pertanto, a questa Commissione adita risulti preclusa ogni possibilità di esame del merito delle questioni sottoposte al suo vaglio; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.44 del 12.03.2014; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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