COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo G.S. Olmoponte Arezzo Asd avverso squalifica calciatore Tavanti Michele fino Al 3152014 (C.U. N° 37 Del 532014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo G.S. Olmoponte Arezzo Asd avverso squalifica calciatore Tavanti Michele fino Al 3152014 (C.U. N° 37 Del 532014) Propone rituale reclamo il G.S. Olmoponte Arezzo ASD avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. di Arezzo con la seguente motivazione:“ A fine gara protestava con il DG e successivamente lo spingeva due volte alla spalla senza provocare dolore.”. La reclamante non contesta l’episodio in sè, ma, ne contesta la volontarietà affermando che il calciatore a fine gara nel chiedere spiegazioni al DG si avvicinava a questi, il quale con gesto istintivo appoggiava la mano sul giocatore, il quale, altrettanto istintivamente allontanavo da sé la mano dell’arbitro. Il tutto senza alcuno scambio di frasi offensive e senza toni violenti o irrispettosi. Chiede pertanto una sostanziale riduzione della sanzione. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto. decide di respingere il reclamo. L’arbitro nel supplemento conferma l’episodio, così come conferma la volontarietà del gesto, ancorchè non connotato di particolare violenza e, comunque non tale da recare dolore al DG medesimo. Conferma altresì lo svolgimento dei fatti in maniera anche simile a quella riportata dalla reclamante, aggiungendo tuttavia che l’episodio era stato ripetuto, in quanto era stato una prima volta reputato dal DG solo dimostrativo, ma dopo che il calciatore aveva reiterato il gesto di spingere via la mano del DG che gli faceva notare la minima distanza da tenere durante il confronto, lo stesso DG aveva ritenuto opportuno espellere il giocatore stesso. L’episodio in sé non risulta essere particolarmente grave, e, si ritiene, valutato in modo corretto dal primo giudice, il quale peraltro ha assunto una decisione adeguata ad un fatto del genere, fatto che, in presenza di intenti violenti, o di conseguenze per l’arbitro, avrebbe comportato valutazioni e sanzioni certamente più severe. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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