F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 02 Aprile 2014 (249) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Presidente e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl (nota n. 11920/245 pf12-13 del 14.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 02 Aprile 2014
(249) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Presidente e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl (nota n. 11920/245 pf12-13 del 14.2.2014).
Il Presidente federale, con la suindicata nota del 14 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare:
- il Sig. Spezzaferri Giovanni, Presidente e Legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl, per rispondere:
della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 44 delle NOIF, per non avere osservato nei confronti del proprio tesserato Improda Antonio gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e dalla legge statale in materia di adempimenti per la tutela medico-sportiva; - la Società SF Aversa Normanna Srl, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del CGS, per l’operato del proprio Presidente e Legale rappresentante Sig. Spezzaferri Giovanni in relazione alle violazioni disciplinari allo stesso contestate nel capo precedente. Nel merito, va osservato che con denuncia presentata in data 1-4 ottobre 2012 i Signori Improda Angelo e Dell’Aquila Rosita segnalavano che il proprio figlio Antonio (nato il 16.11.1995), tesserato come “giovane di serie” per la Società SF Aversa Normanna Srl partecipante al campionato di Lega Pro- Seconda Divisione, non era stato convocato per la ripresa degli allenamenti e non era stato impiegato nell’attività agonistica della stagione sportiva 2012/2013, sebbene fossero stati spediti due inviti a mezzo lettere raccomandate A/R alla stessa Società, e chiedevano lo svincolo del proprio figliolo con conseguente decadenza del tesseramento per inattività. La Procura federale, disponeva alcune indagini acquisendo innanzitutto alcuni documenti presso il C.R. Campania della L.N.D. (copia del tesseramento del giovane calciatore e copia della lista di trasferimento temporaneo dalla Società SF Aversa Normanna Srl alla Società Real Ortese) e provvedendo a sentire il denunciante Improda Angelo, e poi alcuni tesserati dalla SF Aversa Normanna Srl. In particolare venivano sentiti Nappo Giuseppe, segretario della citata Società, Pasquariello Giovanni, Direttore sportivo, De Michele Giuseppe, team manager, Spezzaferri Giovanni, Presidente e Legale rappresentante della Società, Fabozzi Virgilio, tecnico cat. Berretti, Romaniello Nicola, tecnico, Orabona Michele, responsabile del settore giovanile. Veniva inoltre acquisita ulteriore documentazione ritenuta necessaria (fra cui copia della lista dei trasferimenti del calciatore Improda Antonio nella stagione sportiva 2011/2012 , la scheda del calciatore e il foglio del censimento della Società SF Aversa Normanna Srl). In esito alle citate indagini, il Presidente federale formulava il deferimento suindicato. - In data 22.03.2014 pervenivano alla Segreteria di questa Commissione due memorie difensive nell’interesse del Sig. Spezzaferri Giovanni e della Società SF Aversa Normanna Srl, nelle quali si affermava l’infondatezza del deferimento a carico dei predetti per violazione degli obblighi relativi alla tutela medico-sportiva del giovane calciatore, che erano invece demandati in via esclusiva al responsabile sanitario della Società e si chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati. Fissata la riunione dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 27 marzo 2014, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l’irrogazione nei confronti del Sig. Spezzaferri Giovanni della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno), e nei confronti della Società SF Aversa Normanna Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di prima squadra, nella attuale stagione sportiva e dell’ammenda nella misura di € 3.000,00 (€ tremila/00). Per le parti deferite sono comparsi i rispettivi difensori che hanno illustrato le ragioni
trascritte nelle citate memorie difensive, insistendo nella richiesta di proscioglimento dei loro assistiti. Ciò premesso, questa Commissione rileva che gli atti forniscono la prova che il calciatore Improda Antonio prima dell’inizio della stagione sportiva 2012/2013 con la Società SF Aversa Normanna Srl non era stato sottoposto alla visita medica finalizzata all’ottenimento dell’idoneità all’attività agonistica sportiva. A nulla rileva che il giovane calciatore non sia stato impiegato nella stagione agonistica 2012/2013, in quanto la norma contenuta nell’art. 44 delle NOIF fa carico a tutte le Società di “provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici e i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”. Esiste quindi un obbligo specifico a carico delle Società che devono provvedere agli accertamenti sanitari in occasione del primo tesseramento, che poi vanno ripetuti ogni anno prima dell’inizio dell’attività (ex art. 43 delle NOIF). Ciò non risulta essere avvenuto per il giovane calciatore Improda Antonio, che figura tesserato per la Società SF Aversa Normanna Srl fin dal 27.1.2010, e che, anche se non impiegato nella stagione sportiva 2012/2013, figurava comunque tesserato per tale Società con scadenza fino all’anno 2015 ed era stato trasferito alla Società Real Ortese nella precedente stagione sportiva 2011/2012. Le difese dello Spezzaferri e della Società SF Aversa Normanna Srl, pur consapevoli della violazione dell’obbligo relativo alla tutela medico-sportiva del giovane calciatore, hanno sostenuto che nel caso di specie la responsabilità della tutela della salute dei tesserati di una Società sportiva debba ricadere ai sensi dell’art. 44 comma 2 delle NOIF esclusivamente sul medico sociale e hanno invocato una precedente decisione di questa Commissione del 5.11.2009 relativa al deferimento della AS Gubbio. Si osserva al riguardo che vero è che la norma contenuta nel secondo comma dell’art. 44 delle NOIF stabilisce l’obbligo delle Società di tesserare un medico sociale che assume la responsabilità sanitaria della tutela della salute dei professionisti tesserati dalla Società e assicura l’assolvimento degli adempimenti sanitari previsti, ma è altrettanto evidente che tale responsabilità è concorrente con quella diretta della Società e non può certamente escludere la seconda. D’altra parte, il precedente invocato dai difensori non è applicabile nella fattispecie, in quanto la decisione del 5.11.2009 portò al proscioglimento del soggetto deferito come dirigente della Società solo perché si accertò che si trattava “solo” di “uno dei tanti dirigenti” della Società e “non il responsabile del settore giovanile”. Per quanto precede, sono pertanto sanzionabili sia la condotta ascrivibile al Sig. Spezzaferri sia la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto conto delle memorie difensive, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
- mesi 4 (quattro) di inibizione nei confronti del Sig. Spezzaferri Giovanni, Presidente e Legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl; - ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) nei confronti della Società SF Aversa Normanna Srl.
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