COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.C.D. Sitland Rivereel Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Donato Enrico – Divisione di Calcio a Cinque –Campionato di Serie C 2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.C.D. Sitland Rivereel Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Donato Enrico – Divisione di Calcio a Cinque –Campionato di Serie C 2 La Società U.C.D. Sitland Rivereel ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 57 del 5/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Donato Enrico : “espulso dal terreno di gioco per la frase irriguardosa e blasfema nei confronti dell’arbitro. Prima di lasciare il terreno di gioco lanciava il pallone in maniera non violenta colpendo l’arbitro sulla testa”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Sitland Rivereel; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; valutato quanto riportato dall’arbitro nel rapporto di gara, da cui si evince, in maniera inequivocabile, che non vi é stato alcun comportamento aggressivo da parte del calciatore Donato, ma solo un gesto di stizza da qualificarsi come contegno irriguardoso, accompagnato da una frase blasfema; alla luce di quanto sopra, la C.D.T. ritiene più congrua applicare nei confronti del predetto calciatore la squalifica per tre giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Sitland Rivereel ‐ di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Donato Enrico. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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