COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Aurora Cavalponica 2009 A) Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 12/3/2014 – Squalifica sino al 31/5/2014 allenatore De Mori Luigino, Squalifica sino al 31/5/2014 Dirigente accompagnatore Prando Mauro – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Aurora Cavalponica 2009
A) Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 12/3/2014 – Squalifica sino al 31/5/2014 allenatore De Mori Luigino, Squalifica sino al 31/5/2014 Dirigente accompagnatore Prando Mauro – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Aurora Cavalponica ha inoltrato reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale
e pubblicate nel Comunicato n. 59 del 12/3/2014 con le quali ha assunto i provvedimenti indicati in oggetto
per i seguenti motivi :
“Emerge dal referto arbitrale che De Mori Luigino, inserito nella distinta di Aurora Cavalponica 2009, é stato
allontanato dall'A. per reiterate proteste. Nell'applicare la sanzione si é rilevato che il soggetto non é tesserato
con la società Cavalponica per il campionato in corso. Va sanzionato anche il dirigente accompagnatore
ufficiale della squadra, responsabile dell'inserimento in lista di persona non autorizzata, Prando Mauro.
P.Q.M. il G.S. delibera di applicare -a De Mori Luigino la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31 maggio 2014;
a Prando Mauro la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31 maggio 2014.
B) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 12/3/2014 –
Inibizione sino al 30/6/2014 Presidente Bressan Stefano – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Aurora Cavalponica ha inoltrato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 59 del 12/3/2014 con la quale ha assunto la sanzione della inibizione sino al 30/6/2014 a carico del Presidente Sig. Bressan Stefano : “riferisce l'A. nel referto che, a fine partita, é stato affrontato da Bressan Stefano, Presidente dell’Aurora Cavalponica 2009, il quale lo aggrediva con ingiurie e minacce, arrivando al contatto fisico con la testa e con le braccia. La situazione si protraeva per circa cinque minuti, suscitando forte apprensione nel direttore di gara. La sanzione va aggravata in relazione alla qualifica del soggetto agente”. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, trattandosi di fatti riguardanti il medesimo incontro, ha stabilito di riunire in un unico giudizio i ricorsi presentati dalla Società A.S.D. Aurora Cavalponica 2009 e contrassegnati dalle lettere A) e B).
Ricorso A)
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dall’A.S.D. Aurora Cavalponica;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
esperiti i dovuti controlli presso il Settore Tecnico circa il tesseramento del Sig. De Mori Luigino;
ritenuto che alla data di effettuazione della gara oggi presa in esame, il Sig. De Mori non risultava ancora
tesserato per l’ASD Aurora Cavalponica, la quale, comunque, aveva inoltrato regolare richiesta di
tesseramento al Settore Tecnico, richiesta che é stata successivamente accolta a partire dal 18/3/2014;
ritenuta maggiormente adeguata ai fatti contestati un provvedimento diverso dalla squalifica adottata in
primo grado, rimanendo ferma la parte disciplinare riguardante il suo comportamento in campo, per cui si
ritiene adeguata una squalifica complessiva fino al 12/4/2014;
si ritiene altresì, rispetto ai fatti contestati, rideterminare sino al 27/3/2014, la sanzione della inibizione a
carico del Sig. Prando Mauro (Dirigente accompagnatore)
Ricorso B)
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso riguardante la sanzione della inibizione sino al 30/6/2014 a carico del Sig. Bressan Stefano;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione del Giudice Sportivo di prime cure che appare esente da censure e congruamente
motivata
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il il rapporto di gara riveste prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
‐ di parzialmente accogliere la parte del ricorso riguardante i Signori De Mori e Prando e per effetto decide:
a) di ridurre al 12/4/2014 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore De Mori Luigino;
b) di ridurre al 27/3/2014 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore Prando Mauro;
‐ di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 30/6/2014 a carico del Presidente Bressan Stefano;
La tassa reclamo non é dovuta.
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