COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.Miranese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del 25/2/2014 – Rifusione danni autovettura arbitro gara Miranese‐Passarella del 15/2/2014 ‐ Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.Miranese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del 25/2/2014 – Rifusione danni autovettura arbitro gara Miranese‐Passarella del 15/2/2014 ‐ Campionato Juniores Regionale La Società U.S. Miranese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 54 del 25/2/2014 con la quale stabiliva quanto indicato in oggetto per i seguenti motivi : “visto il supplemento di rapporto del direttore di gara, constatato con l’addetto all’arbitro del danno procurato alla sua vettura, il G,.S. delibera che venga riparata la stessa e le spese vengano addebitate alla Società ospitante così come da regolamento”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Miranese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì personalmente l’arbitro; ritenuta confermata la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice di prime cure e conseguentemente corretta la decisione dallo stesso assunta P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il reclamo presentato dalla Società Miranese; ‐ di confermare la responsabilità da parte dell’U.S. Miranese dei danni arrecati all’autovettura dell’ufficiale di gara; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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