COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore U.S.D. Arzergrande Sig. Fabio TOFFANIN della Società U.S.D. ARZERGRANDE

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore U.S.D. Arzergrande Sig. Fabio TOFFANIN della Società U.S.D. ARZERGRANDE Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 26/2/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Fabio TOFFANIN – Calciatore U.S.D. Arzergrande “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver tenuto, al termine della gara del Campionato di 1^ Categoria Legnarese‐Arzergrande del 3.11.2013, una condotta contraria sia aii principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, che al divieto per i soggetti dell’ordinamento federale di esprimere giudizi o rilievi lesivi nei confronti di persone operanti nell’ambito della F.I.G.C. per avere, così come dettagliatamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato, profferito espressioni lesive della dignità e del decoro dell’Arbitro Effettivo Zingarlini Francesco in presenza dello stesso ed anche in presenza di altre persone.” la Società U.S.D. ARZERGRANDE “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. conseguentemente delle violazioni ascritte al proprio tesserato.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza del 25/3/2014. Nell’udienza del 25/3/2014 sono risultati presenti : il Calciatore U.S.D. Arzergrande Sig. Fabio TOFFANIN la Società U.S.D. ARZERGRANDE rappresentata dal Sig. Roberto CARRRARO (Presidente) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Il Presidente dell’USD Arzergrande Roberto Carraro ha dichiarato di non aver impiegato il giocatore Toffanin in gare ufficiali e di non averlo fatto partecipare agli allenamenti settimanali dal 25/3/2013, subito dopo i fatti accaduti e fino a dopo la sosta invernale del Campionato di 1^ Categoria, per dare un segnale al proprio giocatore e per fargli comprendere la negatività del suo comportamento. Il Rappresentante della Procura, rilevato che le parti deferite non sono state sentite in precedenza, ritiene la condotta descritta dal Sig. Carraro assoggettabile all’art. 24 del C.G.S. per l’effetto, unitamente all’art. 23 del C.G.S. Conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Calciatore Arzergrande Fabio TOFFANIN : squalifica per giorni 15 (a decorrere dalla data del Comunicato del C.R.V.) a carico della Società U.S.D. ARZERGRANDE : ammenda di € 55,00.‐ Le parti deferite hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate Dal Dott. Sciuto, concordando l’applicazione di sanzioni in base a quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del C.G.S. nella misura sopra riportata. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché il disposto di cui all’art. 24 del C.G.S. : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Calciatore Arzergrande Fabio TOFFANIN :la squalifica per giorni 15, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico della Società U.S.D. ARZERGRANDE : ammenda di € 55,00.‐
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