COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Plateolese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Ripetizione gara Plateolese – Atletico VI Est del 9/3/2014 ‐ Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Plateolese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Ripetizione gara
Plateolese – Atletico VI Est del 9/3/2014 ‐ Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Plateolese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 61 del 19/3/2014 con la quale disponeva la ripetizione della gara in epigrafe
per errore tecnico da parte dell’arbitro per i seguenti motivi :
“la società Atletico VI Est ha proposto tempestivo e regolare reclamo avverso la regolarità della gara,
disputata il 09.3.2014 contro la società Plateolese. Assume che l'A., al 27º del secondo tempo aveva
assegnato un calcio di punizione a suo favore, ma che, a causa del ritardo nella battuta, aveva consentito,
invece di ammonire il giocatore incaricato, che il gioco riprendesse con calcio assegnato alla Plateolese. In tal
senso anche l'annotazione sul referto da parte dell'A. Il quale, invitato a precisare in quale zona del campo
avrebbe dovuto essere battuta la punizione, assegnata all’Atletico VI Est, precisava, con supplemento, che il
punto si trovava a circa 35 metri dall'area di porta della Plateolese sulla fascia destra del campo. Non sono
pervenute controdeduzioni da parte della reclamata.
Rilevato che la punizione doveva essere battuta dalla società Atletico VI Est dalla zona del campo, prossima
alla porta avversaria, quindi potenzialmente idonea a determinare una possibile segnatura.
Considerato, quindi, che l'inversione della battuta del calcio, in ogni caso consentita dall'A. integra errore
tecnico potenzialmente idoneo a influire sul risultato della gara, conclusasi col punteggio di 3 a 2 in favore
della società Plateolese, che avrebbe dovuto subire il calcio di punizione”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Plateolese;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì l’arbitro.
Rilevato che è necessario dirimere la questione preliminare posta dal reclamo della società U.S.D. Plateolese,
concernente l’inammissibilità del reclamo proposto dalla società A.S.D. Atletico VI. Est, per non essere stato
comunicato alla controinteressata (odierna reclamante) presso la sua sede;
Svolte le seguenti considerazioni:
1) La normativa di riferimento è la seguente
Articolo 388
Codice di Giustizia Sportiva:
Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere
comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
‐ per le persone fisiche
a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della
giustizia sportiva;
b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;
c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;
d) presso la residenza o il domicilio;
‐ per le società
a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della
giustizia sportiva;
b) presso la sede della società.
Art. 18 Norme Organizzative Interne
La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
Art. 461
Codice di Giustizia Sportiva
I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono
essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno
feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa
tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa.
Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo
equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere
allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
Art. 294
Codice di Giustizia Sportiva
Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara
alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel
termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
2) Agli atti del Comitato Regionale Veneto esiste il documento ufficiale con il quale la società U.S.D.
Plateolese ha indicato qual è la propria sede: essa risulta essere in Piazzola sul Brenta, via Contarini n. 23.
Sempre agli atti del Comitato è indicato un altro indirizzo, sempre a Piazzola sul Brenta, ma in via Rolando n.
34. Questo indirizzo è riportato nella scheda “DATI SOCIETA’” e precisamente nel box “Dati per la
corrispondenza”.
3) E’ palese che la società U.S.D. Plateolese ha voluto indicare il luogo ove ricevere la corrispondenza in via
Rolando n. 34.
4) Tale luogo, tuttavia, non può essere ritenuto equipollente, ai fini che ci occupano, alla sede della società,
per le seguenti ragioni:
a) l’articolo 388
riguarda la comunicazione agli interessati di “atti” e non di semplice corrispondenza;
b) la stessa norma, inoltre, qualifica gli atti, come quelli per i quali è prevista “dal presente Codice” la
comunicazione agli interessati;
c) la sede della società è luogo non equiparabile ad un mero recapito per il ricevimento della corrispondenza,
come emerge dall’esame dell’articolo 18 delle N.O.I.F.. Nulla del genere è previsto per il recapito della
corrispondenza; e ciò denota l’importanza della sede sociale per l’attività della Federazione.
5) Il reclamo della società A.S.D. Atletico VI. Est deve quindi essere considerato inammissibile per non essere
stato comunicato alla controparte.
6) Né si potrebbe sostenere che il Giudice Sportivo può d’ufficio giudicare in ordine ai fatti avvenuti nel corso
della gara. Pur essendo infatti veridica la circostanza (art. 294
CGS) va rilevato che nel caso di specie
l’iniziativa dell’organo di giustizia di primo grado è stata sollecitata dal reclamo della A.S.D. Atletico VI. Est.
7) Va conclusivamente rilevato che la A.S.D. Atletico VI. Est, pur essendo stata notiziata del reclamo della
U.S.D. Plateolese, non ha ritenuto di esibire l’avviso di ricevimento della comunicazione a quest’ultima del
reclamo rivolto al Giudice Sportivo; in tal modo non ha nemmeno consentito di valutare se l’atto, pur non
inviato alla sede della società, sia stato comunque da questa ricevuto, ammesso e non concesso che fosse
invocabile nel caso che ci occupa il raggiungimento dello scopo.
8) Consegue da quanto esposto l’inammissibilità del reclamo della società A.S.D. Atletico VI. Est e dunque la
necessità di annullare la decisione impugnata, giusta il disposto del’articolo 364
CGS.
9) La gara, pertanto, deve ritenersi regolarmente conclusa con il risultato conseguito sul campo.
Tutto ciò premesso,
la C.D.T. delibera
- di accogliere il reclamo della società U.S.D. Plateolese,
- di omologare la gara Plateolese/Atletico VI. Est con il risultato conseguito in campo di 3.-2 a favore della
società Plateolese.
La tassa del ricorso non è dovuta.
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