COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Calcio Caerano Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 59 del 12/3/2014 – Squalifica fino al 5/5/2014 allenatore De Zen Diego; Inibizione sino al 31/3/2014 Dirigente Dartora Michele – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Calcio Caerano Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 59 del 12/3/2014 – Squalifica fino al
5/5/2014 allenatore De Zen Diego; Inibizione sino al 31/3/2014 Dirigente Dartora Michele – Campionato
Juniores Regionale
La Società A.S.D. Calcio Caerano ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicate nel Comunicato n. 59 del 12/3/2014 con le quali infliggeva :
la squalifica a carico dell’allenatore De Zen Diego sino al 5/5/2014 : “perchè a fine gara si avvicinava
all’arbitro, spingendolo ed offendendolo con parole assai gravi seguite da gesti e minacce assai
intimidatorie”.
l’inibizione a carico del Dirigente Dartora Michele sino al 31/3/2014
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante l’inibizione del Sig. Dartora sino al
31/3/2014, in quanto il provvedimento non é impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.;
letto il ricorso presentato dal Calcio Caerano nella parte riguardante il provvedimento disciplinare a carico del
Sig. De Zen;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto descritto nel rapporto di gara;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure e ritenuta la stessa congrua e adeguata
rispetto ai fatti contestati;
tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò
ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
‐ di rigettare il ricorso presentato dalla Società Calcio Caerano
- di confermare la sanzione della squalifica fino al 5/5/2014 a carico dell’allenatore De Zen Diego
-- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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