F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 04 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. KOSTADINOVIC JUZVISEN PETAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 2. RICORSO DEL CALC. HOTTOR EDMUNDE ETSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 3. RICORSO DEL CALC. REMEDI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 4. RICORSO DEL CALC. LEPORE FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 5. RICORSO DEL CALC. DANTI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 6. RICORSO DEL SIG. BENEVENTO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 7. RICORSO DEL SIG. ROSATI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 8. RICORSO DEL SIG. FONTANA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 9. RICORSO DEL SIG. FUSCO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 10. RICORSO DEL SIG. PAVARESE LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 11. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI:• ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE, NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 AD UN CAMPIONATO INFERIORE; • AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE: • A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI MOSSI NEI CONFRONTI DEL SUO PRESIDENTE SIG. LUIGI BENEVENTO; • A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTANTI A TUTTI GLI ALTRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13- 14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 04 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. KOSTADINOVIC JUZVISEN PETAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 2. RICORSO DEL CALC. HOTTOR EDMUNDE ETSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 3. RICORSO DEL CALC. REMEDI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 4. RICORSO DEL CALC. LEPORE FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 5. RICORSO DEL CALC. DANTI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 6. RICORSO DEL SIG. BENEVENTO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 7. RICORSO DEL SIG. ROSATI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 8. RICORSO DEL SIG. FONTANA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 9. RICORSO DEL SIG. FUSCO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 10. RICORSO DEL SIG. PAVARESE LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) 11. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI:• ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE, NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 AD UN CAMPIONATO INFERIORE; • AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE: • A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI MOSSI NEI CONFRONTI DEL SUO PRESIDENTE SIG. LUIGI BENEVENTO; • A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTANTI A TUTTI GLI ALTRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13- 14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014) La Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito anche C.D.N. o Commissione), con decisione pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 48/CDN del 29.1.2014, si è pronunciata sul deferimento elevato dal Procuratore Federale nei confronti, tra gli altri, della società ASG Nocerina s.r.l. (di seguito Nocerina o anche società della Nocerina) e dei seguenti tesserati: - Luigi BENEVENTO, (originariamente indicato come) Presidente dell’ASG NOCERINA Srl; , - Luigi PAVARESE, Direttore Generale dell’ASG NOCERINA Srl; - Gaetano FONTANA, allenatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; - Salvatore FUSCO allenatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; - Giovanni ROSATI, medico sportivo tesserato per l’ASG NOCERINA Srl - Domenico DANTI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; - Edmunde Etse HOTTOR, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; - Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; - Franco LEPORE, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; - Lorenzo REMEDI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; per rispondere tutte le suindicate persone fisiche della violazione dell’articolo 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S. e la società della Nocerina di quella di cui al combinato disposto degli articoli 7, commi 2 e 3 e dell’articolo 4 comma 1 C.G.S., con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa. Segnatamente, l’imputazione veniva così rubricata dall’organo dell’accusa “.. per avere, prima e durante la gara SALERNITANA – NOCERINA disputatasi presso lo stadio Arechi di Salerno il 10.11.2013, valevole per il Campionato di 1ª Divisione, girone “B”, della corrente stagione sportiva, in concorso fra loro, ciascuno con le rispettive condotte a loro di seguito contestate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, concordando artatamente la sostituzione di tre calciatori al 1° minuto di gioco e simulando, nel breve volgere di 16 minuti (tra il 4’ e il 19’), 5 infortuni al fine di determinare il venir meno del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto. In particolare, Luigi BENEVENTO, Giovanni CITARELLA, Luigi PAVARESE, Gaetano FONTANA, Salvatore FUSCO per aver concordato, prima della gara, i modi e i tempi delle sostituzioni dei calciatori nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione, Davide EVACUO, Luca FICARROTTA e Carmine POLICHETTI per aver accettato di prendere parte alla combine facendosi sostituire quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, Carlo CREMASCHI, Giancarlo MALCORE e Celso Daniel JARA MARTINEZ per aver accettato di prendere parte alla combine sostituendo i compagni scesi in campo come titolari quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, Domenico DANTI, Edmunde Etse HOTTOR, Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, Franco LEPORE e Lorenzo REMEDI per aver simulato infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara, Giovanni ROSATI per aver partecipato all’accordo illecito avallando l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori che avevano simulato gli infortuni. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa. Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al sig. Benevento, indicato come Presidente della Nocerina, conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la suddetta società di appartenenza, la responsabilità diretta della Nocerina, nonché, in conseguenza degli addebiti mossi agli altri tesserati, anche la responsabilità oggettiva. Il Giudice di prime cure, all’esito del dibattimento, così si pronunciava: disponeva lo stralcio della posizione del sig. Giovanni Citarella, deliberava il proscioglimento dagli addebiti loro contestati dei calciatori Davide EVACUO, Luca FICARROTTA, Carmine POLICHETTI, Carlo CREMASCHI, Giancarlo MALCORE e Celso Daniel JARA MARTINEZ, applicava ai sigg. Luigi Benevento, Luigi Pavarese e Giovanni Rosati la sanzione della inibizione per anni 3 e mesi sei, ai sigg. Gaetano Fontana e Salvatore Fusco la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei, ai calciatori Domenico DANTI, Edmunde Etse HOTTOR, Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, Franco LEPORE e Lorenzo REMED la sanzione della squalifica di anni uno ed, infine, alla società Nocerina, giudicata per il solo titolo di responsabilità oggettiva in ragione dello stralcio della posizione dell’Amministratore Unico Giovanni Citarella e dell’accertamento della insussistenza in capo al sig. Luigi Benevento della qualità di Presidente, la sanzione della esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00). 2. gli atti di ricorso alla Corte. Avverso la suindicata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno interposto reclamo tutti i summenzionati soggetti condannati alle ridette sanzioni disciplinari, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di gravame di seguito sintetizzati e che saranno, comunque, in prosieguo analiticamente passati in rassegna: 2.1 ricorso della Nocerina 2.1.a. La società della Nocerina lamenta, anzitutto in punto di fatto, la scarsa coerenza con le emergenze istruttorie dell’impianto motivazionale in cui impinge la decisione impugnata. Secondo la ricorrente la decisione dei calciatori di prendere parte alla gara con la Salernitana, nonostante le reiterate minacce di cui erano stati fatti oggetto, sarebbe maturata solo a seguito delle pressioni esercitate dal Questore di Salerno e dei possibili addebiti loro ascrivibili nel caso di persistente rifiuto di scendere in campo. Ed, invero, il predetto dirigente avrebbe rappresentato ai calciatori, mentre erano ancora sul pullman, le prevalenti ragioni di ordine pubblico derivanti dalla presenza sugli spalti di ben 12.000 spettatori. Le statuizioni della Commissione disciplinare si rivelerebbero, dunque, manifestamente disancorate dalle emergenze istruttorie nella parte in cui, in relazione alla suddetta condotta tenuta dai calciatori, assegnano rilievo decisivo all’intervento della dirigenza e dello staff tecnico della Nocerina che avrebbero spiegato ai calciatori il piano fraudolento precedentemente ordito (di dissimulare il proprio intento di non prendere parte alla competizione, acconsentendo al suo inizio, salvo poi a farla sospendere mediante sostituzioni ed infortuni simulati) idoneo a coniugare le esigenze di tutti (società, tifosi e calciatori) ed ad evitare ingenti danni economici, segnatamente quelli rinvenienti dalla perdita dei contributi di lega. Di contro, andrebbe revocata in dubbio la pretesa incidenza causale del presunto complotto preordinato dai dirigenti Citarella, Pavarese e Benevento, nonché dall’allenatore Fontana, in quanto il colloquio ascoltato dai collaboratori della Procura federale sarebbe avvenuto in un momento successivo, quando cioè i calciatori, per le ragioni suddette (id est intervento del Questore), erano già scesi dal pullman. Difetterebbe, comunque, nell’impianto accusatorio convalidato dal giudice di prime cure il momento dell’avvenuta traslazione del presunto progetto illecito dai suoi presunti ideatori a coloro che avrebbero dovuto eseguirlo. Del pari, sarebbe rimasta sfornita di ogni serio e plausibile riscontro probatorio l’asserita funzione propulsiva esplicata dalla paventata esigenza di non perdere i contributi, peraltro di importo contenuto. In definitiva, le anomalie registrate, quanto alle immediate sostituzioni ovvero ai reiterati infortuni, andrebbero considerati come eventi del tutto casuali, anche se condizionati dalla fortissima pressione psicologica gravante sui tesserati coinvolti. In siffatte evenienze, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all’articolo 54 c.p., che, sebbene non espressamente previsto dal codice di giustizia sportiva, costituirebbe regola generale anche di tale ordinamento in ragione del fondamento naturalistico del principio in cui impinge. 2.1.b. In via subordinata, la società ricorrente deduce che i fatti de quibus non potrebbero, comunque, essere sanzionati come illecito sportivo, bensì andrebbero derubricati e valutati ai sensi dell’articolo 1 del C.G.S., come peraltro si evincerebbe chiaramente da una lettura sistemica di tale disposizione e degli articoli 53 comma 2 N.O.I.F. e 17 del comma 1 del C.G.S., con conseguente applicazione di sanzioni diverse da quelle inflitte, attenuate anche dal contesto intimidatorio in cui sarebbero maturate le condotte in addebito. 2.1.c. In via ulteriormente gradata, la società ricorrente rileva che, anche a voler confermare l’intero costrutto giuridico recepito nella decisione del giudice di prime cure, andrebbe, comunque, applicata una sanzione diversa da quella inflitta con la decisione qui gravata, siccome manifestamente sproporzionata, anche rispetto ad altri e più eclatanti casi di illecito sportivo, in considerazione sia del titolo di responsabilità da cui muove la condanna (responsabilità oggettiva e non diretta) sia del fatto che un’eventuale penalizzazione di punteggio avrebbe potuto essere fatta scontare, in tutto o in parte, anche nella stagione sportiva seguente. Sulla scorta delle suddette premesse la società ha, dunque, concluso per il proscioglimento ovvero per l’applicazione, previa derubricazione dei fatti nei termini suesposti, di una sanzione meno afflittiva. 2.2. ricorso Pavarese Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure per le medesime ragioni suesposte (cfr. punto 2.1.a) a commento del ricorso della Nocerina: contrariamente a quanto sostenuto dalla C.D.N. il confronto tra i dirigenti della Nocerina, i cui contenuti sono stati riferiti dai collaboratori della Procura Federale, sarebbe avvenuto solo dopo che i calciatori avevano già raggiunto gli spogliatoi (in quanto convinti dal Questore); la stessa “strana” richiesta, avanzata dai sigg. Pavarese e Benevento, alla terna arbitrale sul numero minimo necessario dei calciatori si collocherebbe in una fase temporale successiva a quella in cui i calciatori si sarebbero convinti a scendere dal pullman. Mancherebbe, dunque, la prova dell’effettiva consumazione dell’illecito. Ad ogni buon conto, ed in via subordinata, il ricorrente rileva che i fatti de quibus, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non potrebbero essere sanzionati come illecito sportivo, dovendo essere derubricati e valutati ai sensi dell’articolo 1 del C.G.S. in base ad una lettura sistemica di tale disposizione e degli articoli 53 comma 2 delle N.O.I.F. e 17 del comma 1 del C.G.S., con conseguente applicazione di sanzioni diverse da quelle inflitte, attenuate anche dal contesto peculiare in cui sono maturate le condotte in addebito e, dunque, contenute nei limiti minimi stabiliti dall’articolo 19 comma 1 del C.G.S.. 2.3. ricorso Benevento 2.3.a. Il ricorrente, anzitutto, ripropone con il proprio mezzo di gravame l’eccezione di improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione del ne bis in idem già articolata nel giudizio di primo grado e respinta dalla C.D.N. che, però, non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle seguenti significative circostanze: - verrebbe in rilievo un unico fatto/atto, rappresentato dal comportamento dei calciatori infortunati che hanno deciso di non proseguire la gara; - tale comportamento, alla stregua della normativa di settore, sarebbe sindacabile esclusivamente dal direttore di gara, il quale lo avrebbe già valutato, reputandolo conforme ai principi di lealtà sportiva, non facendo ricorso alla regola di cui all’articolo 12 delle vigenti disposizioni regolamentari che prevede l’ammonizione nel caso di infortuni simulati; - lo stesso articolo 35 C.G.S. assegnerebbe dignità di prova, quanto al comportamento tenuto in campo dai calciatori, ai soli rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto uomo. 23.b. il ricorrente contesta poi il decisum di primo grado rilevando che mancherebbe la prova della traslazione ai calciatori, quali esecutori materiali, dell’idea di illecito maturata in occasione del conciliabolo svoltosi tra lo staff societario e tecnico. A suo dire palesi sarebbero le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la C.D.N., che avrebbe collegato i singoli eventi senza, però, tener conto dell’ambito temporale in cui espressamente li collocano le stesse, corrispondenti fonti di prova: tanto sarebbe ad esempio avvenuto rispetto al rapporto tra l’elaborazione del piano illecito e la decisione dei calciatori di scendere dal pullman. Secondo il ricorrente le condotte poste in essere dai calciatori sarebbero state autonomamente decise, nell’immediatezza, dai rispettivi autori. Peraltro, non sarebbe convincente il movente che reggerebbe l’intero complotto atteso il ridotto valore economico dei contributi che la società avrebbe rischiato di perdere. 2.3.c. Il ricorrente ritiene, poi, non condivisibile la qualificazione giuridica dei fatti operata dalla C.D.N., non potendosi, a suo dire, parlare di illecito sportivo, venendo piuttosto qui in rilievo il disposto di cui all’articolo 53 delle N.O.I.F., di recente modificato con il rinvio anche all’articolo 1 del CGS; tanto più che le N.O.I.F. occuperebbero, nella gerarchia delle fonti, un livello prevalente rispetto alle previsioni regolamentari del C.G.S. D’altro canto, l’inconfigurabilità dell’illecito sportivo dipenderebbe anche dal fatto che non sarebbe possibile alterare ciò (id est la gara) che, di fatto, risultava già alterato. L’illecito sportivo, per sua natura, avrebbe, invece, una connotazione necessariamente bilaterale, di tipo corruttivo, implicando l’acquisizione di un vantaggio per la propria società ovvero per la società avversaria, mentre nel caso in esame non vi sarebbe stato alcun accordo con gli avversari. 2.3.d. Andrebbe riconosciuta, atteso il contesto in cui sono maturati i fatti, la causa di giustificazione dello stato di necessità ex articolo 54 c.p. 2.3.e. La sanzione sarebbe oggettivamente sproporzionata avuto riguardo anche a quella applicata ai calciatori. 2.4. ricorso Rosati La decisione di primo grado sarebbe carente, nella sua parte motiva, quanto alla specifica posizione del ricorrente, al quale verrebbe addebitata solo “..un’inaccettabile presa d’atto passiva ..” degli infortuni occorsi ai calciatori, contraddittoriamente reputata di rilevanza causale rispetto all’evento illecito della preordinata sospensione della partita. Di contro, il ricorrente niente altro avrebbe potuto fare che prendere atto delle spiegazioni offertegli dagli infortunati, non potendo, peraltro, disporre, nell’immediatezza dei fatti, di accertamenti strumentali. D’altro canto, la stessa C.D.N. riconoscerebbe che l’uscita dal campo dei calciatori sarebbe avvenuta “..per volontà dei calciatori..”, di talchè la condotta complessivamente serbata dal ricorrente andrebbe, al più, qualificata come un post factum non punibile. 2.5. ricorso Fontana 2.5.a la ricostruzione dei fatti privilegiata nella decisione qui gravata si porrebbe in diametrale antitesi sia con gli esiti dell’indagine federale sia con il concatenarsi cronologico e razionale degli accadimenti: la scelta dei calciatori di scendere in campo, ancorchè terrorizzati per le minacce ricevute, sarebbe maturata esclusivamente a seguito delle pressioni esercitate dal Questore di Salerno, già sopra descritte. Di contro, non vi sarebbe prova dell’influenza asseritamente esercitata dallo staff societario e tecnico, peraltro smentita dalle stesse risultanze delle investigazioni condotte dalla Procura Federale che collocherebbero in una fase successiva il “conciliabolo” intercorso tra i dirigenti della Nocerina e l’allenatore Fontana. In siffatto contesto, di terrore e disperazione, sarebbero dunque maturate, spontaneamente ed i modo del tutto casuale, le condotte poi accertate. Da parte sua il ricorrente avrebbe inizialmente esortato i calciatori a non cedere alle richieste dei tifosi, salvo poi, a fronte della loro determinazione, ad assicurargli comunque sostegno e conforto, sollecitando al contempo l’intervento delle autorità sportive e di p.s.. Né vi sarebbero discrasie, esitazioni o contraddizioni nell’atteggiamento assunto nel corso delle indagini, avendo egli sempre escluso di aver fornito istruzioni sugli specifici cambi effettuati dall’allenatore in seconda. Andrebbe, comunque, riconosciuta, atteso il contesto in cui sono maturati i fatti, la causa di giustificazione dello stato di necessità ex articolo 54 c.p.. Il ricorrente contesta poi qualificazione dei fatti come illecito sportivo, dovendo essi essere derubricati e valutati ai sensi dell’articolo 1 del C.G.S., in ragione di una lettura sistemica di tale disposizione e degli articoli 53 comma 2 delle N.O.I.F. e 17 del comma 1 del C.G.S., con conseguente applicazione di sanzioni diverse da quelle inflitte, attenuate anche dal contesto in cui sono maturate le condotte in addebito e, dunque, contenute nei limiti minimi stabiliti dall’articolo 19 comma 1 del C.G.S.. 2.6. ricorso calciatori I calciatori Remedi, Danti e Lepore eccepiscono la violazione del principio del ne bis in idem. Tutti i tesserati appellanti hanno, poi, contestato la qualificazione giuridica dei fatti in addebito, eccependo che le condotte loro ascritte dovrebbero essere ricondotte sotto la diversa previsione di cui all’art. 1 C.G.S. ovvero dell’art. 53 N.O.I.F. e dell’art. 17 C.G.S.. Sempre tutti gli appellanti hanno censurato la mancata applicazione dell’art. 54 c.p. e, ad eccezione di Hottor, hanno lamentato la violazione dell’art. 44 D.lgs 81/08.. Il calciatore Remedi contesta la decisione in punto di fatto laddove la stessa ha motivato sulla sua asserita volontà di provocare l’infortunio. All’udienza del 13.2.2014 i difensori dei deferiti hanno illustrato i motivi di doglianza compendiati nell’atto di reclamo, concludendo per l’annullamento delle sanzioni irrogate ovvero per la loro sostituzione con altre misure punitive meno afflittive. Da parte sua, la Procura Federale, che non ha proposto appello circa i prosciolti in prime cure né avverso la quantificazione delle pene inflitte ai calciatori, ha controdedotto alle eccezioni ed alle censure di controparte, chiedendo la conferma delle statuizioni di condanna. La difesa, dopo una breve replica, ha, quindi, ribadito le conclusioni già rassegnate. La Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza pubblica e della successiva Camera di Consiglio ha reso la seguente decisione DIRITTO I ricorsi sono infondati e, pertanto, vanno respinti. 1. Va, anzitutto, disposta la riunione dei mezzi indicati in epigrafe, attesi i vincoli di connessione tra essi sussistenti, fatti palesi dalla pacifica riconducibilità di tutti i mentovati atti di gravame ad una vicenda sostanzialmente unitaria. 2. In prospettiva metodologica, mette poi conto evidenziare che, nel procedimento delibativo che questa Corte è chiamata a svolgere, assume priorità logica l’esame delle censure che introducono questioni procedurali, la cui preliminare soluzione condiziona, in via pregiudiziale, il corretto approccio ai profili di merito della res controversa. Tanto le prime questioni (questioni procedurali) che le seconde (questioni di merito) verranno cumulativamente affrontate ove replicate in più mezzi. 3. eccezione di improcedibilità. Ne bis in idem. In via preliminare, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’eccezione di improcedibilità dell’azione disciplinare sollevata dalle difese dei sigg. Benevento, Remedi, Danti e Lepore per violazione del principio cd. del ne bis in idem, eccezione già articolata nel giudizio di primo grado e respinta dalla C.D.N. che, però, non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle seguenti significative circostanze: - verrebbe in rilievo un unico fatto/atto, rappresentato dal comportamento dei calciatori infortunati che hanno deciso di non proseguire la gara; - tale comportamento, alla stregua della normativa di settore, sarebbe sindacabile esclusivamente dal direttore di gara, il quale lo avrebbe già valutato, reputandolo conforme ai principi di lealtà sportiva, non facendo ricorso alla regola di cui all’articolo 12 del regolamento che prevede l’ammonizione nel caso di infortuni simulati; lo stesso sarebbe a dirsi rispetto alle determinazioni successivamente assunte dal Giudice sportivo in sede di irrogazione della sanzione della perdita della gara; - lo stesso articolo 35 del C.G.S. assegnerebbe dignità di prova, quanto al comportamento tenuto in campo dai calciatori, ai soli rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto uomo. 3.1. A giudizio della Corte una piana lettura degli atti di causa consente di escludere, in radice, la dedotta violazione del principio del ne bis in idem. Anzitutto, sul piano fattuale, se è vero che la condotta tenuta dai calciatori è caduta sotto la diretta percezione sensoriale del direttore di gara, ed è da questi valutabile in prima battuta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sul gioco del calcio (sia pur sotto il diverso profilo della simulazione per ottenere, sul campo, un vantaggio sportivo nei confronti dell’avversario), deve al contempo rilevarsi come tali comportamenti, valutati singolarmente ed al di fuori del più ampio contesto in cui si ascrivono, non esauriscono affatto l’intera componente fattuale della fattispecie di illecito qui in rilievo Siffatte condotte riflettono, semmai, un segmento della più complessa ed articolata fattispecie denotando, dunque, una chiara inettitudine strutturale a coprire anche gli ulteriori profili di pari valenza costitutiva che, solo nel loro insieme, compongono l’illecito sportivo, impedendo, dunque, ab imis la paventata sovrapposizione degli oggetti. In altri termini, la prima valutazione operata dal direttore di gara, lungi dall’esprimere un accertamento compiuto e definitivo sull’intero thema decidendum, sì da assorbire in esso ogni ulteriore valutazione, è rimasto circoscritto, nell’ambito di un giudizio svolto nell’immediatezza dei fatti e necessariamente calibrato su ciascuno dei singoli infortuni rilevati, alla disamina delle sole condotte tenute dai calciatori sul campo di gioco senza in alcun modo contemplare né il pregresso illecito accordo, di cui tali condotte costituivano espressione, né gli ulteriori accadimenti (esempio le tre contemporanee sostituzioni) che, parimenti, combinandosi con i primi, integravano il fatto di illecito sportivo in contestazione, il cui appropriato apprezzamento si è reso possibile, nella sua complessa ed articolata strutturazione, solo in occasione del recupero di una necessaria visione di insieme, resa possibile dagli ulteriori accertamenti compiuti ed apprezzati nel loro effettivo disvalore dinanzi all’unico giudice competente. Quanto fin qui evidenziato si evince con assoluto nitore dalla stessa piana lettura delle imputazioni in addebito che rivelano, con immediatezza intuitiva, l’evidente insussistenza della paventata identità delle situazioni poste a raffronto nei medesimi, rigorosi termini richiesti per la operatività del principio del ne bis in idem. 3.2. Com’è noto, per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", deve, infatti, intendersi la piena identità degli elementi costitutivi dell’illecito, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (cfr. Cassazione penale sez. II, n. 18376 del 21 marzo 2013). Vale, infatti, aggiungere che l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso incolpato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso illecito (cfr. Cassazione penale sez. II n. 26725 dell’01 marzo 2013): la preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (cfr. Cassazione penale sez. II, n. 18269 del 15.1.2013). In definitiva, avuto riguardo al caso di specie non vi è piena coincidenza né per quanto attiene alla struttura materiale dei fatti (rimanendo la condotta dei calciatori che hanno simulato gli infortuni assorbita nel più ampio ventaglio di elementi materiali che compongono l’illecito qui in contestazione) né per quanto attiene alla loro evidentemente diversa dimensione giuridica, sicchè non residua spazio alcuno per accreditare la paventata sovrapposizione delle ipotesi in comparazione. Alcuna preclusione può dunque scaturire dall’implicito accertamento negativo, contenuto nel referto dell’arbitro, circa profili di possibile illecito disciplinare in ordine alle condotte serbate dai calciatori sul campo di gioco. 3.3. Lo stesso è a dirsi rispetto alla stessa decisione assunta dal giudice sportivo, il quale, coerentemente con il contenuto delle proprie attribuzioni istituzionali, si è limitato a prendere atto – così come efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure - di quanto accaduto in campo e ad adottare le decisioni automaticamente conseguenti alla sola materialità dei fatti accaduti (venir meno del numero minimo dei calciatori), senza svolgere alcun ulteriore accertamento (ovvero apprezzamento) nella direzione di una più complessa verifica in ordine a fattispecie contraddistinte da una propria rilevanza disciplinare. Pienamente condivisibile deve, dunque, ritenersi la decisione della C.D.N. nella parte in cui evidenzia che i fatti, in conclusione, sono del tutto diversi sotto ogni profilo: il primo fatto accertato consta della sola materialità di quanto accaduto in campo e delle sue automatiche conseguenze sul piano del risultato sportivo; l’altro fatto indagato ed accertato dalla Procura concerne l’ampio e complesso disegno fraudolento volto ad alterare il risultato della gara e i comportamenti dei singoli tesserati che ne hanno costituito esecuzione. 3.4. D’altro canto, mette conto evidenziare, avuto riguardo alla tipologia di illecito qui in rilievo, cui peraltro si riconnettono complesse modalità di accertamento, come fosse recisamente interdetto, alla stregua della disciplina di settore, al direttore di gara, prima, ed al giudice sportivo, poi, il compiuto apprezzamento, con le caratteristiche proprie di una plena cognitio, dei profili sintomatici della peculiare, gravissima condotta oggetto del presente procedimento, essendo la relativa delibazione riservata ad altri organi di giustizia. Ed è proprio in coerenza con il quadro normativo di riferimento che il giudice sportivo si è limitato, dopo aver assunto le decisioni di sua stretta competenza, ed all’esito di una rilettura di tutti gli atti di indagine fino a quel momento acquisiti, a trasmettere, a fronte delle anomalie comunque rilevate, l’intero carteggio alla Procura Federale per le ulteriori eventuali determinazioni. 3.5. Non vi è, dunque, alcuna riproposizione della medesima azione disciplinare: i rigorosi confini che hanno segnato la prima fase dell’accertamento (condotto dall’arbitro prima e dal giudice sportivo poi) hanno inevitabilmente perimetrato i contenuti del giudizio e della relativa decisione ad un livello pertinente alle competenze proprie degli organi suindicati (arbitro prima e G.S. poi) e che non comprende affatto anche il tema oggi in discussione. Il nuovo segmento procedurale, di verifica cioè dalla sussistenza di un illecito sportivo, pur muovendo da alcuni dei fatti già apprezzati nel loro accadimento materiale nella precedente fase (id est gli infortuni), trascende tali specifici fatti sia perché affianca ad essi ulteriori condotte, poste in essere anche prima ed al di fuori del campo di gioco e dunque non valutate né dall’arbitro né dal giudice sportivo (accordo raggiunto dalla dirigenza e dallo staff tecnico sull’obiettivo di perseguire fraudolentemente la sospensione della gara), sia perché combina tutte le condotte accertate nell’ambito di una nuova e più ampia fattispecie (illecito sportivo), a struttura complessa, all’interno della quale gli stessi episodi verificatisi sul terreno di gioco (id est gli infortuni), perdono la loro autonomia per assumere un diverso e nuovo significato fattuale e giuridico, siccome tasselli della complessiva trama in cui si è concretata la condotta di illecito sportivo. Viene, in definitiva qui in rilievo un dato (infortuni) oggettivamente polivalente siccome suscettivo di essere analizzato più volte e sotto differenti profili e per distinti fini e conseguenze, non costituendo tale dato, peraltro, come più volte sopra evidenziato, nemmeno l’unico elemento che esaurisce entrambe le fattispecie poste in raffronto. 3.6. Il corretto inquadramento nei termini suesposti della vicenda scrutinata rende inconferenti le residue argomentazioni difensive articolate dal ricorrente sempre rispetto alla questione in argomento e che, comunque, vengono passate in rassegna per completezza espositiva. Ed, invero, contrariamente a quanto dedotto, alcun rilievo assume la dignità giuridica di prova privilegiata che l’articolo 35 comma 1 del C.G.S. riserva ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale disposizione, come si evince dalla sua stessa collocazione all’interno del paragrafo 1, fa riferimento ai soli procedimenti relativi alle “.. infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” , che esauriscono cioè il loro ambito operativo in stretto riferimento alle condotte irregolari maturate in occasione dello svolgimento della gara. Ben diverso è il caso qui in rilievo, trascendendo le condotte dei calciatori siffatto circoscritto ambito, siccome come attuative di un più ampio disegno fraudolento ordito prima e fuori del campo di gara. Nel caso in esame, nella stessa articolazione della disposizione sopra citata (id est articolo 35 del C.G.S.), viene piuttosto in rilievo la categoria tipologica di cui al paragrafo 4, “procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura Federale”, rispetto ai quali il pertinente regime dei mezzi di prova non fa registrare, nel caso del rapporto dell’arbitro, la medesima forza fidefaciente, dovendosi i relativi procedimenti svolgersi sulla base degli elementi contenuti nel deferimento o nelle deduzioni. 3.7. Del pari, ed anche a voler prescindere da quanto fin qui osservato, già di per sé assorbente, alcun rilievo può essere accordato al mancato esercizio, da parte del direttore di gara, dei poteri di cui alle regole 3 e 5 del regolamento del gioco del calcio. In disparte l’inconferenza di siffatta argomentazione, non potendo da essa trarsi, con la pretesa automaticità, alcuna intangibile conseguenza di ordine logico ovvero procedurale rispetto al presente procedimento disciplinare, deve convenirsi, nel merito, con i pertinenti rilievi svolti dal giudice di prime cure, secondo cui, comunque, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione delle misure ivi previste: ed, invero, rispetto alle decisioni afferenti all’inizio ovvero alla mancata sospensione della gara, dirimente si rivela l’inconfigurabilità di problematiche di incolumità e di ordine pubblico, elevate dalle suindicate disposizioni regolamentari a necessari presupposti giustificativi per l’adozione delle suddette misure. Lo stesso, è poi a dirsi rispetto all’omessa ammonizione per comportamento antisportivo dei calciatori che hanno simulato il proprio infortunio, essendo tali accadimenti maturati in un contesto motivazionale diverso da quello caratterizzante, come fattispecie tipica di condotta antisportiva, l’ipotesi sanzionata dall’articolo 12 del regolamento sul gioco del calcio, che punisce la slealtà consumata dal calciatore nel corso della gara e, dunque, per prevalere sull’avversario in vista del conseguimento di un vantaggio sportivo. 3.8. Infine, del tutto ultronea si rivela l’insistita censura sull’opportunità delle scelte operate dal giudice sportivo il quale, secondo il ricorrente, del tutto illogicamente, dapprima, avrebbe sanzionato la società della Nocerina, ai sensi dell’articolo 17 del CGS, e poi, pur rimanendo immutato il quadro probatorio, con un successivo provvedimento, ha rimesso gli atti alla Procura Federale. In disparte la già evidenziata coerenza di tale ultima opzione con il quadro regolatorio di riferimento, deve rilevarsi, in apice, come le decisioni assunte dal predetto organo di giustizia si collocano al di fuori della res iudicanda, nella specie rappresentata dalla fattispecie di illecito sportivo oggetto di deferimento e convalidata dalla C.D.N. quale organo di prima istanza, non essendo dunque le suddette statuizioni (quelle del giudice sportivo) di interesse se non sotto l’angolatura, sopra però già ampiamente esplorata, della possibile sussistenza (qui esclusa) di una violazione del principio del ne bis in idem. 4. la ricostruzione alternativa dei fatti in addebito offerta dai reclamanti. 4.1 Gli atti di reclamo sopra esposti in via di sintesi attraggono nel fuoco della contestazione, anzitutto, l’affidabilità della ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione di primo grado. Le censure, di volta in volta articolate, lamentano, anzitutto, la completa obliterazione nella decisione della C.D.N. del clima di palpabile ed indicibile tensione che aveva caratterizzato i giorni ed i momenti immediatamente antecedenti la gara in questione, a partire cioè dalla emanazione dell’ordinanza prefettizia con la quale si vietava ai tifosi della Nocerina di assistere alla gara medesima. Ed, invero, nel costrutto dei reclamanti i sostenitori della suddetta squadra avevano avviato, da subito, azioni intimidatorie con il proposito di impedire che la competizione, a queste condizioni (senza cioè la loro presenza), potesse aver luogo. Segnatamente, in più occasioni, e fin dal venerdì antecedente la gara, incontro poi replicato anche il giorno successivo, avevano chiesto ed ottenuto di parlare con gli elementi più rappresentativi della squadra, cui chiedevano, in tono minaccioso, di non giocare. La situazione poi precipitava, repentinamente e drammaticamente, la domenica mattina, allorquando una folta rappresentanza di ultras si assembrava davanti all’Hotel di Mercato San Severino, presso cui era alloggiata la squadra. In tale circostanza, e sempre con il dichiarato proposito di impedire lo svolgimento della gara, avevano luogo cori, venivano fatte esplodere bombe carta, si svolgeva un incontro con i giocatori ed i tecnici della Nocerina, ai quali veniva fermamente ribadito l’ordine di disertare l’imminente gara con la Salernitana. Il clima di crescente tensione induceva, d’altro canto, gli stessi rappresentanti delle forze dell’ordine a interrompere la riunione tecnica organizzata per preparare la partita ed a sollecitare la partenza della squadra verso lo stadio Arechi. Proprio in questa fase, si sarebbero verificati gli episodi più gravi, quando cioè nel tragitto tra l’hotel e il pullman i calciatori venivano a strettissimo contatto con gli ultras, ricevendo minacce di morte, spintoni e strattonamenti. Lo stesso automezzo sarebbe stato fatto oggetto di ripetuti colpi, inferti con pugni e calci. Le gravissime minacce di ritorsione, accompagnate talvolta da episodi di violenza, avrebbero ingenerato uno stato di irrefrenabile turbamento interiore e di profonda prostrazione nei calciatori, tutti determinati a non prendere parte alla gara. Una corretta ricostruzione dei suddetti antefatti costituisce, dunque, nel costrutto giuridico attoreo, la necessaria premessa per poter apprezzare gli eventi successivi. 4.2. Le statuizioni della Commissione disciplinare, di contro, si rivelerebbero manifestamente disancorate dalle emergenze istruttorie nella parte in cui assegnano all’intervento della dirigenza della Nocerina il ruolo di fattore causale assorbente nel determinismo della sopravvenuta, inaspettata decisione dei calciatori di prendere parte alla gara. Tale ricostruzione – oltre a non tener adeguatamente conto della gravità della situazione che si era progressivamente venuta delineando nel passaggio da Mercato San Severino a Salerno - impatterebbe con le concordi dichiarazioni rese dai tesserati della Nocerina, con le dichiarazioni rese e con il rapporto steso dal Commissario di campo e finanche con la stessa ricostruzione dei fatti evincibile dalle relazioni dei rappresentanti della Procura federale: le suindicate emergenze istruttorie collocherebbero, invero, in modo assolutamente concorde, sul piano cronologico e causale, l’inaspettata decisione dei calciatori di abbandonare il pullman all’intervento del Questore di Salerno ed alle pressioni da questi esercitate. 4.3. Gli atleti, benché terrorizzati per le intimidazioni ricevute, si sarebbero, infatti, decisi a partecipare alla gara solo perché indotti dall’altrettanto pressante timore dei possibili addebiti loro ascrivibili nell’ipotesi di disordini ingenerati dal persistente rifiuto di prender parte alla gara. Ed, invero, il predetto dirigente gli avrebbe prospettato le prevalenti ragioni di ordine pubblico che imponevano il regolare svolgimento della competizione, attesa la presenza sugli spalti di ben 12.000 spettatori. Secondo i ricorrenti, i calciatori della Nocerina – ancorchè “convinti” dal Questore di Salerno a partecipare alla gara – continuavano, comunque, ad essere pervasi da un terrore diffuso ed incontrollabile, tanto che, prima di scendere in campo, palesavano visibilmente il loro stato d’ansia. Dovrebbe, dunque, ritenersi comprensibile, all’interno della descritta cornice fattuale, il tentativo dei calciatori di sottrarsi a quella che non consideravano più una manifestazione sportiva; ed è, dunque, proprio nella suddetta logica che andrebbero spiegate le anomale condotte fatte oggetto di accertamento: gli stessi infortuni non sarebbero altro che reazioni impulsive, autonomamente decise, nell’immediatezza, dai rispettivi autori. 5. la ricostruzione dei fatti in addebito: l’antefatto delle pressioni esercitate dai tifosi. Ritiene questa Corte che le pur suggestive argomentazioni svolte dai ricorrenti non siano idonee a sovvertire il complessivo impianto giuridico - argomentativo in cui impinge la decisione impugnata, traendo essa alimento da strumenti gnoseologici contraddistinti – come di seguito evidenziato - da inoppugnabile valenza dimostrativa e che, dunque, univocamente depongono, nel loro complesso, nei medesimi conclusivi termini valorizzati nella decisione di prime cure. Occorre muovere, anzitutto, da un primo postulato che, riconosciuto da tutte le parti in causa come il fattore primario da cui poi sono scaturiti tutti gli eventi qui in rilievo, è possibile considerare come dato oramai acquisito agli atti del procedimento, di talchè non si rivela nemmeno utile una ricostruzione in dettaglio delle relative circostanze di contorno, salvo che per i profili che verranno di seguito di volta in volta evidenziati: vengono cioè in rilievo le ferme reazioni dei tifosi della Nocerina alla decisione del Prefetto di Salerno di vietare la loro presenza alla partita Salernitana – Nocerina in programma il 10 novembre 2013, alle ore 12:30 e la conseguente maturazione in tali ambienti dell’idea di sabotare il regolare svolgimento della suddetta competizione. I supporters della Nocerina, invero, lamentando una presunta discriminazione operata ai danni della città e dei tifosi stessi, in più occasioni, e già a partire dal venerdì precedente la gara (ma anche il giorno successivo), avevano manifestato ad una rappresentanza della squadra l’invito a disertare, in segno di solidarietà, la competizione in argomento. Ancorchè i contenuti non fossero esplicitamente minacciosi l’invito fu, da subito, percepito dagli interlocutori per il suo reale significato, e cioè di una perentoria richiesta che implicava da parte dei destinatari una decisa scelta di campo, com’è fatto palese dalla decisione dell’allenatore Fontana di tenere il resto della squadra all’oscuro del reale andamento dell’incontro. D’altro canto, tanto i contenuti della richiesta (di non giocare) quanto le modalità intimidatorie attraverso cui veniva veicolata furono riproposti, questa volta pubblicamente e senza mezze misure, nel corso della manifestazione di protesta organizzata dalla tifoseria nocerina la mattina del giorno della gara nel piazzale del Park Hotel, in Mercato San Severino, sede del ritiro della squadra. Qui un centinaio di tifosi – sotto la diretta sorveglianza delle forze dell’ordine – facevano esplodere petardi, intonavano cori con i quali chiedevano di non giocare la gara in programma, profferirono minacce all’indirizzo dei calciatori, fino al momento in cui questi, scortati dagli agenti, salirono a bordo del pullman e si avviarono verso Salerno. Orbene, contrariamente a quanto denunciato nei mezzi di gravame, il giudice di prime cure ha tenuto adeguatamente conto del descritto scenario, assegnando ad esso ed alle relative, inevitabili implicazioni il giusto peso nella consecuzione causale degli eventi che fonda i fatti di causa. La C.D.N. ha, infatti, efficacemente evidenziato che “E’ indubbio che il clima di tensione esistente nella città di Nocera la settimana prima della partita, aggravatosi poco prima della partenza della squadra dalla sede del ritiro, abbia fatto maturare nei giovani calciatori, che temevano per la propria incolumità fisica, la convinta intenzione di soddisfare la richiesta dei tifosi di non disputare la competizione. Prova di tale scelta, apparentemente definitiva, è fornita dal rifiuto di scendere dal pullman, giunto per tempo all’interno dell’impianto sportivo di Salerno…”. Del pari, nella decisione di primo grado si dà opportunamente atto delle continue sollecitazioni alle quali i calciatori della Nocerina venivano sottoposti tanto ad opera dei dirigenti della detta società che dei funzionari preposti alla tutela dell’ordine pubblico nonché della conseguente situazione di profondo disagio e di travaglio interiore in cui gli atleti erano venuti, loro malgrado, a trovarsi “..In detto frangente temporale si sono susseguite martellanti le pressioni sia da parte dei funzionari delle Forze di Polizia, che rassicuravano circa il mantenimento dell’ordine pubblico suscettibile di venir meno nel caso in cui la partita non si fosse disputata, sia dei Dirigenti della Nocerina (in particolare il Benevento, il Pavarese ed il Fontana) che si alternavano nell’abitacolo nel tentativo di convincere la squadra a giocare. Tali sollecitazioni, però, non sortivano effetti, anche perché i calciatori temevano per quello che sarebbe potuto accadere al loro ritorno a Nocera, attese le chiare espressioni minacciose proferite nei loro confronti dai tifosi, accompagnate da inequivoca gestualità”. Alcun dubbio, dunque, residua sulla piena aderenza delle premesse fattuali da cui muove la decisione impugnata (e non dissimili da quelle proposte negli stessi atti di reclamo) alle risultanze di causa. 6. la progressiva maturazione delle condotte in addebito e la centralità della società nella pianificazione dei comportamenti: la prima soluzione del rinvio della partita ed il suo successivo abbandono. 6.1. Piuttosto, ritiene questa Corte doveroso rimarcare l’estraneità a siffatto clima di soggezione psicologica dei più alti dirigenti della Nocerina che giammai hanno palesato, nei comportamenti assunti nell’immediatezza dei fatti, così come nelle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, personali timori per effetto dell’atteggiamento tenuto dalla propria tifoseria, facendo piuttosto trasparire, da subito, un sentimento di non condivisibile vicinanza ad essa nell’assecondare le ragioni, non proprio commendevoli, della protesta. Non può, infatti, essere sottaciuto in questa sede come, ben prima dei disordini di Mercato San Severino, la stessa società si adoperò per organizzare una plateale dimostrazione di solidarietà che avrebbe dovuto aver luogo lo stesso giorno della gara, dando disposizione di confezionare una maglietta con la scritta “RISPETTO PER NOCERA”, che i calciatori avrebbero poi dovuto indossare (circostanza questa poi effettivamente verificatasi) prima dell’incontro con la Salernitana. Tale circostanza trova diretto riscontro nelle stesse dichiarazioni dei soggetti deferiti Luigi Benevento e Luigi Pavarese. Il primo ha, infatti, dichiarato che “l’idea è partita dal Direttore Pavarese dopo l’ordinanza prefettizia ed è stata seguita da tutta la società” (cfr. dichiarazioni rese alla Procura Federale in data 17.12.2013), mentre il direttore Pavarese ha ulteriormente precisato che “fu una mia idea, per sollecitare l’attenzione di tutti e come forma di protesta, e la proposta fu accolta dalla società…Per dimostrare solidarietà si pensò anche ad altre iniziative che tuttavia vennero scartate, quali leggere un comunicato prima dell’inizio della gara, iniziare la stessa con un ritardo di dieci minuti, far sedere i giocatori per qualche minuto, ma scartammo tale idea al sabato sera, al rientro dalla Moldavia dell’A.U. Citarella che disse che erano sufficienti le magliette, anche perché tali iniziative avrebbero comportato delle conseguenze sanzionatorie, anche pecuniarie”. Si palesa, dunque, già nell’immediato, quella scelta di campo compiuta dalla società in favore della tifoseria (ancorchè la relativa protesta riguardasse una decisione prefettizia che traeva alimento da preminenti ragioni di interesse pubblico) mediante proprie iniziative da assumere con modalità eclatanti e con l’unico limite di evitare “..conseguenze sanzionatorie, anche pecuniarie”. E tale dato, come si vedrà anche in prosieguo, assume una valenza tutt’altro che neutra, costituendo esso la prima, chiara riprova del costante sforzo dello staff dirigenziale della Nocerina di mantenere sempre, in tutte le fasi che si sono succedute, la piena signoria sulle decisioni finali; tale obiettivo è stato, infatti, perseguito attraverso il fermo governo, sia pur svolto mediante progressivi aggiustamenti della propria strategia, delle singole emergenze per come venivano delineandosi, in vista di un interessato accomodamento che consentisse di contemperare, anche a costo del sacrificio degli stessi valori primari dello sport, gli interessi egoistici della società e dei tifosi, cui è stata accordata sempre incondizionata prevalenza. 6.2. Ed, invero, centrale è rimasto il ruolo della società anche nelle fasi successive, quando è maturata la ferma intenzione dei calciatori di non scendere in campo. Di rilievo centrale, al riguardo, si rivelano le dichiarazioni rese dal direttore Pavarese nell’audizione del 17.12.2013 “Quando con il pullman stavamo entrando in autostrada l’allenatore Fontana mi disse che i calciatori si erano convinti di non giocare e quindi cominciai a parlare alla squadra dicendo che l’unico modo per rispondere alle minacce era quello di fare i professionisti. Chiamai Citarella per avvisarlo di quanto stava accadendo, ma lui mi liquidò ritenendo la cosa poco rilevante. A pontecagnano richiamai nuovamente il Citarella dicendogli che la situazione era peggiorata ed i giocatori si erano convinti di non scendere in campo: Citarella questa volta si rese conto della gravità della situazione e disse che avremmo analizzato la situazione allo stadio…”. La determinazione dei calciatori imponeva, dunque, un riallineamento della strategia societaria a tali nuove emergenze, sempre però nell’ottica di una minimizzazione dei possibili fattori di rischio. Di qui, dunque, le ripetute consultazioni tra i dirigenti della Nocerina volte ad approfondire, anzitutto, tutte le possibili implicazioni, disciplinari ed economiche, connesse alla mancata disputa della gara. In tal senso, ancora efficacemente rappresentative si rivelano le dichiarazioni del Pavarese “Tra le varie opzioni che abbiamo esaminato nelle conversazioni intercorse prima della partita con Citarella, Benevento e Fontana è possibile che abbiamo parlato anche dei contributi della Lega, ma escludo che ciò sia avvenuto sul Pullman. In maniera approssimativa posso indicare in circa 400.000 euro l’entità dei contributi ritraibili in una stagione dalla Lega”. In questa fase, la presa d’atto della volontà dei calciatori implicava, dunque, l’elaborazione di una nuova soluzione che consentisse di neutralizzare le conseguenze negative della oramai ferma decisione di non scendere in campo. I dirigenti della Nocerina maturarono allora l’idea di formalizzare una denuncia per i fatti occorsi e, sulla scorta di tale premessa, di chiedere il rinvio della gara. E proprio in vista di tale obiettivo interloquirono con i rappresentanti delle forze dell’ordine ed avviarono contatti esplorativi con gli organi federali. Eloquente, al riguardo, il contributo ricostruttivo offerto dal commissario di campo, il quale nel suo referto del 10.11.2013 ha annotato che “…Insieme e con concitazione (Fontana, Pavarese e Beneveno, n.d.r.) questi riferivano agli uomini delle forze dell’ordine che a causa di violente minacce subite nella sede del ritiro della squadra i calciatori non erano intenzionati a scendere dal Pullman e non erano disposti a disputare la gara. Ne seguivano alterate discussioni nelle quali il presidente della Nocerina, sig. Gino Benevento, chiedeva con insistenza ai dirigenti delle forze dell’ordine di poter procedere alla denuncia dei fatti violenti accaduti con dichiarazioni degli stessi calciatori ed in conseguenza poi consegnare copia della denuncia alla Procura Federale ed al sottoscritto delegato lega e poi andare via senza disputare la gara e ciò in considerazione del grave stato di disagio in cui versavano i calciatori. D’altro canto, lo stesso Amministratore unico, Citarella, nel corso della deposizione del 10.12.2013, dà chiaramente atto del tentativo di far rinviare la gara, riferendo che “Per circa 45/60 minuti abbiamo insistito con i responsabili della Questura di poter denunciare l’accaduto, tale da poter inviare alla Lega copia della denuncia per motivare le ragioni per le quali la squadra non aveva inteso scendere in campo..Avevamo già predisposto una nota per la lega, che avremmo voluto accompagnare con la denuncia che, però, le forze dell’ordine non ci fecero fare presso lo stadio, ma che ritenevamo indispensabile per motivare l’impossibilità di disputare l’incontro. Ho chiamato il d.g. Ghirelli per chiedere che cosa dovevamo fare e questi disse che non c’erano soluzioni, se non giocare la partita, salvo che non vi fossero fatti documentati su cui poi la lega avrebbe preso decisioni. Questo rafforzò in noi l’idea che dovevamo denunciare i fatti per motivare la mancata disputa della gara”. Danno, altresì, atto della ferma volontà di denunciare immediatamente i fatti anche le deposizioni del 17 dicembre di Luigi Benevento (Volevamo fare la denuncia per mettere nero su bianco l’accaduto..) e di Luigi Pavarese (All’arrivo del Questore gli dicemmo che volevamo sporgere denuncia sul posto). 6.3. Tale prima soluzione elaborata dalla società si rivelò, però, non praticabile per l’impossibilità di raccogliere, in loco, la denuncia (In tal senso cfr. dichiarazioni Citarella e Paverese cit.). In senso ostativo deponevano, inoltre, le obiezioni del funzionario preposto ai servizi di tutela dell’ordine pubblico, dr.ssa Curto, la quale, ancora in occasione del breafing con l’arbitro, ribadiva che esistevano tutte le condizioni di sicurezza per scendere in campo e che le forze dell’ordine avevano predisposto tutto quanto necessario per la protezione dei calciatori e dei dirigenti (cfr. referto del commissario di campo). Analogo esito negativo davano, poi, i contatti avviati con il direttore generale Ghirelli, il quale rappresentava al Citarella che non vi era altra soluzione rispetto a quella di giocare la partita (cfr. dichiarazioni Pavarese). Anche l’allenatore Fontana riferisce di aver parlato con il predetto funzionario per rappresentargli l’intendimento dei calciatori di non entrare in campo, ricevendo conferma della necessità che la gara avesse comunque luogo (cfr. dichiarazioni rese da Fontana il 10.12.13 alla Procura Federale). In definitiva, la gara andava giocata “perché la Nocerina altrimenti avrebbe avuto seri problemi; come peraltro aveva detto Ghirelli saremmo andati incontri a sanzioni di varia natura” (cfr. dichiarazioni rese dal sig. Luigi Benevento alla Procura Federale il 17.12.2013). 6.4. E’, dunque, in tale contesto che matura e viene portato a compimento il piano fraudolento che concreta la fattispecie in addebito e che implicava come significativi snodi del programma una partecipazione solo apparente della squadra della Nocerina alla gara in argomento essendo stati, comunque, preordinati una serie di espedienti che avrebbero inevitabilmente condotto, ancorchè in forma simulata, alla sua successiva sospensione. Di tale accordo si ha chiara contezza, avendo ad esso direttamente assistito un sostituto procuratore federale (Avv. Manolo Iengo), presente allo stadio, il quale, già nell’immediatezza, mediante nota riservata, ebbe a riferire, unitamente ad altro collaboratore (avv. Raffaele Miele), sui fatti qui in rilievo nei sensi di seguito trascritti “.. nel mentre i calciatori entravano negli spogliatoi i massimi vertici societari della Nocerina calcio, ovvero il medesimo presidente sig. Benevento, l’amministratore unico sig. Citarella, il tecnico (squalificato) della Nocerina sig. Fontana, il d.g. sig. Pavarese e qualche altro dirigente della detta società, si appartavano ad alcuni metri dall’ingresso degli spogliatoi e dal bus stesso e cominciavano a discutere unitamente sul da farsi. Gli stessi dirigenti, invero, credendo di non essere ascoltati dal sostituto procuratore Avv. Iengo, decidevano all’unisono su quali attività porre in essere al fine di iniziare la gara per poi farla “rapidamente concludere”. Gli stessi dirigenti, per quanto udito, decidevano quindi che avrebbero dato disposizioni all’allenatore in seconda, sig. Fusco, di procedere immediatamente alla sostituzione di n. 3 calciatori subito dopo il fischio di inizio. Gli stessi decidevano, quindi, che, a seguito di ciò, successivamente altri calciatori si “sarebbero dovuti infortunare” così da far mancare il numero minimo di calciatori presenti per una squadra..ed indurre l’arbitro a decretare la conclusione della partita”. La scelta degli infortuni, di fatto e secondo quanto udito, veniva preferita ad altre scelte più pregiudizievoli quale quella delle espulsioni, scelta che avrebbe avuto strascichi anche nelle gare successive con le squalifiche dei calciatori eventualmente espulsi”. Grazie a tale contributo ricostruttivo – della cui particolare pregnanza dimostrativa non è dato dubitare, attesa, da un lato, l’autorevolezza e la piena attendibilità della fonte da cui proviene e, dall’altro, la precisione della narrazione, adeguatamente circostanziata e contraddistinta da un’intrinseca coerenza logica e cronologica – è possibile, dunque, disporre, nella sua interezza, del manifesto programmatico che avrebbe governato la scansione dei successivi comportamenti dell’allenatore in seconda, Fusco, e degli atleti della Nocerina orientandoli, secondo copione, verso la fraudolenta alterazione dell’ordinario svolgimento della gara. Peraltro, in senso assolutamente coerente con le divisate emergenze probatorie si dispiegano gli ulteriori contributi raccolti nella fase delle indagini che, combinandosi perfettamente con il referto sopra riportato, riflettono, anch’essi in modo assai eloquente, la premeditata organizzazione della farsesca messa in scena che ha condotto alla sospensione della gara. Vengono, infatti, qui in rilievo le insolite richieste rivolte all’arbitro dai dirigenti della Nocerina, poco prima dell’inizio della partita, e volte a conoscere ora il numero minimo dei calciatori per poter proseguire la disputa della gara ora gli adempimenti da porre in essere per procedere ad immediate sostituzioni ( se cioè fosse “necessario che fossero preparati i biglietti delle sostituzioni, anche se le avessero fatte subito”), aspetti qualificanti, come sopra visto, del piano fraudolento precedentemente congegnato. Della prima richiesta dà atto il commissario di campo, sig. Galantino, il quale annota nel suo rapporto che “..I dirigenti accompagnatori hanno provveduto subito dopo alla consegna delle distinte all’arbitro e dopo pochi minuti l’arbitro ha riferito al delegato della Procura Federale ed al sottoscritto che l’accompagnatore ufficiale Pavarese gli aveva richiesto informazioni circa il limite minmo dei calciatori per proseguire la disputa della gara”, ribadendo, nella successiva audizione del 17.12.2013, che “..il direttore di gara mi riferì che il d.g. Pavarese ed il Presidente Benevento, che erano appena usciti dallo spogliatoio nel mentre io entravo, gli avevano richiesto informazioni su quale fosse il numero minimo di calciatori per poter continuare la gara.” Tale circostanza trova riscontro anche nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale, dal quale si evince che “Successivamente entrambi gli scriventi erano presenti negli spogliatoi allorquando il direttore generale della Nocerina calcio sig. Pavarese unitamente al presidente della stessa società, sig. Benevento, comunicavano agli arbitri che i calciatori sarebbero scesi regolarmente in campo. In tale occasione, però, i detti dirigenti “stranamente” chiedevano alla terna arbitrale quale fosse – in base ai regolamenti vigenti – il numero minimo di calciatori per il regolare svolgimento della gara”. E’ pur vero che l’arbitro, sig. Juan Luca Sacchi, nella sua audizione del 17.12.2013, pur ricordando l’episodio, riferisce di averlo appreso dal rappresentante della Procura federale. Ciò nondimeno, non residuano dubbi, a giudizio della Corte, sulla ricostruzione di tale colloquio nei termini concordemente esposti dal commissario di campo e dai rappresentanti della Procura Federale. In tal senso depone, anzitutto, l’incertezza del ricordo del direttore di gara, il quale, nel corso della propria deposizione, dà atto del clima di grande confusione che vi era in quei frangenti, al punto da dichiarare di non ricordare, proprio in ragione di ciò, di aver parlato con il delegato di Lega e i relativi argomenti di conversazione. Peraltro, ed ad ulteriore riprova di quanto fin qui sostenuto, si evidenzia che l’episodio in argomento viene ammesso dallo stesso d.g. Pavarese, il quale, nella deposizione del 17.12.2013, ha dichiarato quanto segue “..andai a consegnare la distinta che era già stata compilata…In quell’occasione, presagendo che visto lo stato dei ragazzi assolutamente spaventati e fuori di testa poteva succedere di tutto, chiesi al direttore di gara qual era il numero minimo di calciatori in campo per continuare a giocare, ma egli mi guardò ma non disse nulla”. Quanto alla seconda richiesta, concernente le modalità con cui effettuare le anomale sostituzioni poi avvenute, è il direttore di gara che ricostruisce tale episodio, riferendo che “al momento del riconoscimento dei calciatori, il d.g. Pavarese rivolto ad uno dei miei assistenti chiese se era necessario che fossero preparati i biglietti delle sostituzioni, anche se le avessero fatte subito. Noi nell’immediatezza chiarimmo che comunque dovevano essere fatti i biglietti”. 6.5. Un chiaro, univoco ed immediato riscontro al piano fraudolento concordato dai dirigenti della Nocerina è fornito, poi, da una serena disamina della stessa dinamica effettiva della gara medesima, cristallizzata nelle sue grottesche evoluzioni dall’inoppugnabile eloquenza delle riprese filmate. La gara, infatti, già iniziata con notevole ritardo, terminava al 21° del primo tempo per mancanza del numero minimo dei calciatori della Nocerina. E ciò in quanto al 1° minuto del 1° tempo la suddetta compagine effettuava – in modo del tutto sorprendente – ben 3 sostituzioni (entravano in campo i calciatori Carlo Cremaschi, Giancarlo Malcore, Jara Martinez Celso al posto dei calciatori Carmine Polichetti, Luca Ficarrotta e Davide Evacuo), che esaurivano, dunque, di fatto, già ad inizio partita, la possibilità di effettuare ulteriori cambi. Di poi, in sequenza – e secondo modalità che ne disvelano immediatamente la natura artificiosa - abbandonavano il terreno di gioco, per apparente infortunio, i calciatori Lorenzo Emedi (al 4° minuto del primo tempo), Hottor Edmund Etse (all’8° minuto del primo tempo), Domenico Danti (al 13° del primo tempo), Kostadinovic Iuzvisen Petar (al 15°), Franco Lepore (al 19° del primo tempo). Lo stesso andamento, alquanto inverosimile, degli eventi suddetti, consumatisi in sequenza, in circostanze di tempo e con modalità esecutive manifestamente anomale, consente di escludere, in radice, la pretesa natura casuale degli eventi summenzionati, e fornisce, piuttosto, una diretta conferma della concertata volontà di alterare l’ordinario svolgimento delle gara attraverso la meticolosa preordinazione delle condizioni ostative al suo ordinario proseguimento. E tale è l’univoca percezione che si diffonde, da subito, anche all’esterno, inclusi i tifosi più esagitati della Nocerina che, pur avendo preteso (anche ricorrendo a minacce) il mancato svolgimento della partita, invece di protestare per la decisione assunta dalla società e dai calciatori di scendere in campo, accorrono in piazza per festeggiare. 6.6. In definitiva, una lettura combinata delle suddette, concludenti emergenze istruttorie conduce all’univoco risultato probatorio della piena verosimiglianza della ricostruzione dei fatti in cui impingono le sanzioni qui gravate. Deve, infatti, ribadirsi che gli strumenti gnoseologici all’uopo utilizzati si collocano, per provenienza, qualità del metodo conoscitivo ed affidabilità della relativa rappresentazione, all’apice della scala della “intensità persuasiva” in cui è possibile graduare le fonti di prova, rendendo incontestabili i fatti da essi rappresentati. Entrambi i suddetti qualificati segmenti (id est l’accordo illecito, da un lato, e le condotte tenute in campo che hanno condotto alla sospensione della gara, dall’altro,) della fattispecie che compongono la res iudicanda costituiscono, invero, oggetto di prove cd. rappresentative, strutturalmente connotate cioè dall’attitudine ad integrare in sè, in via automatica, per effetto dell’immediata raffigurazione che ne consegue, il cd. risultato di prova, senza che pertanto si riveli essenziale la mediazione di ulteriori passaggi cognitivi di tipo inferenziale. In altri termini, tanto l’esistenza storica di un accordo recante la descrizione in dettaglio dei contenuti del piano fraudolento quanto, a valle, l’esistenza delle condotte (id est contemporanea sostituzione di tre calciatori ovvero infortuni simulati) che concretano l’attuazione del piano medesimo costituiscono oggetto della diretta raffigurazione di concludenti elementi di prova (orale e documentale) acquisiti agli atti del presente procedimento. Tanto, a giudizio dei ricorrenti, non sarebbe, però, sufficiente, non essendo l’ipotesi accusatoria direttamente verificabile – in base al materiale probatorio acquisito – anche in relazione alle (ulteriori) condotte intermedie (della trasposizione del piano agli esecutori), da valere come ineludibile anello di congiunzione tra la fase dell’ideazione (quella giustappunto dell’accordo) e quella della materiale esecuzione. Sussisterebbe cioè un vuoto probatorio nel processo di ricostruzione dei tempi e di modi di trasmissione dell’idea illecita, che farebbe di per sé venire meno l’affidabilità dell’intero impianto accusatorio. Peraltro, siffatta conclusione sarebbe ulteriormente suffragata da talune, significative incongruenze che porrebbero in dubbio la stessa sequenza causale degli avvenimenti fin qui passati in rassegna. Tali discrasie si registrerebbero su un punto qualificante dell’intero costrutto accusatorio, rappresentato cioè dal momento in cui i calciatori, soprassedendo ai loro iniziali propositi di non disputare la gara, decisero di scendere dal pullman e di recarsi negli spogliatoi. Ed, invero, le stesse principali fonti di prova in cui impinge l’accusa – segnatamente il referto redatto nell’immediatezza dai collaboratori della Procura - collocherebbero il momento perfezionativo dell’accordo illecito, per come sopra ricostruito, a valle di tale momento, dopo cioè che i calciatori avevano già abbandonato il pullman. Siffatta circostanza proverebbe, dunque, la neutralità di tale accordo sul piano della dinamica causale dei fatti qui in rilievo, confermando piuttosto che la sopravvenuta decisione dei calciatori di disputare la gara fu diretta conseguenza delle pressioni all’uopo esercitate dal Questore di Salerno. 6.7. Ritiene al riguardo la Corte di non poter condividere siffatta metodica euristica e le conclusioni probatorie che i ricorrenti intendono da essa trarre. La valutazione della prova impone, infatti, di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, e di verificare se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale. Ed è proprio attraverso il recupero di siffatta diversa metodica che è possibile, nell’ambito di una necessaria visione di insieme, sottoporre il costrutto accusatorio a verifica pur in assenza di una prova rappresentativa che copra in via diretta il momento (impropriamente ritenuto decisivo) della comunicazione dell’idea illecita a coloro che poi l’hanno attuata. In piena coerenza con quelli che sono, invero, i postulati generali che governano i processi cognitivi perfino in ambito giurisdizionale penale è possibile, invero, attingere – con pari dignità – la verità dei fatti, oltre che da una prova rappresentativa (intesa come l’elemento di prova che rappresenta in via diretta, “facendolo presente”, il risultato di prova), anche da una prova cd. Logica che consente di conoscere un fatto ignoto attraverso un procedimento cognitivo di tipo inferenziale. E nel caso qui in esame, ciò che consente di costruire uno stabile ed affidabile anello di congiunzione tra le due fasi già sopra ricostruite (quella della maturazione dell’accordo illecito tra i dirigenti della Nocerina e quella meramente esecutiva posta in essere dall’allenatore Fusco e dai calciatori puniti), nel senso che l’una (quella della esecuzione) debba riconoscersi in rapporto di diretta derivazione causale dall’altra (quella cioè dell’ideazione dell’accordo), è giustappunto la mediazione intellettuale di una valutazione logica del materiale di causa, il cui approdo dimostrativo – per la capacità di armonizzare tutte le circostanze del caso concreto – consente di declinare come provato anche tale ulteriore segmento della comunicazione dell’idea illecita. Viene, cioè qui in rilievo il valore coagulante della cd. prova generica che, cogliendo le implicazioni logiche ricorrenti tra i fatti già oggetto di diretto accertamento, consente di ritenere provato che la volontà di alterare lo svolgimento della gara (nei termini concordati tra i dirigenti della Nocerina e poi effettivamente riscontrati) venne effettivamente comunicata all’allenatore Fusco (che operò, in via cumulativa, tre sostituzioni al primo minuto) ed ai calciatori (che si procurarono, in rapida successione, infortuni di rilievo sì da far venir meno il numero minimo dei calciatori). Vale precisare che l’applicazione della suddetta metodica, ove assistita dal rigore della logica, non conduce ad un risultato probatorio qualitativamente diverso da quello fornito dalla prova rappresentativa: in siffatta evenienza, si è, infatti, in presenza soltanto di un mutamento nella struttura gnoseologica del metodo probatorio, ma non già di una variazione della natura della conoscenza, che resta qualificata ed assistita da sicura affidabilità. Nonostante la differente complessità della struttura del metodo di accertamento resta, infatti, immutata la caratteristica comune ad ogni prova: ovverosia la declinazione in termini di necessità ovvero di elevata verosimiglianza della relativa conclusione rappresentativa. Tale costrutto trova conforto in autorevoli orientamenti giurisprudenziali: è, infatti, ius receptum il principio secondo cui il ricorso alla prova logica può costituire un valido supporto all'affermazione di colpevolezza soltanto quando a ciò si pervenga in esito all'esclusione di ogni ipotesi alternativa razionalmente apprezzabile (Cassazione penale sez. V n. 12311 del 28 novembre 2012). 6.8. E tale è indubbiamente l’approdo cui conduce, nell’ambito di una serena valutazione d’insieme, l’obiettiva lettura critica del materiale probatorio acquisito. Di palmare evidenza è, infatti, il fatto che le tre sostituzioni intervenute al primo minuto di gioco (già di per se stesse circostanza del tutto anomala), i successivi impedimenti dei calciatori, solo apparentemente dovuti ad infortunio di gioco (e di cui dalla stessa visione delle riprese filmate emerge con assoluta evidenza la natura artificiosa), così come il risultato conseguito di far venir meno il numero minimo dei calciatori in campo prescritto dalle norme regolamentari, replicano, pedissequamente, nel loro storico accadimento, nelle relative modalità esecutive e finanche nella stessa sequenza temporale, gli eventi programmati dai dirigenti della Nocerina nell’accordo perfezionatosi poco prima della gara e direttamente percepito, a loro insaputa, da terze persone. E’, dunque, di tutta evidenza il qualificato collegamento che pone siffatti eventi in rapporto di diretta derivazione causale. Di contro, l’ipotesi alternativa offerta dai ricorrenti alla valutazione di questa Corte, e peraltro solo genericamente abbozzata come una possibile sequenza di eventi del tutto casuali, privi di un reale collegamento e riferibili ad estemporanee scelte individuali dei singoli protagonisti, resta ascritta allo stadio astratto della mera ipoteticità congetturale, peraltro smentita – come evenienza del tutto improbabile – ove di essa si effettui un sereno vaglio critico alla stregua delle circostanze concrete che ne costituiscono il contesto di riferimento. Ciascuna delle condotte registrate – ove privata dello scenario rappresentato dal piano fraudolento preordinato dai dirigenti della Nocerina – si rivela, infatti, del tutto priva di qualsivoglia plausibilità logica. Tanto è a dirsi, anzitutto, rispetto alle tre sostituzioni contemporaneamente effettuate già al primo minuto di gioco, di cui non si coglie in alcun modo il senso logico, non essendo evidentemente credibile la spiegazione all’uopo offerta dall’allenatore Fusco, il quale avrebbe percepito, appena iniziata la partita, ed interpretandone lo stato d’animo, che i giocatori sostituiti non fossero nelle condizioni di poter disputare serenamente la gara. E’, infatti, di tutta evidenza l’inidoneità di tale “simbolico” spazio temporale (id est 1 minuto di gara) a fornire un’affidabile base di osservazione per svolgere valutazioni di tal tipo. Tanto più che la stessa visione dei filmati non fa registrare alcuna richiesta in tal senso dei calciatori interessati dall’anomalo, repentino cambio ovvero eventi di altro tipo idonei ad introdurre significativi elementi di novità rispetto alla situazione esistente prima del fischio d’inizio. Né, peraltro, può essere obliterata la rilevanza di siffatta decisione, destinata evidentemente di per se stessa a far scalpore, proprio per la sua assoluta, obiettiva singolarità, di talchè deve ritenersi del tutto illogico pensare che il sig. Fusco, allenatore in seconda e che sostituiva l’allenatore Fontana solo perché squalificato, possa essersi autonomamente risolto ad assumere una decisione così eclatante, e che modificava dopo appena un minuto di gioco quella presa dall’allenatore titolare, poggiandola su basi effimere (oltretutto in assenza di eventi esterni obiettivi e verificabili) e senza la piena consapevolezza di agire con l’incondizionato appoggio della società di appartenenza. Allo stesso modo non può essere trascurata – per le implicazioni di ordine sintomatico che ne conseguono - l’assenza di qualsivoglia reazione da parte di tutti gli altri tesserati ovvero dei dirigenti della società, i quali recepivano tale determinazione – nonostante la sua indubbia “eccentricità” – come un’evenienza del tutto ordinaria senza nemmeno manifestare il proprio stupore per l’accaduto. Analoghe considerazioni possono, poi, essere svolte in relazione anche alla sequenza degli infortuni procuratisi dai calciatori, sui quali si tornerà anche in prosieguo. In disparte qui le simulazioni di volta in volta poste in essere dai singoli calciatori per giustificare la propria uscita dal campo preme evidenziare, in questa sede, l’implausibilità di qualsivoglia lettura atomistica di siffatte evenienze, nel senso cioè di considerare tali condotte come espressione di scelte individuali ed estemporanee dei singoli atleti. Ed, invero, la buona riuscita di ciascuna di tali iniziative implicava inevitabilmente – anche in questo caso – la piena consapevolezza e la fattiva compartecipazione anche di altri tesserati; ed, infatti, l’abbandono del terreno di gioco da parte di ben cinque calciatori si è potuta concretizzare solo grazie all’atteggiamento remissivo del medico sociale, che pur consapevole della natura non impeditiva degli infortuni occorsi, si è astenuto dal fornire qualsivoglia contributo per agevolare il rientro in campo dei calciatori medesimi, assecondandone da subito – del tutto inspiegabilmente, considerato il suo ruolo - la volontà di uscire dal terreno di gioco e ciò nonostante l’impossibilità di effettuare ulteriori sostituzioni. Anche in questo caso – ed in evidente distonia con l’id quod plerumque accidit – si registra l’assoluta indifferenza per la cura degli interessi della propria squadra di appartenenza, atteggiamento spiegabile, tenuto conto anche della immediata ed ampia conoscibilità della condotta, solo con la piena consapevolezza dell’incondizionata approvazione di tale condotta da parte degli organi societari. E lo stesso è a dirsi anche rispetto alla “serena” rassegnazione con cui sia il Fusco sul campo di gioco sia i dirigenti della società hanno assistito al progressivo esodo verso gli spogliatoi dei calciatori. Appare, in definitiva, di evidenza intuitiva – in ragione del qualificato collegamento che emerge con immediatezza dal raffronto dei fatti per come succedutisi nelle circostanze spazio temporali sopra ricostruite - che tutti gli eventi sopra richiamati, e cioè tanto la cumulativa sostituzione di tre calciatori quanto il progressivo abbandono del terreno di gioco degli altri atleti, costituiscano fedele attuazione del programma illecito precedentemente concordato dai dirigenti della Nocerina. Tale costruzione si rivela, infatti, logica, armonica e consonante con il materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento e riflette un’elevata capacità di resistenza alle censure veicolate con i mezzi di gravame. Il rapporto di immediatezza che, anche sul piano logico, congiunge i due qualificanti momenti della fattispecie di illecito, e cioè quello della maturazione dell’idea illecita di dar vita ad un simulacro di partita, da un lato, e quello esecutivo, sostanziatosi nelle condotte tenute dall’allenatore e dai calciatori sul campo di gioco, dall’altro, assorbe in sé ogni altra questione, ivi inclusa quella – su cui i deferiti hanno molto insistito – della individuazione del momento e delle modalità attraverso cui sono state impartite direttive ai calciatori. E’ la stessa riscontrata rappresentazione sul campo di gioco della suddetta recita, negli stessi esatti termini precedentemente concordati, a conclamare in sé, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’intervenuta partecipazione della idea illecita a coloro che, poi, l’hanno posta in esecuzione (allenatore e calciatori). D’altro canto, erano talmente frequenti, oltre che alquanto agevoli nella generale confusione del momento, le occasioni di contatto tra gli ideatori del piano (Benevento, Pavarese, Citarella, Fontana), da un lato, e l’allenatore Fusco ed i calciatori, dall’altro, che non ha nemmeno particolare rilievo interrogarsi su chi ed in che modo abbia concretamente fatto da tramite per comunicare la strategia elaborata dai vertici societari. Deve, infatti, ritenersi fuorviante enfatizzare oltremodo il momento in cui i calciatori sono scesi dal pullman, quasi costituisca questo uno spartiacque rigido ed invalicabile tra la fase del rifiuto incondizionato dei calciatori di disputare la gara e quella diametralmente opposta della decisione, altrettanto risoluta e ferma di giocare la partita. In realtà, anche dopo tale momento i calciatori hanno continuato a vivere una situazione di travaglio interiore manifestando disagi, incertezze ed esitazioni, com’è fatto palese dalle univoche risultanze di gara ed è costantemente affermato negli stessi mezzi di gravame qui in rilievo. Non è, dunque, da escludere che la partecipazione ai calciatori delle nuove “direttive” societarie sia avvenuta dopo che gli stessi fossero già scesi dal pullman, esprimendo tale condotta – piuttosto che una risoluzione ferma ed irreversibile a giocare la partita - solo una prima breccia nel muro della netta opposizione fino a quel momento manifestata dai calciatori all’idea di disputare la gara. D’altro canto, i contatti tra dirigenti (Citarella, Pavarese e Benevento) e staff tecnico (Fontana e Fusco), sono continuati frenetici e, anche quando i calciatori hanno raggiunto gli spogliatoi, qui erano presenti il d.g. Pavarese ed il Presidente Benevento, di talchè devono ritenersi immutate in tutto questo arco temporale le condizioni di tempo e di luogo per la proficua trasmissione alla squadra degli “input” societari. Ad ogni buon conto, anche a voler impropriamente ritenere che i calciatori fossero, a partire da tale momento (quando scesero cioè dal pullman), oramai determinati a giocare, e ciò per le pressioni esercitate nei loro confronti dal Questore di Salerno, quod non, occorrerebbe comunque tener conto della diversa condotta assunta da costoro in campo che, ponendosi in evidente contrasto con tale proposito (e cioè di giocare la partita), si uniforma puntualmente al programma illecito ordito dai dirigenti della società. Verrebbe cioè, comunque, in rilievo, come fattore causale di per sé assorbente, la sovrapposizione alla sofferta decisione dei calciatori di prendere parte alla partita (decisione ipoteticamente indotta dall’intervento del Questore) delle suindicate “direttive societarie” con conseguente radicale mutamento della favorevole (quod non) predisposizione dei calciatori allo svolgimento della gara in una direzione nuova e del tutto diversa, consistente nell’organizzata messa in scena qui in contestazione. In altri termini, essendo le condotte registrate in campo chiara e diretta espressione del progetto illecito di alterare l’ordinario svolgimento della partita, non genera alcuna ricaduta sui fatti in addebito, ovvero sulla loro qualificazione in termini di illecito, collocare cronologicamente la traslazione dell’idea illecita e la sua adesione in un momento successivo a quello in cui i calciatori sono scesi dal pullman per avviarsi negli spogliatoi, essendo comunque certo che ciò è avvenuto prima della gara, in tempo utile cioè per consentire all’allenatore ed ai calciatori di uniformare proprio a tale progetto le proprie condotte. 6.9. La ricostruzione offerta, al riguardo, nell’atto di deferimento e convalidata dal giudice di prime cure (quanto cioè alla comunicazione dell’idea illecita ai calciatori prima che essi scendessero dal pullman) costituisce, dunque, solo una delle possibili opzioni ricostruttive dei tempi e dei modi di traslazione dell’idea illecita, fatto questo da ritenersi certo nel suo accadimento storico, ma di cui non risultano verificabili le concrete modalità esecutive. D’altro canto, nemmeno può ritenersi che siffatta opzione ricostruttiva sia in rapporto di contraddizione con il materiale di causa. Ed, invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione dei calciatori di scendere dal pullman non costituisce affatto una conseguenza certa delle pressioni esercitate dal Questore di Salerno e del connesso timore, da questi indotto, di eventuali responsabilità per i possibili disordini che sarebbero conseguiti nel caso di mancata disputa della partita. Ed, invero, tale circostanza trova una recisa smentita nella ricostruzione offerta da fonti dichiarative che, per la loro terzietà, possono ritenersi assistite dal predicato della piena attendibilità. Segnatamente, nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale (sigg. Ienco e Miele) il momento in cui i calciatori scesero dal pullman si colloca in un momento immediatamente successivo – e come conseguenza diretta – all’intervento dei dirigenti della Nocerina. Allo stesso modo, il Commissario di campo, sig. Galantino, nel suo referto, descrive con compiutezza tale fase, sottolineando il fallimento del tentativo operato dal Questore di Salerno di convincere i calciatori a scendere dal pullman, aggiungendo che furono Pavarese e Benevento ad invitare i calciatori a scendere dall’autobus ed ad entrare negli spogliatoi. Coerenti, poi, con il ruolo decisivo esercitato dallo staff della Nocerina nel convincere i calciatori a scendere dal pullman si rivelano anche le concordi dichiarazioni dei funzionari di p.s. della Questura di Salerno, dr. Ciardella e dr. Amato, sulle quali si tornerà in prosieguo. Ritiene, dunque, la Corte che tali deposizioni siano più attendibili rispetto a quelle, sul punto, rese da alcuni calciatori (tra i quali Giancarlo Malcore, Giuseppe Rizza, Lorenzo Emedi, Carlo Cremaschi, Danti Domenico, Jara Martinez Celso Daniel) ovvero dall’amministratore unico Giovanni Citarella e dal direttore Luigi Pavarese preoccupati evidentemente di fornire una versione dei fatti depurata da possibili profili di responsabilità per se stessi e per la società. Lo stesso dirigente sig. Luigi Benevento, nel corso della propria audizione, riferisce di aver invitato nuovamente i calciatori a scendere dal pullman, aderendo all’invito rivoltogli dal Questore, “perché la Nocerina altrimenti avrebbe avuto seri problemi; come peraltro aveva detto Ghirelli, saremmo andati incontro a sanzioni di varia natura. Rammento in proposito che Ghirelli sottolineò che la partita era in diretta. Poi sono sceso, e non so se è poi nuovamente salito il Questore perché io mi sono allontanato per parlare con gli altri Dirigenti. Non so per quale motivo i calciatori si siano decisi a scendere, preciso che sul pullman erano rimasti FONTANA e PAVARESE. Di lì a qualche minuto ho visto i ragazzi scendere per recarsi negli spogliatoi”. Se è vero che il Questore di Salerno cercò di persuadere i calciatori a disputare la gara è altrettanto vero che tali pressioni non furono decisive tanto che si resero necessari ulteriori interventi da parte dei dirigenti della Nocerina, che si rivelarono poi, invece, risolutivi. Né è possibile ritenere inverosimile tale costruzione per il solo fatto che nel referto redatto dai collaboratori della Procura Federale, Avv. Manolo Iengo e Raffaele Miele, il conciliabolo intercorso tra i sigg. Benevento, Citarella, Fontana e Pavarese, nel corso del quale venne definita in dettaglio la trama dell’illecito, sia descritto come avvenuto “..nel mentre i calciatori entravano negli spogliatoi”. L’enfatizzazione di tale presunta discrasia di ordine cronologico nella sequenza degli eventi come sopra ricostruiti mal si concilia con una visione dinamica del contesto di riferimento, unanimemente descritto come caratterizzato da frenetiche trattative e da ripetute riunioni. E’, viceversa, verosimile ritenere, così come già fatto dal giudice di prime cure, che l’idea fosse già maturata nelle fasi immediatamente precedenti al momento in cui i calciatori abbandonarono il pullman e che in quel contesto i mentovati dirigenti avessero già elaborato l’idea di far venir meno il numero minimo dei calciatori. D’altro canto, la piena riprova di tale assunto la si ricava anche dalle concordi dichiarazioni rese dai funzionari di p.s. della Questura di Salerno, dr. Ciardella e dr. Amato. Segnatamente, il dott. Luigi Amato, Dirigente della DIGOS — presso la Questura di Salerno, nel corso della sua deposizione del 20.12.2013, riferisce che: - “..in una fase in cui non si era ancora concretizzata la scelta di disputare la gara, dopo che la dirigenza della Nocerina aveva avuto numerosi colloqui con i responsabili dell’O. P presenti in loco e finanche con il Questore di Salerno, il Presidente della Nocerina Calcio sig. Luigi Benevento saliva sul bus sul quale erano presenti tutti i calciatori e rivolgendosi agli stessi diceva: “Adesso verrete sentiti tutti quanti, andremo incontro a delle denunce e dovete dire che siete stati minacciati di morte...”; - “..immediatamente dopo il verificarsi ditale episodio, il Presidente Benevento scese dal pullman e si incamminava sotto il tunnel direzione “Curva Nord”,. unitamente agli altri dirigenti e cioè l’Amministratore Unico sig. Citarella, il D.G. Pavarese, il Mister Fontana ed un’altra persona che mi pare fosse l’autista del Presidente, e tra loro iniziava una discussione riservata…”; - “mi trovavo — per ovvi motivi investigativi — ad una certa distanza ma posso senz’altro riferire che i detti soggetti discutevano di quale fosse il numero di giocatori minimo tale da indurre il direttore di gara a decretare anzitempo la fine della partita; -“…ricordo in particolare che, nella detta circostanza, il Citarella, parlando al telefono, chiedeva al proprio interlocutore, tra le altre cose: “se rimaniamo in sei la partita sarà sospesa...? - ” ricordo che, poco dopo, il Mister Fontana si avvicinava al bus al fine di invitare i calciatori a scendere per poter entrare negli spogliatoi”. Conformi sono poi le dichiarazioni del dr. Donato Ciardella, funzionario della Questura di Salerno, il quale ha ricostruito nei medesimi termini l’episodio descritto dal proprio collega, aggiungendo che, nella circostanza, il mister Fontana si accompagnava all’allenatore in seconda Fusco e che entrambi si avvicinarono al bus ed esortarono i calciatori a scendere e a guadagnare l’accesso agli spogliatoi. Peraltro, la genuinità di tale ultima deposizione, del dr. Ciardella, è viepiù accresciuta dal fatto che il predetto dichiarante ha personalmente accompagnato gli atleti sino all’interno degli spogliatoi, seguendo, dunque, direttamente tutta l’evoluzione degli eventi. Può, dunque, ragionevolmente presumersi - come evidenziato dal giudice di prime cure - che, quando i calciatori erano ancora sul pullman, i dirigenti della Nocerina (nelle persone dei Sigg. Benevento, Pavarese e Fontana) abbiano loro anticipato quella che poteva rivelarsi una conveniente via d’uscita. 7. le motivazioni sottese al piano fraudolento La rinuncia alla gara avrebbe, d’altro canto, causato un danno significativo alla Società per la perdita dei contributi federali e, pertanto, l’incontro avrebbe dovuto essere disputato almeno per pochi minuti. Di ciò si ha conferma nelle dichiarazioni rese dal calciatore Hottor circa la voce che girava tra alcuni compagni di squadra “che si doveva giocare la partita per non far perdere i contributi alla Società”. In tal senso, ancora efficacemente rappresentative si rivelano le dichiarazioni del Pavarese “Tra le varie opzioni che abbiamo esaminato nelle conversazioni intercorse prima della partita con Citarella, Benevento e Fontana è possibile che abbiamo parlato anche dei contributi della Lega, ma escludo che ciò sia avvenuto sul Pullman. In maniera approssimativa posso indicare in circa 400.000 euro l’entità dei contributi ritraibili in una stagione dalla Lega”. Sotto tale profilo, deve poi rilevarsi come non sia possibile ridimensionare la forte valenza indiziaria delle suddette emergenze istruttorie dando credito alle argomentazioni difensive secondo cui l’importo dei contributi che la società avrebbe perso si sarebbe poi rivelato ben più contenuto. In disparte la mancanza di una chiara riprova di tale assunto, ciò che assume qui rilievo non è l’effettiva misura della perdita economica, per come ricostruita ex post, bensì la percezione maturata, al momento, tra i dirigenti della Nocerina di tale possibile danno, essendo, di contro, irrilevante, ai fini della ricostruzione delle determinazioni all’epoca assunte la possibilità (solo successivamente verificata) di una stima sbagliata per eccesso. E’, poi, agevole immaginare che tale soluzione abbia effettivamente avuto immediata presa sui calciatori anche perché intervenuta in un momento particolarmente concitato, allorquando era ormai imminente lo spirare del termine di tolleranza consentito dall’ordinamento, e le uniche alternative fino a quel momento prospettate (rinuncia alla gara ovvero regolare disputa della partita) erano entrambe foriere di gravi conseguenze e ponevano i calciatori in rapporto di conflittualità, nell’un caso, con la società e, nell’altro caso, con i tifosi. In definitiva, questa Corte concorda con il giudice di prime cure nel collocare nella fase antecedente al momento in cui i calciatori scesero dal pullman la traslazione ad essi dell’idea illecita. 8. Antigiuridicità e qualificazione giuridica Così ricostruiti i fatti in addebito occorre ora passare in rassegna le doglianze attoree che afferiscono ai distinti temi dell’antigiuridicità della condotta e della relativa qualificazione giuridica. Come già anticipato nella narrativa in fatto i ricorrenti assumono che gli accadimenti passati in rassegna siano condizionati, in apice, dalla fortissima pressione psicologica gravante sui tesserati coinvolti. 8.1. In siffatte evenienze, nel costrutto difensivo, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all’articolo 54 c.p., che, sebbene non espressamente previsto dal codice di giustizia sportiva, costituirebbe regola generale anche di tale ordinamento in ragione del fondamento naturalistico del principio in cui impinge. Orbene, questa Corte, pur muovendo da tali condivise premesse circa la predicabilità anche nell’ordinamento endofederale del principio di diritto sotteso a tale disposizione, siccome suscettibile di trasposizione, per le sue implicazioni di carattere generale, anche nella materia disciplinare (cfr. Cassazione penale sez. un., 12 dicembre 1981, Caputo), ritiene, però, che non sussistano, in concreto, i presupposti operativi per invocarne l’applicazione in riferimento alla fattispecie qui in rilievo. Com’è noto, l'indagine giudiziaria sui presupposti di operatività dell'esimente in argomento deve essere attenta e penetrante, non potendo gli interessi alieni essere compressi se non in situazioni eccezionali, in cui ne siano chiaramente comprovati gli elementi costitutivi della necessità e della inevitabilità. Lo stato di necessità ex art. 54 c.p., implica, anzitutto, una situazione di pericolo non evitabile, la cui fonte può ben rinvenirsi nell'opera di altro individuo, e deve sostanziarsi nella minaccia grave di un danno alla persona. Nella declinazione temporale della situazione di pericolo la più avveduta giurisprudenza evidenzia che l’indefettibile predicato dell'attualità del pericolo imponga di riscontrarne la sua incombenza, rivelandosi non sufficiente il timore di future rappresaglie (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 7 novembre 1978, Hasten,; Sez. III, 29 novembre 1982, Martino,; Sez. III, 28 settembre 1983, Salvatore,; Sez. I, 11 giugno 1984, Politino,; Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta,; Sez. V, 24 novembre 1993, Aprea,; Sez. VI, 4 giugno 2001). D’altro canto, il rapporto di continuità cronologica tra minaccia e condotta consente anche di circostanziare la situazione di pericolo, sì da coglierne i necessari ulteriori profili della concretezza e della specificità, non potendo rilevare un generico timore di future rappresaglie (cfr. Cassazione penale sez. VI n. 13134 del 16 marzo 2011) indefinito nell’an e nel quando. In altri termini, ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.), è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto (cfr. Cassazione penale sez. V, n. 26159 del 30.4.2010). Di talchè anche a voler ritenere che l'attualità del pericolo non debba essere intesa in senso assoluto, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l'azione necessitata, è comunque necessario che, nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto costituente reato, esista, secondo una valutazione "ex ante" che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno. Inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile ed al riguardo l'operatività della scriminante non può "scattare" sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. In definitiva, per quanto di più diretto interesse, va qui ribadito che chi invoca la scriminante di cui all’articolo 54 c.p. deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente. Orbene, alla stregua dei richiamati postulati giurisprudenziali, appare di tutta evidenza che la fattispecie di addebito in esame non possa essere in alcun modo giustificata ai sensi dell’articolo 54 c.p. Difetta, invero, nel caso di specie, anzitutto, il profilo dell’attualità del pericolo essendo gli episodi di minaccia avvenuti quando la squadra era ancora a Mercato San Severino, in una fase temporale, dunque, ben antecedente rispetto a quella in cui ha avuto luogo la gara ed in un luogo diverso. D’altro canto, le minacce in argomento risultano profferite in modo alquanto generico e nei confronti della totalità di calciatori e, quindi, al di fuori di un contesto di concreta, specifica ed imminente realizzabilità. Il generico timore di future rappresaglie non configura, invece, una situazione riconducibile alla causa di giustificazione dello stato di necessità, la quale postula, secondo il dato normativo, l'attualità del pericolo - e non anche un pericolo indeterminato dell'an e nel quando - e l'inevitabilità di esso (Cassazione penale sez. I, del 06 aprile 1987, Aruta). Senza contare che nel successivo torno temporale (quando cioè la squadra ha lasciato Mercato San Severino) i calciatori sono tornati sotto la piena e diretta protezione delle forze di polizia in un contesto di totale sicurezza e senza che si avvertisse in alcun modo, nemmeno in lontananza, la presenza fisica dei tifosi. E tale circostanza fa venir meno il profilo della inevitabilità del pericolo, posto che lo stato di coazione indotta dalle precedenti minacce – in via di mera tesi ritenuto sussistente in quel di Mercato San Severino - doveva ritenersi oramai scongiurato dalla praticabilità di alternative diverse, quale per esempio quella di avvalersi della collaborazione dello Stato, rivolgendosi giustappunto alla forza pubblica per ottenere protezione (cfr. Cassazione penale sez. V, n. 8855 del 30 gennaio 2004). Ed, invero, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, perfino in riferimento a contesti intimidatori stabili ed organizzati, che deve essere esclusa la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (cfr. Cassazione penale sez. V n. 4903 del 23 aprile 1997). In definitiva, la divisata chiara insussistenza dei presupposti operativi della richiamata esimente, siccome nota ai calciatori, ne preclude, in apice, l’applicazione alla fattispecie qui in rilievo anche nella sola forma putativa. 8.2. Per me medesime ragioni fin qui esposte non può nemmeno trovare applicazione l’esimente di cui all’articolo 44 del d. lgs. n. 81 del 9-4-2008, recante “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che muove pur sempre da una situazione di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, evenienza qui da escludersi per tutto quanto sopra osservato. Senza contare che, comunque, la richiamata previsione normativa scrimina semplicemente l’allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa, vale a dire una condotta direttamente finalizzata a sottrarre il lavoratore dalla situazione di imminente pericolo, laddove, nel caso di specie, la condotta in addebito non è il rifiuto di giocare la partita ed il conseguente allontanamento dallo stadio, bensì l’organizzazione di una vera e propria trama truffaldina imbastita ai danni dello sport, vale a dire un comportamento che si pone ben oltre il divisato limite di stretta necessità. 8.3. Secondo i ricorrenti i fatti de quibus non potrebbero, comunque, essere sanzionati come illecito sportivo, dovendo essere derubricati e valutati ai sensi dell’articolo 1 del C.G.S., come peraltro si evincerebbe da una lettura sistemica di tale disposizione e degli articoli 53 comma 2 delle N.O.I.F. e 17 del comma 1 del C.G.S.. Di contro, ritiene questa Corte di condividere appieno la qualificazione giuridica impressa ai fatti in addebito tanto nell’atto di deferimento che nella decisione di prime cure. Anzitutto, non può essere revocata in dubbio, alla stregua di una piana lettura della disciplina normativa di riferimento e dello stesso valore semantico delle proposizioni normative utilizzate dal legislatore federale, la sussumibilità delle condotte accertate nell’ambito previsionale di cui all’articolo 7 del C.G.S., rubricato illecito sportivo e obbligo di denunzia, a mente del quale “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. Vale premettere che, da un punto di vista strutturale, l’illecito suddetto si configura, da un lato, come a consumazione anticipata, nel senso che, sul piano dell’elemento oggettivo, si caratterizza per essere già perfetto in presenza di un atto “diretto” a raggiungere il fine voluto (nella specie “alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) indipendentemente cioè dall’effettiva realizzazione di questo, e, dall’altro, come fattispecie a condotta libera (circostanza viepiù enfatizzata dalla precisazione “qualsiasi mezzo”) tipizzata cioè esclusivamente in ragione della sua ontologicamente vocazione ad esprimere un’oggettiva tensione finalistica verso la lesione del bene protetto. Del pari, sul versante dell’elemento soggettivo, occorre che l’atto sia “intenzionalmente” diretto al risultato lesivo. Nella fattispecie in commento il dolo è, dunque, dolo intenzionale, di proiezione cioè verso il compimento di un risultato ulteriore, la cui verificazione ha la natura di evento aggravante della condotta (cfr. comma VI del medesimo articolo 7). Il dolo investe, in definitiva, lo stesso risultato cui tende la condotta, risultato che resta pienamente aderente allo sviluppo della sua pianificazione e che ricade nell’ambito degli elementi costitutivi della fattispecie, sia pure come fattore di aggravamento. All’interno della descritta cornice di riferimento, la fattispecie di illecito sportivo, lungi dal poter essere ricondotta a protocolli rigidi, contraddistinti da metodologie definite ed attuate per il perseguimento delle medesime finalità, evidenzia, dunque, un ampio spettro applicativo così congegnato dal legislatore federale proprio al fine di intercettare e neutralizzare la preoccupante pervasività del fenomeno, reso ancor più subdolo proprio delle sue mutevoli forme di attuazione, capaci di saldare interessi e motivazioni tra loro anche profondamente diverse (sportive, economiche, di mera convenienza o opportunità). Ed una chiara riprova di tutto ciò si coglie proprio nella disamina della partita in questione che, giustappunto, disvela lo spettro composito dei plurimi interessi in campo e che il piano ordito mirava a soddisfare. Orbene, nessun dubbio residua sul fatto che, nella fattispecie qui in rilievo, gli atti compiuti dai ricorrenti rilevino, in sé, un’obiettiva direzione finalistica verso proprio quei risultati di massimo disvalore puniti dalla norma. Vengono, infatti, in rilievo un complesso di comportamenti (sostituzioni cumulative ed infortuni provocati e simulati) tra loro cementati proprio dal comune fine ed univocamente direzionati, sul piano oggettivo e soggettivo, ad alterare – attraverso l’utilizzo strumentale ed elusivo della norma tecnica che impedisce la prosecuzione della gara in difetto di un numero minimo di giocatori – lo svolgimento ordinario della gara, sì da provocarne la definitiva interruzione e condizionarne il risultato (costituendo la sconfitta a tavolino della partita una conseguenza necessitata e, dunque, accettata e voluta), in tal modo integrando, per tabulas, l’elemento tipizzante della fattispecie di illecito qui in rilievo. E’, infatti, di tutta evidenza che gli espedienti fraudolenti posti in essere dai ricorrenti abbiano, in concreto, oggettivamente snaturato l’essenza stessa della gara, che veniva, dunque, solo formalmente disputata e per un ridottissimo arco temporale, vanificandone, in radice, la stessa dimensione ontologica di confronto competitivo in cui una squadra cerca di prevalere sull’altra nel rispetto delle regole di gioco. Né hanno pregio le argomentazioni difensive dei ricorrenti volte a ricondurre i fatti accertati nell’alveo di disposizioni regolamentari diverse da quella contestata. Ed, invero, anzitutto, non può essere condivisa l’opzione ermeneutica alternativa della pretesa applicabilità alla fattispecie in addebito delle disposizioni compendiate all’articolo 53 comma 2 delle N.O.I.F., a mente del quale “la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gar con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S.”. Ed, invero, tale disposizione si pone in chiaro rapporto di alterità rispetto alla fattispecie come sopra ricostruita. Anzitutto, deve rilevarsi come la norma in argomento riveli un perimetro soggettivo di applicazione alquanto circoscritto, in quanto riferito, in via esclusiva, alle sole società: tale lettura, già accreditata dalla rubrica dell’articolo in commento, “Rinuncia a gare e ritiro o esclusione delle società dal campionato”, trova conferma nelle singole previsioni di cui esso si compone. L’articolo, infatti, è articolato su dieci commi, nove dei quali disciplinanti situazioni nelle quali, per espressa e letterale previsione, destinataria del relativo precetto è esclusivamente la società, mentre l’unico comma, il n. 6, che non contiene tale esplicito riferimento, nell’equiparare il mancato pagamento di somme disposto dall’Autorità sportiva alla rinuncia alla disputa della gara, evoca chiaramente una condotta pur sempre riferibile al sodalizio, e non già ai singoli tesserati. D’altro canto, nemmeno può essere obliterato – avuto riguardo alla specifica disposizione di cui al comma secondo sopra trascritto – che la condotta ivi presa in esame è una condotta tipizzata, consistente nella “rinuncia alla disputa di una gara..” ovvero nel “far rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa”. L’ipotesi in rilievo è, dunque, quella in cui vi sia un’univoca manifestazione di volontà della società che esprima in termini espliciti, mediante dichiarazione formale, ovvero attraverso condotte concludenti, la propria intenzione di non far partecipare la propria squadra alla gara ovvero di non consentirle di proseguire una gara già iniziata. Nell’economia della disposizione regolamentare in commento viene, dunque, in rilievo non solo il risultato finale (rinuncia alla disputa della gara ovvero mancata prosecuzione) ma anche le modalità tipiche attraverso cui si giunge ad esso. Tali elementi costitutivi della fattispecie non sono, invece, ravvisabili nella condotta di illecito qui in contestazione in cui non vi è stato alcun atto di rinuncia, né formale né tacito, venendo piuttosto in rilievo condotte fraudolente che hanno dato corso ad una gara giocata solo in apparenza, e di cui, attraverso il sistematico ricorso all’artificio e all’inganno, si è indirettamente condizionato lo svolgimento e lo stesso epilogo. Né assume rilievo l’inciso finale contenuto nell’articolo 53 comma 2 cit, secondo cui è “fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S., in quanto si tratta di presidio sanzionatorio che, comunque, muove pur sempre dall’implicita premessa della verificazione di una fattispecie di rinuncia secondo le modalità tipiche previste dalla norma incriminatrice e sopra passate in rassegna. In altri termini, ferme le sanzioni di tipo sportivo che conseguono in via automatica alle divisate condotte di rinuncia, in siffatte evenienze, potranno essere cumulate (ma pur sempre in presenza delle medesime condotte) anche ulteriori sanzioni disciplinari ai sensi dell’articolo 1 comma 1 C.G.S.. Allo stesso modo non può ritenersi qui pertinente il rinvio alla previsione di cui all’articolo 17 comma 1 del C.G.S., nella parte in cui prevede che “la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di clacio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul capo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’articolo 1 comma 1”. Ed, invero, anche a voler assegnare alla richiamata fattispecie normativa una latitudine applicativa più ampia di quella dell’articolo 53, comma 2, delle NOIF, per come sopra ricostruita, si giungerebbe, comunque, al medesimo approdo ermeneutico di privilegiare cioè, avuto riguardo al caso di specie, l’applicazione del disposto di cui all’articolo 7 C.G.S.. Ed, invero, il conflitto apparente tra le due disposizioni 53 comma 2 NoIF e 17 del C.G.S. – tra loro in rapporto di equiordinazione – non può che trovare composizione nell’ambito dei criteri generali di risoluzione delle antinomie normative e, segnatamente, alla stregua del criterio cd. Di specialità, espresso dal noto brocardo “lex specialis derogat generali”, secondo il quale deve prevalere la norma più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell’altra. Orbene, nel raffronto tra le due previsioni normative (l’articolo 7 comma 1, da un lato, e l’articolo 17, primo comma, dall’altro) assume rilievo specializzante e, dunque, vale a caratterizzare l’illecito sportivo come ipotesi autonoma, la connotazione finalistica della fattispecie, apprezzabile sul piano oggettivo e soggettivo, verso il risultato dell’alterazione dello svolgimento della gara. E tale carattere è giustappunto riscontrabile, per tutte le ragioni suesposte, nelle condotte in addebito siccome preordinate all’illecito obiettivo di provocare la sospensione della gara. Ed analoghe considerazioni reggono il raffronto tra la fattispecie di cui all’articolo 7 e quella di cui all’articolo 1 comma 1 del C.G.S. dal momento che l’illecito sportivo, quale fattispecie speciale, partecipa indubbiamente della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 del C.G.S., in cui si concreta – come fattispecie generale – l’ipotesi disciplinare di cui al mentovato articolo 1 del C.G.S.. In definitiva, l’art. 1 riflette una portata generale sotto la quale è possibile ricondurre tutti i comportamenti antiregolamentari, costituendo, viceversa, l’art. 7 specificazione delle condotte sleali e scorrette, nella specie declinate come “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione…”. 9. Le singole posizioni Orbene esaurita nei termini suesposti la fase cognitiva concernente la ricostruzione dei fatti in addebito e la relativa qualificazione giuridica, è possibile, a questo punto, tirare le somme di tale sforzo ricostruttivo e verificare, rispetto alla divisata cornice fattuale e giuridica di riferimento, la responsabilità dei singoli ricorrenti. 9.1. Luigi Benevento, Luigi Pavarese Come già sopra ampiamente evidenziato resta ascrivibile all’intera dirigenza della Nocerina, e per quanto qui di più diretto interesse, ai sigg. Luigi Benevento e Luigi Pavarese l’elaborazione, con apporto equivalente, dell’idea illecita oggetto di incolpazione, per averla essi direttamente maturata insieme ad altri correi, oltre che attivamente coltivata anche prodigandosi nel verificarne la sua concreta fattibilità attraverso l’acquisizione delle necessarie informazioni che ne assicurassero, al momento pratico, la buona riuscita. D’altro canto, la centralità dei predetti dirigenti nella selezione e pianificazione delle condotte illecite degli altri tesserati emerge evidente, in coerenza con il ruolo apicale formalmente ricoperto nell’ambito della compagine societaria, anche in considerazione della già evidenziata partecipazione dei prevenuti a tutti i più significativi snodi che hanno caratterizzato, sul piano strategico, la gestione di siffatta vicenda: dal confezionamento delle magliette recanti la scritta “rispetto per Nocera” fino alla fase immediatamente precedente l’esecuzione materiale del piano (affidata all’allenatore in seconda, Fusco, ed ai calciatori), essendo entrambi rimasti presenti negli spogliatoi ancora poco prima dell’inizio della gara. In ragione di quanto detto la Corte ritiene che meriti piena condivisione la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto sia il Benevento che il Pavarese responsabili di illecito sportivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 con l’aggravante di cui allo stesso art. 7, comma 6, con conseguente conferma, in ragione della particolare gravità dei fatti (profilo sul quale ci si soffermerà in prosieguo in occasione della disamina della posizione della Nocerina) e del ruolo di primo piano da essi svolto nella consumazione degli illeciti in addebito, anche della sanzione applicata, pari ad anni tre e mesi sei di inibizione. 9.2. I calciatori Parimenti condivisibili si rivelano le statuizioni della decisione di prime cure nella parte in cui evidenziano la compartecipazione dei calciatori Kostadinovic, Hottor, Danti, Lepore e Remedi alla consumazione dell’illecito in addebito in ragione del contributo qualificato offerto nello sviluppo causativo dell’evento. Ed, invero, l’illecito sportivo contestato non si sarebbe potuto realizzare senza il decisivo concorso dei suddetti atleti che, dopo essere scesi in campo, lo hanno fraudolentemente abbandonato (Remedi al 4’ minuto di gioco, Hottor all’8’, Danti al 13’, Kostadinovic al 15’ e Lepore al 19’), così determinando l’alterazione della gara. Come già sopra evidenziato, eloquente si rivela, di per se stessa, già la visione del filmato della gara, dalla quale emerge palese l’intento illecito dissimulato come unica chiave di lettura di un evento che, già sul piano logico, per la concatenazione delle combinazioni occorse, sarebbe difficile spiegare in via alternativa. La partecipazione dei calciatori all’illecito trova conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, nelle dichiarazioni del medico sociale, dott. Rosati, e nelle complessive risultanze istruttorie. Nella vicenda che ci occupa gli atleti Kostadinovic, Danti e Lepore ebbero a subire una semplice contrattura, Hottor una contusione alla spalla e Remedi un trauma del piatto tibiale: in relazione a tali infortuni il medico sociale Rosati ha riferito che: “Alla domanda per la quale non ritenni in nessun caso di provare a fare la riabilitazione dei giocatori a bordo campo prima di decretarne l’uscita rispondo che tutti i calciatori mi risposero di non essere nelle condizioni fisiche e psicologiche di continuare a giocare….”, soggiungendo che “nessuno dello staff medico mi ha sollecitato interventi utili a consentire il rientro del terreno di gioco dei calciatori infortunati”. Dalla lettura di queste 27iscorsivi27e dichiarazioni emerge evidente che la reale motivazione per cui i calciatori abbandonarono il campo è da individuare nella volontà dei suddetti atleti di non proseguire la gara. D’altro canto, le stesse dichiarazioni rese da alcuni dei calciatori suindicati forniscono un’indiretta conferma a tale assunto. Il calciatore Kostadinovic ha dichiarato di aver sentito il muscolo tirare e dunque di aver capito che si trattava di una contrattura ma che in realtà era terrorizzato dalla situazione e la sua condizione psicofisica non gli consentiva di continuare la gara. Danti, da parte sua, riferisce di aver avvertito una fitta dietro il flessore e, al rilievo sulla poca verosimiglianza di tanti infortuni uno dopo l’altro, ha replicato rimarcando la grande paura che aveva per le minacce dei tifosi. Del pari, Lepore parla di un indurimento del polpaccio ma assicura che la paura era tanta, tale da impedirgli di ritornare in campo pur se consapevole che la sua uscita avrebbe provocato la sospensione della gara. Di contro, il calciatore Hottor sostiene di essere rimasto infortunato alla spalla sinistra a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, precisando quanto segue “…a domanda dell’ufficio rispondo che io ritenevo che mi fosse uscita la spalla e provavo molto dolore, e per questo il medico sociale ha chiesto la mia sostituzione”. Su tale circostanza il dichiarante risulta, però, smentito dal medico sociale, dott. Rosati, il quale riferisce di aver chiesto la sostituzione del calciatore Remedi (dimenticando, peraltro, che erano già avvenute le tre sostituzioni consentite dal regolamento), precisando che furono gli altri quattro calciatori (tra cui Hottor) a chiedere di uscire perché non se la sentivano di giocare. Del resto, recita in tale univoca direzione la precisazione del medico sociale, dott. Rosati, secondo cui, per i presunti infortuni, non furono presentate denunce all’INAIL ovvero disposti accertamenti diagnostici. Di conseguenza, non possono nutrirsi dubbi sull’inesistenza o, quantomeno, sull’inconsistenza dell’infortunio che i calciatori assumono di aver patito nel corso della partita Nocerina-Salernitana, dal momento che tutti – ad eccezione del Remedi la cui posizione verrà in seguito ulteriormente approfondita – hanno potuto partecipare alla prima gara successiva a quella oggetto di procedimento, avendo evidentemente effettuato in precedenza tutta la preparazione fisica e partecipato a tutti gli allenamenti idonei a consentire loro tale prestazione. Il calciatore Remedi deduce l’erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui ha posto in rilievo la sua volontà di realizzare l’evento infortunio, eccependo che quest’ultimo è stato accertato da struttura pubblica con certificato attestante l’impossibilità del calciatore a proseguire la gara e, per conseguenza, a commettere l’illecito in quanto l’abbandono del terreno di gioco sarebbe stato determinato in via esclusiva dal trauma subito, senza alcuna prova di averlo deliberatamente provocato. Precisa l’appellante che il mancato ricorso a strutture mediche in Salerno, ove si era verificato l’incidente, è dovuto al fatto che, subito dopo la gara, si è recato a casa per farsi – peraltro tempestivamente - visitare il giorno successivo. Va, al riguardo, rilevato che, nel corso della sua deposizione innanzi ai rappresentanti della Procura Federale, il ricorrente ha dichiarato, tra l’altro, che “..In relazione all’infortunio da me subito al 4’ della prima frazione di gioco, alla domanda per quali ragioni si sia resa necessaria la mia sostituzione, preciso che di aver riportato una distorsione alla caviglia destra, il medico mi ha chiesto se ce la facevo a continuare a giocare ed io gli ho detto che non ce la facevo e quindi ha chiesto il cambio” soggiungendo che “Alla domanda se mi fossi meravigliato di vedere rientrare prima i miei compagni infortunati e poi tutta la squadra rispondo che un po’ mi sono meravigliato, ma in effetti non vedevo l’ora di poter tornare a casa a Viareggio”. Resta, dunque, conclamata, anche in tale circostanza, la prevalenza dell’impulso – riscontrabile in tutte le altre disposizioni – ad abbandonare quanto prima il teatro di gioco per poter rientrare immediatamente a casa, esigenza a fronte della quale lo stesso infortunio – e le connesse implicazioni di ordine diagnostico e terapeutico – rifletteva una portata di carattere recessivo. Se, dunque, lo stesso reclamante Remedi è tornato a casa a Viareggio, acquisendo solo in un secondo momento la refertazione medica rilasciata a Prato, da struttura pubblica lontana dalla sua abitazione, non può che destare perplessità la pretesa centralità dell’infortunio occorso e la sua dichiarata gravità nell’economia complessiva della condotta accertata. Le rilevate contraddizioni, ove contestualizzate nel complesso delle risultanze probatorie come sopra ricostruite, inducono questa Corte a condividere il convincimento sotteso alla decisione di primo grado la quale, muovendo dalla concludenza dimostrativa del filmato della gara, ha ritenuto che l’atleta in discorso, né evitare l’infortunio, lo abbia deliberatamente provocato o comunque assecondato, prendendolo poi a pretesto – indipendentemente cioè dalle concrete, immediate ricadute sulla sua integrità fisica, per come percepite al momento – per abbandonare il terreno di gioco. A fronte delle descritte risultanze istruttorie, e ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze che impingono nella pretesa sussistenza delle esimenti di cui agli articoli 54 c.p. e 44 del d.lgs 81/2008, per le ragioni già sopra svolte, da intendesi qui integralmente richiamate, va, dunque, ribadito che il contributo partecipativo offerto dai cinque calciatori, odierni appellanti, ha costituito concorso materiale nella realizzazione dell’illecito, concorso che ove non vi fosse stato, avrebbe impedito l’attuazione del disegno antiregolamentare. All’evidente fine di dimostrare l’inesistenza dell’illecito sportivo accertato dalla Commissione Disciplinare Nazionale è stato, poi, strumentalmente, ma paradossalmente, eccepito, particolarmente in occasione della discussione orale, che la sanzione irrogata nei confronti dei calciatori sarebbe inferiore al minimo edittale prescritto dal punto 5 dell’art. 7 del C.G.S.. Il rilievo non ha pregio e va anch’esso disatteso. Innanzitutto, sul piano logico resta evidente che l’eventualità di un’erronea definizione del trattamento sanzionatorio (in ipotesi inferiore al minimo consentito) esaurirebbe esclusivamente su tale versante i propri effetti 29iscorsivi (senza cioè riverberare i suoi effetti anche sull’esistenza del fatto accertato), evenienza questa che i ricorrenti nemmeno avrebbero titolo a invocare come motivo di riforma, non sussistendo un concreto interesse ad agire (contra se). Peraltro, sotto diverso profilo, deve rilevarsi come il giudice di prime cure nel rigettare l’eccezione sollevata a proposito dello stato di necessità, abbia tuttavia riconosciuto “la ricorrenza di circostanze del tutto peculiari”, in tal modo applicando la disposizione dell’art. 16.1 del richiamato Codice, secondo il quale è consentito agli Organi di Giustizia valutare circostanze aggravanti ed attenuanti. Il principio – secondo il Giudicante del tutto pacifico – era già stato affermato in passato proprio in relazione a statuizioni concernenti illecito sportivo: in particolare con la decisione della Corte d’Appello Federale di cui al C.U. 4/C del 02.08.2002 (illecito S.S. Cavese) laddove era stata inflitta al tesserato Desio Francesco l’inibizione per anni due, ed ancor più in particolare con il provvedimento della stessa CAF di cui al C.U. 20/C del 24.11.2003 (illecito Pisa) così espressamente motivato “come nei casi di illecito sportivo, anche l’ammissione di responsabilità possa beneficiare, ricorrendo determinate circostanze, di attenuazione della sanzione”. Ritiene pertanto la Corte che l’esercizio del potere attenuativo esercitato dall’impugnata decisione non influenzi in alcun modo l’accertamento dell’illecito commesso dal calciatori, meritando conferma sotto i profili già evidenziati in prime cure, segnatamente dell’esistenza dei divisati condizionamenti ambientali. Per tutte le ragioni suddette va, dunque, confermata, in riferimento ai calciatori, la decisione di primo grado, anche per quel che concerne le sanzioni da essa applicate, non potendosi ipotizzare peraltro sanzioni più lievi anche a voler considerare (in contraddizione con quanto fino ad ora argomentato) la sola fattispecie violativa generale di cui all’art. 1 C.G.S.. 9.3. Il medico sociale dott. Giovanni Rosati Ritiene questa Corte di dover condividere le conclusioni cui è giunta la Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui ha riconosciuto il prevenuto come responsabile della contestata partecipazione ai fatti in addebito, sul presupposto della sua piena adesione all’illecito, fatta palese dalla inaccettabile e passiva presa d’atto di quanto stava accadendo. Questi avrebbe, invero, evitato ogni tentativo di rimettere in campo i giocatori (apparentemente) infortunatisi, rafforzando così, con l’avallo della propria competenza professionale, la verosimiglianza degli eventi concordati nell’ambito del “29iscor sceleris”. Nel proprio mezzo di gravame il ricorrente lamenta le presunte carenze del corredo motivazionale del suindicato “decisum”, che avrebbe stigmatizzato la mera “..presa d’atto passiva ..” degli infortuni occorsi ai calciatori, contraddittoriamente reputandola di rilevanza causale rispetto all’evento illecito della preordinata sospensione della partita. Di contro, il ricorrente sostiene che null’altro avrebbe potuto fare se non prendere atto delle spiegazioni offertegli dagli infortunati, essendo, peraltro, egli impossibilitato ad effettuare, nell’immediatezza, accertamenti strumentali di riscontro. D’altro canto, anche la stessa C.D.N. affermerebbe che l’uscita dal campo dei calciatori sarebbe avvenuta per volontà dei calciatori, di talchè la condotta complessivamente serbata dal ricorrente andrebbe, al più, qualificata come un post factum non punibile. Il costrutto giuridico attoreo non può essere condiviso. Occorre, anzitutto, muovere dal dato processuale che consegna all’attenzione della Corte la piena partecipazione del dr. Rosati a tutte le fasi dell’organizzazione della trasferta in argomento, essendo egli presente al Park Hotel di Mercato San Severino, a bordo del pullmann che ha condotto la squadra allo stadio, sul terreno di gioco. In ragione di quanto detto non può, dunque, dubitarsi della piena consapevolezza, da parte del prevenuto, dei disordini organizzati dai tifosi, delle conseguenti reazioni e prese di posizione dei calciatori, delle iniziative progressivamente poste in essere dalla società per addivenire ad una soluzione di compromesso “vantaggiosa”, non ultima quella poi concretamente perseguita e rappresentata dall’ideazione dell’illecito qui in addebito. E’, dunque, all’interno della descritta cornice, nota al ricorrente, che si inserisce la sua condotta, divenendo un anello essenziale nella concatenazione degli eventi programmati per il conseguimento del risultato finale. Come già sopra anticipato la buona riuscita di tale deprecabile iniziativa implicava inevitabilmente – anche in questo caso – la piena consapevolezza e la fattiva compartecipazione, oltre che dell’allenatore (su cui vedi infra) e dei calciatori, anche del medico sociale, sicuramente acquisita prima che iniziasse la fase esecutiva del progetto. E’, infatti, di tutta evidenza che la sequenza degli infortuni simulati, ben cinque ed in un ristrettissimo arco temporale, giammai avrebbe potuto essere attuata, e prima ancora pianificata, senza la preventiva, convinta adesione del dr. Rosati. Di ciò vi è conferma nel fatto che questi non ha mostrato il minimo stupore rispetto alla sequenza abnorme degli eventi che si stavano verificando, a fronte dei quali ha, anzi, reagito con l’immediata accettazione dell’abbandono del terreno di gioco, come se si trattasse di un epilogo noto e già preventivamente condiviso, un copione già scritto e da seguire senza alcuno spazio per improvvisazioni. Solo muovendo da una preventiva adesione al piano illecito è, dunque, possibile spiegare la sistematica decisione del ricorrente di astenersi dal fornire contributi sanitario per agevolare effettivamente il rientro in campo dei cinque calciatori, assecondandone, invece, da subito, la volontà di uscire dal terreno di gioco; e ciò nonostante l’impossibilità di effettuare ulteriori sostituzioni. Anche a voler tenere in disparte la situazione del Remedi, gli altri infortuni avrebbero, infatti, in condizioni ordinarie, sicuramente dovuto indurre il medico sociale a prodigarsi per scongiurare l’esito nefasto di lasciare la squadra priva anche di uno solo dei propri calciatori, coinvolgendo, comunque, nella decisione lo staff tecnico, viepiù in ragione delle dichiarazioni rese sul momento dagli stessi calciatori, dichiarazioni che confermavano – semmai ce ne fosse stato bisogno – che non vi erano infermità di rilievo. E’ lo stesso ricorrente a riferire quanto segue: “Alla domanda per la quale non ritenni in nessun caso di provare a fare la riabilitazione dei giocatori a bordo campo prima di decretarne l’uscita rispondo che tutti i calciatori mi risposero di non essere nelle condizioni fisiche e psicologiche di continuare a giocare….”, soggiungendo che “nessuno dello staff medico mi ha sollecitato interventi utili a consentire il rientro del terreno di gioco dei calciatori infortunati”. Invece, nessun tentativo di interventi assistenziali oltre la mera presenza. D’altro canto, nemmeno dopo furono seguiti gli ordinari protocolli: non furono presentate denunce all’INAIL né disposti accertamenti diagnostici; tutti, e tra questi lo stesso Rosati, erano evidentemente ben consapevoli della loro superfluità. Or dunque, l’uscita dal campo dei calciatori non è stata semplicemente subita dal ricorrente: questi era, infatti, a conoscenza, fin dall’inizio, delle programmate simulazioni ed ha contribuito, con la sua presenza professionale, a renderle più verosimili. Il dr. Rosati, infatti, ove dissenziente e non organico al progetto fraudolento, avrebbe agevolmente potuto smascherare i propositi illeciti di società e calciatori, esponendo entrambi al rischio di gravi sanzioni. Di contro, il comportamento concretamente assunto dal prevenuto costituisce un’oggettiva conferma della sua piena compartecipazione al piano illecito, avendo egli avallato l’abbandono del terreno di gioco da parte di ben cinque calciatori nonostante la chiara consapevolezza dell’insussistenza, per la natura degli infortuni occorsi, di un oggettivo ed insuperabile impedimento fisico a proseguire la gara; atteggiamento questi viepiù reso significativo, sul piano della valenza indiziaria, dal fatto che era già maturata al primo 1° minuto di gioco, l’impossibilità di ovviare a tali defezioni con ulteriori cambi, essendo state già effettuate tutte le sostituzioni consentite dal regolamento. All’interno del descritto contesto fattuale, il ruolo svolto dal prevenuto, lungi dall’assumere una valenza neutra ovvero dal costituire un mero post factum, si è rivelato coessenziale all’attuazione del progetto perché mediante il suo intervento, volutamente reso simbolico, in quanto di fatto risoltosi nell’assecondare la volontà dei calciatori di abbandonare il campo di gioco, ha, di volta in volta, fornito una copertura tecnica a tali episodi, copertura tecnica necessaria per proiettare all’esterno una realtà – quella cioè di infortuni effettivamente verificatisi e realmente impeditivi – diversa da quella effettiva, in tal modo accreditando quella condotta simulata che costituisce la trama costante dell’illecito sportivo qui in rilievo. In ragione di quanto sopra evidenziato il ricorso proposto dal Rosati va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche rispetto alla sanzione applicata. 9.4. Gli allenatori Del pari ha trovato conferma, all’esito del dibattimento, il ruolo qualificato nell’attuazione dell’illecito riconosciuto dal giudice di prime cure in capo ai due allenatori Gaetano Fontana, allenatore in 1^, e Salvatore Fusco, allenatore in 2^ . In particolare, come efficacemente evidenziato nella decisione qui gravata la condotta illecita attribuita al Fontana si è esaurita, in considerazione della squalifica da scontare, nelle fasi che hanno preceduto l’inizio della gara: egli ha assunto un ruolo rilevante nella scelta “strategica”, concordata con il dirigenti della Nocerina, di provocare la sospensione della gara facendo venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal Regolamento del giuoco del calcio. Sul punto, l’ipotesi di accusa è stata sopra già ampiamente verificata ed in merito non residuano dubbi, essendo siffatta fase, così come la partecipazione ad essa del Fontana, caduta sotto la diretta percezione di fonti attendibili che hanno ricostruito l’episodio dell’ideazione del “31iscor sceleris” in modo preciso e circostanziato (cfr. il più volte richiamato e sopra trascritto referto redatto dai collaboratori della Procura Federale, le dichiarazioni rese dai funzionari di P.S. Ciardella e Amato). Anche il contributo offerto dal Fusco, per come ricostruito nell’atto di incolpazione, trova sufficiente riscontro nel materiale di causa, dal quale può agevolmente trarsi il ragionevole convincimento che questi ebbe a ricevere dal Fontana, prima dell’inizio della gara, le illecite istruzioni concordando con lo stesso i modi e tempi delle sostituzioni ed il numero di infortuni da simulare. Facendo rinvio alle considerazioni già sopra svolte, anche in ordine alla concludenza dimostrativa del materiale probatorio acquisito, incluse le prove cd. logiche, è sufficiente qui richiamare, quanto alla prima fase, la deposizione del dr. Ciardella, che ben evidenzia la sequenza anche cronologica del progressivo passaggio di consegne dell’idea illecita anche attraverso il Fusco. Come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare la condotta tenuta in campo dal Fusco, in tutto conforme alle modalità previste per l’alterazione della gara, è la palese conferma dell’adesione dello stesso alla strategia concordata. Tanto è a dirsi, anzitutto, rispetto alle tre sostituzioni contemporaneamente effettuate già al primo minuto di gioco, di cui – come già sopra anticipato – non si coglie in alcun modo il senso logico. D’altro canto, di rilievo sintomatico – e coerente con l’antefatto delle sostituzioni cumulative – si rivela anche l’atteggiamento remissivo serbato dal Fusco in occasione della abnorme sequenza di infortuni che ebbero a colpire i giocatori, come segnalato – e già sopra evidenziato – dal medico sociale, ovvero finanche dinanzi alla decisione prospettatagli dall’arbitro di dover sospendere la partita (“mi recai anche presso la panchina della NOCERINA e dissi all‘Allenatore che avrei dovuto sospendere la partita ed egli nulla replicò”): tale atteggiamento è, infatti, spiegabile solo in coerenza con quanto fin qui evidenziato, vale a dire sul presupposto di una piena adesione al programma illecito. Anche in questo caso, la rilevanza del contributo offerto ed il ruolo di primo piano svolto da entrambi gli allenatori nell’economia complessiva dei fatti in addebito rendono pienamente condivisibile la decisione di prime cure, anche per quel che concerne la sanzione applicata. 9.5. Nocerina Costituisce, infine, coerente e fisiologico sviluppo delle considerazioni sopra svolte l’approdo valutativo che, nella decisione di prime cure, involge la specifica posizione della società della Nocerina, ritenuta responsabile dei fatti ascritti ai suoi tesserati (nella fattispecie Pavarese, Fontana, Fusco, Benevento Rosati, Remedi, Hottor, Danti, Kostadinovic, Lepore) ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Quanto alla misura della sanzione applicata alla detta compagine la Corte ritiene di far proprie le pertinenti considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla particolare gravità dei fatti in addebito, che si pongono, in apice, anche in ragione delle peculiari modalità esecutive sopra descritte, in rapporto di plateale distonia con i principi ed i valori fondanti dell’ordinamento sportivo. Non può, invero, essere obliterata l’abnorme portata offensiva degli illeciti de quibus e la rilevanza dirompente degli effetti distorsivi che ad essi si riconnettono, diffusamente avvertiti – anche al di fuori dell’ambito sportivo – come fattore di profondo turbamento. Ed, infatti, gli eventi in discussione, per la pervicacia che riflettono, accresciuta anche dalla platealità delle condotte, poste in essere con deprecabile noncuranza sotto gli occhi di migliaia di spettatori, hanno finito per scuotere l’intero sistema calcistico, compromettendone nell’immaginario collettivo la complessiva affidabilità e favorendo il venir meno della pubblica fiducia. Ad essi si è, infatti, accompagnata, con immediatezza, la diffusione di una vasta eco di discredito che ha offuscato l’immagine dell’intero movimento calcistico italiano, di cui è stata pregiudicata la credibilità sia in sede nazionale che in sede internazionale. Né, peraltro, possono essere sottaciute le poco commendevoli ragioni che hanno ispirato tali fatti e che, viceversa, riflettono, sotto diverso profilo, la profonda lontananza delle condotte accertate – segnatamente quelle dei dirigenti della Nocerina – dal canone generale della lealtà che dovrebbe ispirare la partecipazione a qualsivoglia manifestazione sportiva, concretandone, quale comune denominatore, la valenza di fenomeno culturale. I fatti in addebito (per quel che concerne in particolare i dirigenti), e prima ancora le stesse condotte che li hanno preceduti, riflettono tutt’altra tensione emotiva, incondizionatamente dominata da una immediata, convinta adesione (sintomatica, al riguardo, la preparazione delle magliette con la scritta “Rispetto per Nocera”) alle irricevibili, per forma e contenuti, rimostranze dei tifosi della Nocerina, estranee alla tutela ed alla conservazione dei valori dello sport, che pur dovrebbero rappresentare un obiettivo indeclinabile nella condotta di ogni tesserato. Non può, dunque, che essere stigmatizzata l’inclinazione manifestata dai dirigenti della Nocerina a schierarsi, da subito, con convinzione ed inaccettabile naturalezza, in favore di interessi (dei tifosi ovvero economici) che, per il solo fatto di porsi in evidente distonia con i valori della legalità e dello sport, avrebbero dovuto, viceversa, assumere, senza esitazione, carattere recessivo. Muovendo da tali premesse va condivisa la soluzione privilegiata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di escludere, in ossequio al principio di proporzionalità, sanzioni meno afflittive. Avuto riguardo alla particolare gravità dei fatti sopra descritti deve infatti ritenersi proporzionata all’eccezionale disvalore che essi esprimono la sanzione applicata in primo grado. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it