LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.135/DIV del 25.03.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PRATO – LECCE

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.135/DIV del 25.03.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PRATO - LECCE - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e la richiesta della società Prato ai sensi dell’Art. 35 1.3 C.G.S., o s s e r v a - che al 28’ minuto del 1° tempo di gara l’arbitro ha decretato l’espulsione del calciatore n. 5 Malomo Alessandro della società Prato perché commetteva fallo su un avversario interrompendo una chiara occasione da rete; - che con richiesta presentata nei termini la società Prato lamentava l’errore di persona in quanto l’autore del fallo in questione non sarebbe stato il calciatore n. 5 Malomo Alessandro , bensì il n. 11 Romanò Andrea; - che la società alla richiesta allegava video sintesi della gara per l’utilizzo ai sensi dell’ art. 35 comma 1.2 del C.G.S.; - che verificata la piena garanzia tecnica e documentale delle riprese televisive si è proceduto all’esame delle stesse; - che dalla visione dell’episodio appare chiaro ed inequivocabile che a commettere il fallo è il n. 11 della società Prato Romanò Andrea e non il n. 5 Malomo Alessandro. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di squalificare per una gara effettiva il calciatore Romanò Andrea della società Prato per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo. - La tassa non va addebitata.
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