LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.135/DIV del 25.03.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PRATO – LECCE
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.135/DIV del 25.03.2014
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA PRATO - LECCE
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali e la richiesta della società Prato ai sensi dell’Art. 35 1.3 C.G.S.,
o s s e r v a
- che al 28’ minuto del 1° tempo di gara l’arbitro ha decretato l’espulsione del calciatore n.
5 Malomo Alessandro della società Prato perché commetteva fallo su un avversario
interrompendo una chiara occasione da rete;
- che con richiesta presentata nei termini la società Prato lamentava l’errore di persona in
quanto l’autore del fallo in questione non sarebbe stato il calciatore n. 5 Malomo
Alessandro , bensì il n. 11 Romanò Andrea;
- che la società alla richiesta allegava video sintesi della gara per l’utilizzo ai sensi dell’
art. 35 comma 1.2 del C.G.S.;
- che verificata la piena garanzia tecnica e documentale delle riprese televisive si è
proceduto all’esame delle stesse;
- che dalla visione dell’episodio appare chiaro ed inequivocabile che a commettere il fallo
è il n. 11 della società Prato Romanò Andrea e non il n. 5 Malomo Alessandro.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di squalificare per una gara effettiva il calciatore Romanò Andrea della società Prato
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
- La tassa non va addebitata.