F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014 (278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUGARESI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa – (nota n. 5120/560 pf 13-14/SP/blp del 18.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014
(278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUGARESI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5120/560 pf 13-14/SP/blp del 18.3.2014).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Lugaresi Giorgio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena S.p.A e la stessa Società per rispondere Lugaresi Giorgio della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS , per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. I deferiti hanno fatto pervenire memoria con la quale chiedono la remissione degli atti alla procura federale e nel merito il proscioglimento. Alla riunione del 3 aprile 2014 il rappresentante della Procura ha chiesto per Lugaresi Giorgio mesi 2 (due) di inibizione e per la Società AC Cesena penalizzazione di 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria insistendo per le richieste ivi esposte. I fatti sono pacifici. Infatti alla data del 16 dicembre 2013 è stato accertato l’inadempimento della Società AC Cesena Spa all’obbligo di versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, come risulta dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, richiamato nella nota 14 febbraio 2014 con la quale la Co.Vi.So.C. comunica di aver riscontrato che la Società AC Cesena Spa non
aveva documentato, alla scadenza del termine del 16 dicembre 2013, il pagamento degli emolumenti suddetti, così come prescritto dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle NOIF. La difesa dei deferiti ha eccepito in via preliminare che il responsabile della condotta omissiva contestata al Lugaresi sarebbe in realtà il Direttore Generale Gabriele Valentini, delegato al pagamento degli emolumenti e degli oneri fiscali. L’argomentazione è priva di pregio. Infatti non c’è dubbio che venga contestata una condotta omissiva della quale è responsabile il Presidente del C.d.A. Lugaresi per il principio di immedesimazione organica. Se fosse sufficiente delegare ad un terzo una funzione per esimersi da ogni responsabilità sul corretto esercizio di tale funzione verrebbe stravolta la ratio stessa della norma. Non si tratta di irrogare sanzioni di status ma di precisa individuazione del soggetto al quale spetta la responsabilità di disporre e di accertarsi che gli emolumenti vengano tempestivamente corrisposti. L’omissione di tale verifica costituisce certamente condotta disciplinarmente rilevante. Va altresì rilevato che se un termine è perentorio il suo mancato rispetto integra la violazione della norma a prescindere dall’entità del ritardo che può essere valutata solo al fine della graduazione della pena. Non è stato provato che il ritardo sia addebitabile a terzi o a cause di forza maggiore. In verità i deferiti avrebbero dovuto tempestivamente assicurarsi la necessaria disponibilità finanziaria. Infine non può trovare accoglimento neppure la tesi difensiva secondo la quale l’accordo sindacale intervenuto varrebbe a sanare l’illiceità del ritardo. Come già detto la normativa federale prevede la perentorietà del termine previsto per l’erogazione delle retribuzioni ai tesserati. Ai fini di tale normativa, accettata da tutti i tesserati al momento dell’affiliazione, è del tutto irrilevante l’eventuale assenso del destinatario della retribuzione. É infatti evidente che introdurre nell’Ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento, vanificherebbe la ratio stessa della norma. I fatti contestati sono ascrivibili a Lugaresi Giorgio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AC Cesena Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo tenuto conto delle sanzioni minime edittali previste dalla normativa federale e delle circostanze dedotte dai deferiti. P.Q.M. Accoglie il deferimento e infligge a Lugaresi Giorgio la sanzione di 1 (uno) mese di inibizione e alla Società AC Cesena Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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