F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014 (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BELLO (Presidente della Società ASD Marca Futsal), LEONARDO CALMONTE (Responsabile S.G. della Società ASD Marca Futsal), Società ASD MARCA FUTSAL – (nota n. 4885/227 pf 13-14/GT/dl del 10.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014 (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BELLO (Presidente della Società ASD Marca Futsal), LEONARDO CALMONTE (Responsabile S.G. della Società ASD Marca Futsal), Società ASD MARCA FUTSAL - (nota n. 4885/227 pf 13-14/GT/dl del 10.3.2014). La Commissione disciplinare nazionale, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna: il rappresentante della Procura federale, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'irrogazione delle seguenti sanzioni: - Bello Massimo, inibizione di mesi 1 (uno); - Calmonte Leonardo, inibizione di mesi 3 (tre); - Società ASD Marca Futsal di Calcio a 5, ammenda di € 600,00 (€ seicento/00); osserva quanta segue. II deferimento Con atto del 10 marzo 2014, la Procura federale ha deferito: • Calmonte Leonardo, per rispondere (testualmente) “…della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, per aver divulgato in alcuni comuni del comprensorio di Castelfranco Veneto (TV); nel settembre 2013, un volantino riportante abusivamente il logo della FIGC e la dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC” e contenente espressioni dal marcato contenuto denigratorio nei confronti di istruttori e strutture di altre Società sportive della zona operanti nel settore del Calcio a 11”; • Bello Massimo, per rispondere (testualmente) “…della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS, per avere omesso i doverosi controlli sull’attività propagandistica condotta, con le indebite modalità innanzi descritte, dal suo diretto collaboratore e Responsabile del Settore Giovanile, Sig. Calmonte Leonardo”; • Società ASD Marca Futsal, per rispondere “...0a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte violative, rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al responsabile del settore giovanile del sodalizio”. II fatto Sulla scorta dei documenti versati agli atti, si è accertato che nel mese di settembre 2013 la Società ASD Marca Futsal di Castelfranco Veneto – la cui prima squadra militava nel Campionato Nazionale di Serie “A” di Calcio a 5 - aveva affisso e diffuso nel circondario del Comune di Montebelluna (TV) (testualmente nel deferimento) “…un volantino, recante il logo della F.I.G.C. e la dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC”, il cui testo conteneva espressioni dal contenuto pesantemente denigratorio nei confronti degli istruttori delle Società del Calcio a 11”. Si sostiene che la diffusione del volantino in scrutinio perseguiva l’intento di pubblicizzare le strutture sportive della Società presso i giovani di età compresa fra i 6 e i 15 anni, in concorrenza con le Società di calcio a 11 alle quali si contestava la presenza di (testualmente nel volantino) “istruttori poco votati al rapporto con i bimbi” nonché “un ambiente poco educativo”. Si contesta anche l’utilizzo del logo della FIGC – non autorizzato - nonché della dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC” , qualifica mai concessa dal responsabile regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico. Agli atti è stata versata la lettera indirizzata il 13 novembre 2013 dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti “Divisione Calcio a cinque”, ove si precisa che (testualmente) “Quanto alla denominazione di “Scuola Calcio qualificata” appare doveroso allegare il comunicato stampa del 24.02.2011 diffuso dalla Divisione Calcio a Cinque dove erroneamente veniva attribuita la dizione di “scuola calcio qualificata” alla Marca Futsal nonostante ciò non appariva nel comunicato ufficiale allegato a detto comunicato stampa”. I motivi della decisione II deferimento è parzialmente fondato e va accolto, in quanto le valutazioni espresse sul conto degli istruttori del Calcio a 5 e, principalmente, sull’ambiente di quelle Società, gettano ombre sul conto di costoro e appaiono concretizzare una ferita alla loro reputazione. In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Per le violazioni contestate si applicano le sanzioni di cui agli artt. 18 e 19 CGS. Attesa la natura e la gravità dell’illecito accertato e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - Bello Massimo: inibizione di mesi 2 (due); - Calmonte Leonardo: inibizione di mesi 2 (due); - Società ASD Marca Futsal di Calcio a 5: ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).
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