F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014 (270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TRUNFIO (Agente Calciatori), VINCENZO AGRELLO (calciatore), Società FC FRANCAVILLA – (nota n. 4876/3168 pf 12-13/AM/ma del 7.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014 (270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TRUNFIO (Agente Calciatori), VINCENZO AGRELLO (calciatore), Società FC FRANCAVILLA - (nota n. 4876/3168 pf 12-13/AM/ma del 7.3.2014). Il deferimento Con atto del 7/3/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: - Il Sig. Salvatore Trunfio, agente di calciatori iscritto all’Albo F.I.G.C., a carico del quale devono ravvisarsi gli estremi delle violazioni: a) di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver indotto i genitori del calciatore Agrello ad effettuare un versamento in suo favore di € 3.800,00 con la promessa che il loro figliolo sarebbe stato inserito in un progetto sportivo in Germania, progetto rilevatosi inesistente; b) di cui all’art. 3 comma 1 per aver accettato di assistere un calciatore dilettante; - il Sig. Vincenzo Agrello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Francavilla ed attualmente per la Società Pol. Latronico Terme per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento Agenti perché, conscio del suo status di dilettante, si faceva assistere dall’Agente Salvatore Trunfio; - la Società FC Francavilla per rispondere, ex art. 4 comma 2 del CGS, per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al suo tesserato, all’epoca dei fatti, Sig. Vincenzo Agrello. In data 27 marzo 2014 il Sig. Vincenzo Agrello faceva pervenire una memoria difensiva nella quale: - in linea di fatto, ha dichiarato di non aver avuto alcun rapporto professionale con il Sig. Trunfio, non essendosi rivolto a quest’ultimo per farsi assistere nella sua carriera calcistica; - in diritto, evidenzia a) la inesistenza di un incarico scritto nonché della trasmissione dello stesso alla Commissione Agenti, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, elementi che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Agenti, provocano la inefficacia dell’incarico; b) che il Sig. Trunfio non avrebbe posto nei confronti del Sig. Agrello alcuna prestazione inquadrabile nella attività dell’Agente, non avendo quest’ultimo prestato alcuna assistenza in trattative volte al trasferimento del calciatore ovvero alla sottoscrizione di un contratto con una Società professionistica; c) che sarebbe stato il padre del calciatore a chiedere al Trunfio un consiglio per poter svincolare il proprio figlio dalla squadra del Francavilla e la somma corrisposta sarebbe da imputare al vitto e alloggio che il giocatore avrebbe dovuto corrispondere presso il centro sportivo reperito dal Trunfio. Conclude chiedendo: - in via principale, il proscioglimento dall’accusa di violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 3 del Regolamento Agenti, non avendo conferito alcun incarico di assistenza all’agente Salvatore Trunfio; - in via subordinata, l’applicazione del minimo della sanzione disciplinare, tenuto conto della buona fede e della collaborazione offerta. Alla riunione odierna sono comparsi, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Salvatore TRUNFIO la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 (uno) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), per il Sig. Vincenzo Agrello la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali e per la Società FC Francavilla la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00). É altresì comparso il difensore del Sig. Trunfio, il quale ha evidenziato il comportamento diligente del proprio assistito, contestato gli addebiti formulati e concluso per il proscioglimento del Sig. Trunfio. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il Sig. Agrello si è rivolto al Sig. Trunfio per svincolarsi dal cartellino del FC Francavilla e l’agente ha promosso il rapporto tra il Sig. Agrello e la Società sportiva tedesca presso la quale il calciatore risulta essere stato tesserato dal 1/10/2010 al 1/3/2011 (cfr. all. 8). E infatti, il Sig. Agrello si è recato in Germania ove è stato tesserato per il richiamato periodo, confermando in tal maniera l’operato svolto in proprio favore dal Sig. Trunfio. Appare altresì contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità il comportamento tenuto dal Sig. Trunfio in relazione alla proposta di inserire il calciatore Agrello nel progetto sportivo tedesco, di seguito rivelatosi privo dei servizi indicati dallo stesso Trunfio e con un costo più contenuto di quello segnalato dall’agente. Si desume che i veri servizi offerti ed i costi sostenuti siano quelli confermati da altro calciatore sentito dalla Procura, Sig. Francesco Tomasello. In tale contesto il Sig. Trunfio ha ricevuto, in modo irrituale (le somme sono state accreditate su due carte prepagate “postepay” intestate una allo stesso Trunfio e l’altra alla sua consorte), dai genitori del calciatore la complessiva somma di € 3.800,00. Tali versamenti sono stati effettuati in data 7/9/2010 ed il Sig. Trunfio, attraverso la Mediastar, ha fatturato le stesse in data 30/12/2012. Non possono trovare accoglimento le tesi difensive del Sig. Agrello in quanto, a) la assenza dei requisiti di forma di cui al regolamento agenti relativi al contratto stipulato tra il Sig. Agrello ed il Sig. Trunfio causa la inefficacia del contratto ma non la inesistenza dello stesso, e ciò anche in considerazione del fatto che, essendo il Sig. Agrello un dilettante, alcun rapporto si sarebbe potuto formulare in modo rispondente a quanto previsto dal regolamento agenti; b) la “assistenza” svolta dal Sig. Trunfio al Sig. Agrello risulta essere documentale. Vi è, infatti, la necessità del giocatore di svincolarsi dal cartellino con il Francavilla, la offerta del Trunfio di inviare il calciatore all’estero, il trasferimento del giocatore in Germania ove viene tesserato da una federazione tedesca; c) il Trunfio non si è limitato, come sostenuto, a dare un consiglio al padre del giocatore ma ha svolto la attività che ha portato il calciatore ad essere tesserato presso la Federazione tedesca; d) il Sig. Vincenzo Agrello, all’epoca dei fatti era maggiorenne, e ha tenuto una serie di comportamenti (era a conoscenza del versamento dei denari, si è recato in Germania) che confermano la esistenza del rapporto tra Trunfio ed il calciatore. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge: - al Sig. Salvatore Trunfio la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 (uno) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); - al Sig. Vincenzo Agrello la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali; - alla Società FC Francavilla la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).
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