F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014 (279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa – (nota n. 5081/563 pf 13-14/SP/blp del 17.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 04 Aprile 2014
(279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 5081/563 pf 13-14/SP/blp del 17.3.2014).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Mezzaroma Massimo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Siena Spa nonché la stessa Società per rispondere: Mezzaroma Massimo della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società AC Siena Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS
vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione della continuazione con le sanzioni inflitte in altri precedenti procedimenti con irrogazione di una sanzione minima. Alla riunione del 3 aprile il rappresentante della Procura federale ha chiesto per Mezzaroma Massimo la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e per la Società AC Siena 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria versata in atti insistendo nelle richieste ivi illustrate. Ha inoltre dedotto che il deferito Mezzaroma Massimo alla data del 16 gennaio 2014 era colpito dalla sanzione dell’ inibizione e conseguentemente non potrebbe essere a lui addebitato il comportamento omissivo contestato. I fatti sono pacifici e incontestati. Come risulta dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, alla data del 16 gennaio 2014 è stato accertato il permanere dell’inadempimento della Società AC Siena Spa all’obbligo di versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013 con il conseguente mancato deposito della relativa documentazione. Ciò si evince dalla nota del 14 febbraio 2014 con la quale la Co.Vi.So.C. ha riferito di aver riscontrato che la Società AC Siena Spa non ha documentato, alla scadenza del termine del 16 gennaio 2014, il pagamento delle suddette ritenute Irpef così come prescritto dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF e dalla delibera FIGC n. 473/CF del 29 novembre 2013 recante proroga del termine dal 16 dicembre 2013 al 16 gennaio 2014. Non è esatto quanto sostenuto dai deferiti in ordine alla presunta identità della contestazione di cui al presente procedimento con quella oggetto del deferimento 21/11/2013 contro Valentina Mezzaroma e la Società Siena. Infatti in primo luogo le condotte e le norme contestate sono diverse. Qui si discute del permanere al 16 gennaio 2014 dell’inadempimento e della conseguente mancata documentazione dei pagamenti in questione in violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF mentre il precedente deferimento aveva ad oggetto il mancato versamento e la mancata documentazione al 16 settembre 2013 di tali somme. Appare evidente che i diversi termini previsti per gli adempimenti non osservati consentirebbero in ipotesi la mancata osservanza di un termine ed il rispetto dell’altro qualora il pagamento dovuto intervenisse medio tempore. In ordine all’applicazione dell’istituto della continuazione, anche a prescindere dai dubbi in ordine all’automatico trasferimento in questa sede giurisdizionale di principi appartenenti ad altro ordinamento, va detto che in subiecta materia la formulazione della norma federale appare orientata decisamente verso il sistema del cumulo tra le sanzioni espressamente previste “per ciascun inadempimento”. Le difficoltà economiche ed amministrative della Società e l’avvenuto accordo con l’Agenzia delle Entrate non possono avere effetto esimente ma, al più, essere valutate per la graduazione della sanzione. I fatti contestati sono ascrivibili a Mezzaroma Massimo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. A tal proposito appare irrilevante che il Mezzaroma fosse inibito alla data del 16/1/2014. Infatti la sanzione disciplinare se vieta all’inibito di compiere alcune attività, non ne fa venir meno la qualità di Legale rappresentante ed i relativi oneri di natura amministrativa, né tanto meno consente ad un tesserato di violare la normativa federale. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AC Siena Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto delle sanzioni minime edittali e delle circostanze dedotte dalla difesa dei deferiti. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge a Mezzaroma Massimo la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e alla Società AC Siena Spa quella di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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