F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO ▪ (nota n. 4819/304 pf13-14 AM/ma del 6.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014
(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO ▪ (nota n. 4819/304 pf13-14 AM/ma del 6.3.2014).
La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 4819/304 del 6 marzo 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della ASD Bojano, Signor Domenico Di Conza, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS per aver fatto uso di un documento che sapeva non veridico in quanto la sottoscrizione apposta del preteso Presidente e Legale rappresentante della Società San Severo non è risultata autentica e non riconducibile alla firma dell’effettivo Presidente della Società, al fine di ottenere artatamente il rinvio della gara ASD Bojano – San Severo del 16.11.2013. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società ASD Bojano. Nel corso della riunione odierna, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Domenico Di Conza e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella
corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) nei confronti della Società. Per le parti deferite è comparso il Presidente e legale rappresentante della ASD Bojano, Sig. Domenico Di Conza, il quale ha esposto alcune considerazioni a propria difesa e della Società e ha concluso per il proscioglimento. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale al Signor Domenico Di Conza per aver fatto uso di un documento non veridico al fine di non far disputare la gara ASD Bojano – USD San Severo del 16.11.2013 risulta incontrovertibilmente provato: sia per l’evidente difformità della sottoscrizione apposta rispetto allo specimen della firma depositata agli atti della Società oltre al fatto che il Sig. Leonardo (e non Dino) Marino risulta essere il Vice Presidente e non il Presidente della Società USD San Severo; sia per la mancanza del timbro della Società USD San Severo sull’atto di cui trattasi. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società Bojano e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - al Sig. Domenico Di Conza, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bojano: l'inibizione di mesi 5 (cinque). - alla ASD Bojano: la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€
millecinquecento/00).
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