F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GILBERTO MANCINI (Vice Presidente, con delega di rappresentanza all’epoca dei fatti ed attualmente, della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl ▪ (nota n. 4850/182 pf13-14 AM/ma del 7.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GILBERTO MANCINI (Vice Presidente, con delega di rappresentanza all’epoca dei fatti ed attualmente, della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl ▪ (nota n. 4850/182 pf13-14 AM/ma del 7.3.2014). Il deferimento Con provvedimento n. 4850/182pf13-14/AM/ma del 7 marzo 2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori: 1 - Gilberto Mancini, Vice Presidente con delega di rappresentanza all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente della Società US Ancona 1905 Srl; 2 - la Società US Ancona 1905 Srl, per rispondere: A) Il Signor Gilberto Mancini, "della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, perché presente alla sottoscrizione della richiesta di tesseramento, faceva uso del detto documento, recante tra l'altro una sottoscrizione apocrifa, allorché provvedeva al suo deposito presso il competente Comitato e nella piena consapevolezza che la Sig.ra Ratiba Bannour non aveva mai apposto la sua forma poiché, come detto, non era mai stata presente al momento dell'apposizione delle firme". B) la Società US Ancona Srl, "a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al Suo Vice Presidente", per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati e titolari di funzioni in via di fatto operanti nel proprio interesse. Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna il Signor Gilberto Mancini e la Società US Ancona 1905 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Gilberto Mancini e la Società US Ancona 1905 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gilberto Mancini, sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società US Ancona 1905 Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Gilberto Mancini, inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); - per la Società US Ancona 1905 Srl, ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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