COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 49 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ US LEVICO TERME AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNICATA SUL C.U. N. 45 DEL 26/03/2014 DI REIEZIONE DEL RICORSO DELLA MEDESIMA SOCIETA’ PRESENTATO A SEGUITO DELLA GARA DEL 16/03/2014 TRA US LEVICO TERME E SSD TRENTO 1921 (CAMPIONATO DI ECCELLENZA)

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 49 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ US LEVICO TERME AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNICATA SUL C.U. N. 45 DEL 26/03/2014 DI REIEZIONE DEL RICORSO DELLA MEDESIMA SOCIETA' PRESENTATO A SEGUITO DELLA GARA DEL 16/03/2014 TRA US LEVICO TERME E SSD TRENTO 1921 (CAMPIONATO DI ECCELLENZA) La società US LEVICO TERME, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento, con il quale il G.S. ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima società con il quale si sosteneva che la gara disputata il giorno 16/03/2014 tra la ricorrente e la società SSD TRENTO 1921, non avrebbe avuto regolare svolgimento perchè l'arbitro, al 44' del secondo tempo, in occasione dell'ammonizione comminata al giocatore n. 2 del Trento, non avrebbe decretato la sua espulsione trattandosi di giocatore già ammonito una prima volta al 14' dello stesso periodo di gioco, invocando pertanto l'annullamento della gara e la conseguente ripetizione della stessa. La ricorrente contesta la decisione del Giudice Sportivo, con articolato ricorso alla scrivente Commissione, lamentando il mancato approfondimento istruttorio da parte del Giudice sportivo, nonché, richiamando i propri motivi di reclamo, descrivendo l'errore in cui l'arbitro sarebbe incorso, specificandone l'influenza sul risultato della gara e chiedendone la ripetizione invocando l'art. 17, c. 4, CGS. Il reclamo è infondato. Il rapporto dell'arbitro e relativo supplemento sono stati confermati ulteriormente dall'arbitro con dichiarazione d.d. 02/04/2014, nella quale si ribadisce ancora una volta che sono stati da lui ammoniti al 14' del secondo tempo il giocatore n. 3 del SSD Trento Osti Luca, e al 45' del secondo tempo il calciatore n. 2 della medesima squadra Comper Federico. Tanto premesso, osservato che il rapporto dell’arbitro in base all’art. 35, comma 1, C.G.S., fa piena prova in ordine a quanto ivi riportato P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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