COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 80 del 08.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 13) RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA STIVO AVVERSO LA DECISIONE DI SQUALIFICA DI N. 5 GIORNATE INFLITTA AL GIOCATORE ANDREA MAINO, DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 73 DEL 20 MARZO 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA SS STIVO – USD CASTEL CIMEGO DEL 16.03.2014

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 80 del 08.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 13) RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA STIVO AVVERSO LA DECISIONE DI SQUALIFICA DI N. 5 GIORNATE INFLITTA AL GIOCATORE ANDREA MAINO, DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 73 DEL 20 MARZO 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA SS STIVO – USD CASTEL CIMEGO DEL 16.03.2014 La società Società Sportiva Stivo ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica di n. 5 giornate inflitta al giocatore Andrea Maino, pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 20 marzo 2014 in riferimento alla gara tra SS Stivo – USD Castel Cimego del 16.03.2014, “perché espulso per frasi offensive ad un avversario, si toglieva la maglia e avvicinatosi alla panchina avversaria, offendeva uno dei giocatori lì seduti, iniziando un principio di rissa”. La società nel proprio ricorso chiede una riduzione della squalifica comminata. La Commissione, sentito il direttore di gara, che sul punto ha confermato quanto riportato nel referto di gara. Lo stesso ha inoltre precisato che le frasi offensive dirette al giocatore in panchina Ben Abdallah sono state proferite dal Maino Andrea, e dall’arbitro medesimo direttamente percepite, in quanto si era avvicinato al giocatore appena espulso accompagnandolo fino a circa 10 metri dal limite del terreno di gioco per sollecitarne l’uscita dallo stesso. La Commissione, dopo ampia discussione, conferma la decisione del Giudice sportivo ed ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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