COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 3/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD VIRTUS TERAMO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €250,00, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD GUARDIA VOMANO / ASD VIRTUS TERAMO, DISPUTATA IL 02.03.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “D”(C.U. N°45 del 06.03.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 3/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD VIRTUS TERAMO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €250,00, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD GUARDIA VOMANO / ASD VIRTUS TERAMO, DISPUTATA IL 02.03.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “D”(C.U. N°45 del 06.03.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Virtus Teramo, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal GS per il danneggiamento da parte dei tesserati della ASD Virtus Teramo di due porte esistenti all’interno degli spogliatoi, chiedendo la revoca del provvedimento o, quantomeno, la riduzione dello stesso. Ha dedotto l’appellante e confermato in sede di audizione, che, quanto riferito dal Direttore di gara, non risponde al vero in quanto ancora oggi una delle due porte risulta integra e l’altra “ricomposta” dai propri tesserati. L’Arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, il danneggiamento della porta dello spogliatoio sarebbe avvenuto alla sua presenza, mentre quello della porta del bagno era stato solo presunto in quanto egli aveva percepito strani rumori provenienti dal bagno stesso ed aveva constatato successivamente che mancavano alcuni pezzi della porta. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara, la sanzione inflitta dal primo Giudice può essere ridotta sul presupposto che, mentre per il danneggiamento della porta dello spogliatoio vi è prova certa (vedi referto e supplemento direttore di gara), altrettanto non può dirsi per la porta del bagno per la quale vi è stata solo la presunzione di responsabilità da parte dello stesso direttore di gara. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta all’ASD Virtus Teramo ad €150,00, facendo obbligo alla stessa società di risarcire i danni, se richiesti e documentati, in favore della ASD Guardia Vomano nei limiti di cui in motivazione. Dispone accreditarsi la tassa del reclamo ove addebitata.
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