F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 04 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 10 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FREY NICOLAS SEBASTIEN SEGUITO GARA MILAN/CHIEVO VERONA DEL 29.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 01.04.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 04 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 10 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FREY NICOLAS SEBASTIEN SEGUITO GARA MILAN/CHIEVO VERONA DEL 29.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 01.04.2014) Con decisione resa pubblica mediante C.U. n°160 dell’1 aprile 2014 il Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, a seguito di mirata segnalazione del Procuratore Federale relativa alla gara del Campionato di Serie A, dodicesima giornata di ritorno, Milan – Chievo Verona, ha applicato nei confronti del calciatore Nicolas Sebastian Frey la sanzione della squalifica “di tre giornate effettive di gara”. Con la menzionata sanzione è stata punita la condotta violenta del predetto tesserato, rilevata attraverso la visione delle riprese televisive ex art. 35 1.3. del CGS e così ricostruita "...i protagonisti (i calciatori Nicolas Sebastian Frey del Chievo Verona e Mario Balotelli del Milan) dell’episodio segnalato, in conseguenza di un contrasto di giuoco nella zona centrale del campo, cadevano al suolo a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore clivense, con un repentino movimento della gamba destra, colpiva con un calcio al gluteo destro l’antagonista, che stava rialzandosi e che cadeva dolorante al suolo” ". Il giudice di prime cure ha, invero, ritenuto che tale comportamento integri inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” . Avverso tale decisione ha interposto reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza la società dell’A.C. Chievo Verona s.r.l. (di seguito anche Chievo) che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce l’insussistenza dei presupposti per potere qualificare la condotta in addebito come condotta violenta siccome non supportata dal predicato indefettibile dell’intenzionalità, concludendo per una declaratoria: a) di nullità della sanzione per improcedibilità della segnalazione e/o mancata certezza della prova televisiva dedotta e conseguente inammissibilità della stessa; b) di infondatezza dell’addebito per non aver il Frey commesso il fatto; c) di insussistenza della condotta violenta. In subordine, la ricorrente chiede la riduzione della sanzione applicata nella misura ritenuta di giustizia. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla suddetta società che, nel corso dell’udienza di discussione, ha altresì contestato l’ammissibilità della prova televisiva in quanto i fatti in addebito sarebbero stati direttamente osservati dall’arbitro di gara. Da parte sua la Procura Federale ha concluso per la conferma della sanzione applicata dal giudice sportivo. Il reclamo e' fondato e, pertanto, va accolto. Come già sopra anticipato, la decisione di prime cure trae diretto alimento dalla visione delle immagini televisive acquisite agli atti del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 punto 1.3 del C.G.S., di talchè la questione dell’ammissibilità del suddetto mezzo di prova, fatta oggetto di contestazione da parte della reclamante, esplica un’evidente incidenza pregiudiziale sulla res iudicanda. Com’è noto, la disposizione sopra richiamata prevede, per quanto di più diretto interesse, che “per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara..” (enfasi aggiunta). Orbene la piana lettura della disposizione in commento rende di tutta evidenza che l’ammissibilità della prova televisiva risulta condizionata, in apice, dalla pre – condizione della mancata percezione, da parte del direttore di gara, della condotta suscettiva di apprezzamento. Di contro, siffatto requisito non può dirsi qui integrato essendo i fatti in addebito, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, caduti sotto la diretta percezione dell’arbitro e degli assistenti di gara. Tanto poteva in effetti emergere già dall’allegato al referto arbitrale trasmesso al giudice sportivo in data 31.3.2004, nel quale il direttore di gara precisava quanto segue “A seguito dello scontro di gioco tra il calciatore del Milan Balotelli e quello del Chievo Frey confermo che né io né alcun componente della sestina arbitrale ha rilevato nulla di rilevante”. Lo stesso valore semantico dell’espressione sopra riportata evoca, invero, la completa percezione del fatto storico, nella sua dimensione fenomenica, ed al contempo un giudizio di sostanziale irrilevanza delle condotte accertate dal punto di vista disciplinare. Ciò nondimeno, questa Corte ha ritenuto opportuno ulteriormente approfondire il profilo in questione e, dunque, nel corso dell’udienza di discussione, ha sentito su tale specifico punto il direttore di gara, il quale, anche per conto degli assistenti che lo coadiuvavano (uno dei quali posizionato in linea con il punto dove si è sviluppata l’azione), ha confermato di aver seguito l’intera fase dello scontro, ivi incluso il segmento qui in contestazione, aggiungendo di non aver rilevato nelle condotte dei calciatori coinvolti profili di rilievo disciplinare. In ragione delle descritte emergenze istruttorie va, dunque, dichiarata l’inammissibilità della prova tv. A tanto consegue l’accoglimento del reclamo, con l’annullamento della sanzione inflitta e la restituzione della relativa tassa. P.Q.M. La C.G.F. sentito l’Arbitro e visti gli atti del fascicolo, accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona di Verona, dichiara inammissibile la prova tv e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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