COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Polisportiva S. Maria A.S.D., avverso la squalifica per 6 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Mernissi Zaher Reda ( C.U. n. 48 del 6/03/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Polisportiva S. Maria A.S.D., avverso la squalifica per 6 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Mernissi Zaher Reda ( C.U. n. 48 del 6/03/2014). Con rituale e tempestivo gravame la Polisportiva S. Maria A.S.D. adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e riferita al comportamento assunto dal calciatore Mernissi nel corso dell’incontro casalingo disputato in data 2/03/2014 contro la Società Lido di Camaiore. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario causandogli conseguenze tali da abbandonare definitivamente la gara”. L’impugnante, nel ricorso, contesta la sussistenza dell’atteggiamento violento avendo il giocatore, nel tentativo di ripartire in velocità, involontariamente allargato il braccio colpendo fortuitamente l'avversario senza che vi fosse nel gesto alcuna volontà lesiva; si sarebbe trattato di un semplice fallo di giuoco, non connotato da alcuna premeditazione, ed il contatto sarebbe stato assolutamente leggero considerate le limitatissime conseguenze che avrebbero ben consentito all'avversario, dopo pochi minuti, di continuare la gara. La sostituzione, sarebbe infatti frutto non di una indisponibilità fisica del calciatore quanto di una precisa scelta tattica dell'allenatore. Peraltro non vi sarebbe stata ragione alcuna per il Mernissi - che durante il campionato si sarebbe sempre comportato in modo esemplare - di attuare un gesto violento nei confronti dell'avversario non essendosi verificata, all'interno di una gara correttissima, alcuna frizione tra i due atleti per cui la difesa insiste per la riduzione della sanzione irrogata. A parere di questa Commissione il reclamo risulta parzialmente fondato. Non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia colpito volontariamente l'avversario con una “manata” al volto poiché il dato emerge non solo dal rapporto di gara ma anche dai supplementi espressamente richiesti e presenti nel fascicolo. Nel rapporto il D.G. precisa di aver espulso il giocatore: “perché colpiva volontariamente con una manata al volto il giocatore n. 3 della società Lido di Camaiore creandogli un danno fisico” e tale ricostruzione viene confermata dal secondo supplemento (nel primo supplemento il D.G. si era infatti pazientemente limitato a trascrivere quanto contenuto nell'originario rapporto presente in atti senza conferire al collegio alcun elemento aggiuntivo che consentisse di avvalorare o smentire le difese proposte) che attesta sia che il gioco si stava svolgendo in un'altra zona del campo sia che si trattava di una condotta violenta intenzionale Risulta altrettanto innegabile che il contatto abbia cagionato all'avversario delle conseguenze poiché il rapporto precisa che “dopo l'intervento del proprio massaggiatore doveva abbandonare il terreno” e tale elemento integra indubbiamente l'aggravante della fattispecie. L'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede inafatti al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” ovvero alla lettera c) “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Orbene, il D.G. attesta nei suoi atti che la manata è stata data volontariamente e ne precisa le sussistenti conseguenze che però risultano solo indirettamente dalla avvenuta sostituzione senza che vi sia un dato oggettivo direttamente percepito dall'arbitro (ematomi, sanguinamenti, abrasioni ecc.). Pertanto la sostituzione del calciatore appare certamente integrare l'ipotesi aggravata ma, in assenza di ulteriore prova, la condotta non sembra dotata di una particolare lesività che possa giustificare alcun aumento e consente una limitata mitigazione della squalifica con l'applicazione del minimo edittale di cinque giornate. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica da sei a cinque giornate disponendo la restituzione della relativa tassa
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