COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 41 del 26.03.2014 Reclamo dell’U.S.D. CASELLINA avverso la decisione relativa all’esito gara Club Sportivo – Casellina del 15.03.2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 41 del 26.03.2014 Reclamo dell’U.S.D. CASELLINA avverso la decisione relativa all’esito gara Club Sportivo – Casellina del 15.03.2014 Il reclamo della società Casellina USD prende spunto dalla decisione del G.S. Firenze, il quale, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 41 del 26 marzo 2014, accoglieva il reclamo proposto dalla società Club Sportivo applicando, nei confronti della USD Casellina, la perdita della gara disputatasi in data 15 marzo 2014 con il risultato di 0-3, comminando la squalifica per una ulteriore giornata ai calciatori Martini Giorgio e Grassedonio Alessandro dell’USD Casellina e l’inibizione sino al 25.04.2014 al dirigente accompagnatore Sbolci Marco della stessa compagine societaria. Il provvedimento del Giudice Sportivo veniva così motivato: ‘Avverso la regolarità della gara in oggetto propone rituale reclamo la società C.S. Firenze affermando che la società Casellina ha fatto partecipare alla gara i giocatori Martini Giorgio e Grassedonio Alessandro che non ne avrebbero avuto titolo dovendo ancora scontare la giornata di squalifica inflitta loro due gare prima in quanto, la giornata precedente di campionato vedeva la società Casellina opposta alla squadra della società Pol. S. Maria, squadra fuori classifica. In particolare, la società Club sportivo Firenze sostiene, come si evince dalla decisione n. 12 del 17.06.2011 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni, che le squalifiche inflitte non possono essere scontate in partite ove si è opposti a squadre fuori squalifica e pertanto i giocatori in oggetto, avrebbero dovuto scontare la squalifica pendente nella prima gara utile ai fini della classifica, come quella oggetto appunto del presente reclamo. La società Casellina faceva pervenire proprie contro deduzioni affermando che il reclamo sarebbe stato sottoscritto da soggetto non in possesso di potere di firma e rappresentanza della società del Club Sportivo Firenze, chiedendo la conseguente inammissibilità del reclamo. Dagli atti ufficiali depositati presso la FIGC e visionati da questo giudice, Antonio mollica soggetto firmatario del reclamo, risulta effettivamente abilitato alla rappresentanza societaria pertanto il ricorso presentato è ammissibile e degno di essere analizzato nella sostanza.Appurato che i calciatori in oggetto risultavano squalificati come da C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Firenze vi è da stabilire se tale squalifica poteva essere scontata in gara disputata in partita non utile ai fini della classifica.A tal proposito il comma 4 art. 22 C.G.S. recita ‘le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato utile agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali’. Lo scopo di tale norma è quello di garantire il principio fondamentale della afflittività della pena che deve comportare per sua stessa ratio un danno reale al tesserato e/o alla società di appartenenza danno che viene meno nella misura in cui il risultato della gara non incide in alcun modo sulla classifica.A rafforzare tale tesi è intervenuta la sopra citata decisione della Alta Corte di Giustizia Sportiva del coni dove si fa presente che, restando innegabile che anche una partita disputata contro una squadra fuori classifica costituisce una specie di gara ufficiale, non di meno l’interpretazione letterale di quanto affermato dal comma 4 dell’art. 22 del C.G.S. induce a ritenere come non sia sufficiente disputare ‘semplicemente’ una gara ufficiale occorrendo un ulteriore elemento e cioè che la gara ufficiale abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e questo elemento evidentemente non è riscontrabile in una partita giocata contro una squadra fuori classifica.Del resto, afferma ancora l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ‘scontare una squalifica in una gara contro una squadra fuori classifica impone alla squadra ed al calciatore un sacrificio limitato e sproporzionato negativamente rispetto a quello connesso ad una gara contro una squadra ‘in classifica’, tale da potere risultare addirittura decisiva ai fini della classifica finale.Si consideri infine, per altro, che la possibilità per un calciatore di espiare la squalifica contro una squadra fuori classifica potrebbe configurarsi astrattamente come un vantaggio nel momento in cui, un calciatore poco scrupoloso, sapendo di scontare la squalifica in una gara non valida ai fini della classifica, potrebbe essere indotto, in linea astratta, a commettere qualche infrazione utile a favore della propria squadra sapendo di poter scontare la squalifica in una gara irrilevante o addirittura pilotare le squalifiche in modo da poterle scontrare senza arrecare danni alla sua squadra ai fini della classifica P.Q.M. Per quanto sopra, il Giudice Sportivo territoriale, accoglie il reclamo applicando, nei confronti della società Casellina USD, la perdita della gara con il risultato di 0-3, la squalifica per una ulteriore giornata ai calciatori Martini Giorgio e Grassedonio Alessandro della società Casellina USD ed inibisce fino al tutto il 25.04.2014 il signor Sbolci Marco della società Casellina in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale’. Con il proprio ricorso la società Casellina impugna il provvedimento sopra indicato, ribadendo l’eccezione svolta in punto di difetto di legittimazione attiva in capo al soggetto che ha sottoscritto il reclamo della società Club Sportivo Firenze ed evidenziando, nel merito, che la gara oggetto del contendere (disputata con la soc. Pol. S. Maria) deve considerarsi a tutti gli effetti un incontro ufficiale che, seppur indirettamente, ha capacità di incidere sulla classifica. Infatti, rileva la reclamante a titolo esemplificativo che la mancata partecipazione all’incontro avrebbe comportato per la stessa compagine societaria la penalizzazione di un punto in classifica e che gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall’Arbitro nel corso della suddetta gara (ammonizioni e espulsioni) nei confronti dei calciatori producono gli stessi effetti di quelli inflitti in altri incontri. La società, pertanto, insiste con la richiesta di annullamento della decisione impugnata e per il ripristino del risultato acquisito sul campo (3-4), con revoca delle sanzioni inflitte ai calciatori e al dirigente accompagnatore. La società Club Sportivo, seppur ritualmente notiziata mediante invio di raccomandata, non ha resistito in giudizio con controricorso. La Commissione, acquisito il fascicolo di primo grado, così decide. Il reclamo è infondato e pertanto non merita accoglimento. Infondata e totalmente destituita di fondamento appare la ri-proposta eccezione in punto di difetto di legittimazione attiva, atteso che, come correttamente ed opportunamente indicato dal G.S.T., gli atti ufficiali depositati presso la FIGC - quale l’atto di censimento della Società ulteriormente acquisito dal Collegio - confermano la titolarità del potere di firma e rappresentanza della società Club Sportivo Firenze in capo al soggetto firmatario del ricorso, sig. Antonio Mollica (v. atto di censimento). Nel merito, la decisione del Giudice di prime cure risulta corretta e non affetta da vizi di logicità e/o di motivazione. Il Giudice Sportivo ha correttamente indicato i motivi per i quali il reclamo proposto dalla società Club Sportivo Firenze meritava accoglimento, spiegando ed evidenziando il principio sancito dalla normativa federale (art. 22 C.G.S.), secondo cui le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato utile agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali. Non minore considerazione merita, inoltre, quanto statuito dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni con la richiamata decisione n. 12 del 17 giungo 2011, la quale ponendo l’attenzione sul concetto di ‘risultato utile ai fini della classifica’ circoscrive esclusivamente a queste gare l’effetto estintivo delle sanzioni comminate a carico dei tesserati, non potendo invero ritenersi accoglibile, sia in linea logica che in linea interpretativa, la tesi sostenuta dall’odierna ricorrente secondo cui anche lo svolgimento e la partecipazione a gare con squadre ‘fuori classifica’ produca i richiamati effetti estintivi, mancando appunto quell’elemento ulteriore individuato dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza sportiva del ‘risultato utile ai fini della classifica’. La reclamante evidentemente confonde il richiamato concetto con gli effetti prodotti dalle sanzioni comminate che, come noto, ineriscono strettamente sul piano disciplinare non producendo alcun effetto, né risultato, utile ai fini della classifica. Sotto questa prospettiva, pertanto, irrilevanti e non pertinenti appaiono le circostanze enunciate a titolo esemplificativo dalla reclamante poiché, come detto, circostanze che ineriscono esclusivamente sul piano disciplinare. L’impianto logico e le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo a sostegno del provvedimento impugnato devono, in quanto pienamente condivise, essere confermate da quest’Organo Giudicante, con conseguente rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. Del pari, anche per quanto attiene l'impugnativa delle singole sanzioni comminate ai tesserati, il Collegio rileva, da una parte, l’inammissibilità della richiesta di revisione della squalifica comminata al Martini e al Grassedonio, in quanto provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 46 C.G.S. (essendo state inflitte nella misura minima di 1(una) giornata); dall'altra, la congruità della sanzione comminata al dirigente accompagnatore Sbolci, in ragione dei parametri seguiti e applicati da questa Corte nei casi di specie. P.Q.M. la C.D.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla società Casellina USD, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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