COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD PAPIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARTINEA 2013 – PAPIANO DISPUTATA A S. ENEA IL 16.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00 E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE VIRZI ALESSANDRO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD PAPIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARTINEA 2013 - PAPIANO DISPUTATA A S. ENEA IL 16.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00 E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE VIRZI ALESSANDRO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ACD Papiano, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara nonché dal referto è risultato confermato che il calcio inferto dal calciatore Virzi al dirigente avversario rappresenta una evidente reazione al comportamento posto precedentemente in essere dal dirigente stesso, il quale entrava all’interno del terreno di gioco colpendo il Virzi con un pugno al collo. Considerata la grave provocazione subita, si ritiene conseguentemente equo ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore. Si ritiene parimenti equo ridurre a 300,00 €. l’ammenda nei confronti della società per il lancio della bottiglia all’interno del terreno di gioco da parte della tifoseria ospite. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda alla società reclamante ad €. 300,00 e la squalifica al calciatore Virzi Alessandro a due giornate effettive di gara.. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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