COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Squalifica fino al 31/10/2014 giocatore Ambrosini Giovanni – Campionato Juniores Regionale di Calcio a Cinque
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 09.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 19/3/2014 – Squalifica fino al
31/10/2014 giocatore Ambrosini Giovanni – Campionato Juniores Regionale di Calcio a Cinque
La Società A.S.D. Futsal Cornedo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 61 del 19/3/2014 con la quale infliggeva la squalifica fino al 31/10/2014 a carico del calciatore Ambrosini Giovanni perché :”a fine gara, dopo il saluto finale, tentava di colpire con uno schiaffo
il secondo arbitro non riuscendo nell'intento ma solo sfiorandolo accompagnando il tutto con una frase irriguardosa nei confronti dello stesso (tentativo di aggressione e per effettività della sanzione).” La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Futsal Cornedo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente insieme al giocatore assistito dal genitore esercente la potestà parentale; sentito altresì, per le vie brevi, l’arbitro il quale ha chiarito la vicenda, precisando che il gesto del calciatore non aveva alcuna connotazione di violenza nei confronti degli arbitri, ma si è tradotto in un gesto plateale di stizza per l’esito della gara, accompagnato da protesta. per tali motivi la Commissione, alla luce dei chiarimenti resi dal direttore di gara e della corretta ricostruzione del fatto, ritiene necessario rideterminare la sanzione riducendola significativamente, ma tenendo conto del necessario principio di afflittività della sanzione stessa : conseguentemente stabilisce di applicare a carico del giocatore Ambrosini la sanzione di 4 giornate di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Futsal Cornedo;
- di ridurre a quattro giornate effettive di gara la squalifica a carico del giocatore Ambrosini Giovanni.
Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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