COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Del Pio Luogo Mattia Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Nadal Alessandro Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Marcuzzo Andrea Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Fiorin Matteo Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Dal Molin Nicholas Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Vidotto Renato Dirigente accompagnatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Modolo Luca Dirigente accompagnatore Gruppo Fassina Calcio A 5 della Società Gruppo Fassina Calcio A 5

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Del Pio Luogo Mattia Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Nadal Alessandro Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Marcuzzo Andrea Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Fiorin Matteo Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Dal Molin Nicholas Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Vidotto Renato Dirigente accompagnatore Gruppo Fassina Calcio A 5 del Sig. Modolo Luca Dirigente accompagnatore Gruppo Fassina Calcio A 5 della Società Gruppo Fassina Calcio A 5 Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/3/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : I Calciatori Mattia DEL PIO LUOGO e Andrea MARCUZZO – Gruppo Fassina Calcio a 5 “per rispondere della violazione di cui all’art. n. 1, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/14 n. 13 partite ciascuno nel Campionato Veneto Juniores Regionale di Calcio a Cinque, nelle file della Società Gruppo Fassina in posizione irregolare in quanto non tesserati per detta squadra”; Il Calciatore Alessandro NADAL – Gruppo Fassina Calcio a 5 “per rispondere della violazione di cui all’art. n. 1, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/14 n. 8 partite nel Campionato Veneto Juniores Regionale di Calcio a Cinque, nelle file della Società Gruppo Fassina in posizione irregolare in quanto non tesserato per detta squadra”; Il Calciatore Matteo FIORIN – Gruppo Fassina Calcio a 5 “per rispondere della violazione di cui all’art. n. 1, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/14 n. 9 partite nel Campionato Veneto Juniores Regionale di Calcio a Cinque, nelle file della Società Gruppo Fassina in posizione irregolare in quanto non tesserato per detta squadra”; Il Calciatore Nicholas DAL MOLIN – Gruppo Fassina Calcio a 5 “per rispondere della violazione di cui all’art. n. 1, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/14 n. 5 partite nel Campionato Veneto Juniores Regionale di Calcio a Cinque, nelle file della Società Gruppo Fassina in posizione irregolare in quanto non tesserato per detta squadra”; Il Dirigente accompagnatore Renato VIDOTTO – Gruppo Fassina Calcio a 5 “per rispondere della violazione di cui all’art. n. 1, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver Sottoscritto nella stagione sportiva 2013/14 le distinte di n. 12 partite valevoli per il Campionato Veneto Juniores Regionale di Calcio a Cinque, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza , giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Fiorin Matteo, Del Pio Luogo Mattia, Nadal Alessandro, Dal Molin Nicholas e Marcuzzo Andrea non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”; Il Dirigente accompagnatore Luca MODOLO – Gruppo Fassina Calcio a 5 “per rispondere della violazione di cui all’art. n. 1, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver Sottoscritto nella stagione sportiva 2013/14 la distinta di di una partita valevole per il Campionato Veneto Juniores Regionale di Calcio a Cinque, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza , giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Fiorin Matteo, Del Pio Luogo Mattia, Nadal Alessandro, Dal Molin Nicholas e Marcuzzo Andrea non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”; La Società Gruppo FASSINA Calcio A 5 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 4 C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza dell’8/4/2014. Nell’udienza dell’8/4/2014 sono risultati assenti, pur essendo ritualmente e tempestivamente convocati: Il Sig. Del Pio Luogo Mattia Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 Il Sig. Nadal Alessandro Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 Il Sig. Marcuzzo Andrea Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 Il Sig. Fiorin Matteo Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 Il Sig. Dal Molin Nicholas Calciatore Gruppo Fassina Calcio A 5 Il Sig. Vidotto Renato Dirigente accompagnatore Gruppo Fassina Calcio A 5 Il Sig. Modolo Luca Dirigente accompagnatore Gruppo Fassina Calcio A 5 la Società Gruppo Fassina Calcio A 5. Presente Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.. Il Rappresentante della Procura ha quindi illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e propone l’applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei seguenti tesserati della Società Gruppo Fassina Calcio A5 : ‐ a carico del Sig. Del Pio Luogo Mattia Calciatore : due giornate di squalifica ‐ a carico del Sig. Nadal Alessandro Calciatore : una giornata di squalifica ‐ a carico del Sig. Marcuzzo Andrea Calciatore : due giornate di squalifica ‐ a carico del Sig. Fiorin Matteo Calciatore : una giornata di squalifica ‐ a carico del Sig. Dal Molin Nicholas Calciatore : una giornata di squalifica ‐ a carico del Sig. Vidotto Renato Dirigente : 2 mesi di inibizione ‐ a carico del Sig. Modolo Luca Dirigente : 15 giorni di inibizione ‐ a carico del Gruppo Fassina Calcio A 5 : a) 2 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo Campionato Juniores Regionale di Calcio a Cinque 2014/2015; b) ammenda di € 400,00.= La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste formulate dalla Procura Federale F.I.G.C., ritenute congrue le stesse in relazione alla fattispecie esaminata, delibera di confermare l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra indicati a carico di ciascun soggetto deferito.
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