COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Pesci Andrea Calciatore A.S.D. Pol. Stientese della Società A.S.D. Pol. Stientese

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Pesci Andrea Calciatore A.S.D. Pol. Stientese della Società A.S.D. Pol. Stientese Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/3/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Andrea PESCI – Giocatore ASD Pol. Stientese “per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver presentato denuncia-querela nei confronti di altro soggetto tesserato, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad adire le vie legali, così come dettagliatamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.; la Società ASD POL. STIENTESE per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta violativa ascritta al predetto suo tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza dell’8/4/2014. Nell’udienza dell’8/4/2014 sono risultati presenti : il Sig. Pesci Andrea Calciatore A.S.D. Pol. Stientese la Società A.S.D. Pol. Stientese, rappresentata dal Presidente Sig. Zanella assistiti dal Dott. Enrico Ferrarese Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione dell’8/4/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. Pesci Andrea Calciatore Pol. Stientese: 25 giorni di squalifica (sino al 4/5/2014) a carico dell’A.S.D. Pol. Stientese ammenda di € 200.00.‐ La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Pesci Andrea Calciatore Pol. Stientese: 25 giorni di squalifica (sino al 4/5/2014) a carico dell’A.S.D. Pol. Stientese ammenda di € 200.00.‐
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