. F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Antonio CORRADINO / ASD BOJANO CALCIO (171/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
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F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Antonio CORRADINO / ASD BOJANO CALCIO
(171/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
L'avvocato dell'allenatore dilettante signor Antonio Corradino, con ricorso del 17 giugno 2013,
regolarmente sottoscritto dal tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. Bojano Calcio partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Molise nella stagione sportiva 2012/2013.
Nel ricorso il legale del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 23 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di €
9.000,00 (novemila/00) da erogarsi in nove rate da € 1.000,00 (mille/00) all'ultimo giorno dei mesi che vanno da agosto 2012 ad aprile 2013.
Con il reclamo in esame, il legale del signor Antonio Corradino, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bojano Calcio di corrispondere al suo assistito l’importo di €7.000,00
(settemila/00) avendo ricevuto esclusivamente € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli interessi di mora alla svalutazione monetaria ed alle spese legali.
La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con
Raccomandata A.R. del 7 ottobre 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perche detta comunicazione scritta non a stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio a stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura avvisato 16/10/13 compiuta giacenza al mittente
Il Comitato Regionale Molise della LND, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del
Collegio Arbitrale, con lettera del 22 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto
regolarmente depositato in data 24 agosto 2012.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bojano Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D.
Bojano Calcio dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società,ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e
PQM
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bojano Calcio di
corrispondere all'allenatore signor Antonio Corradino la complessiva comma di € 7.110,00
(settemilacentodieci/00) relativa quanto ad € 7.000,00 (settemila/00) al saldo di quanto dovutogli
per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 110,00 (centodieci/00) per interessi equitativamente
calcolati.
L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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