F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Daniele SIMEONI / IMOLESE CALCIO 1919 SSD a ri (28/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Daniele SIMEONI / IMOLESE CALCIO 1919 SSD a ri (28/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 16 luglio 2012 l’allenatore professionista di seconda categoria Daniele Simeoni, rappresentato ufficialmente ad assisterlo e difenderlo dall'Avv. Enrico Crocetti Bernardi in virtù di espresso mandato, inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società Imolese Calcio 1919, partecipante at campionato di Eccellenza del C.R. Emilia Romagna, affinché gli venga riconosciuta la somma di €.13.800,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 luglio 2011 e depositato presso il competente Comitato Regionale Emilia Romagna il 23 aprile 2012, oltre gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria. Net contratto sottoscritto dalle parti, presentato in allegato alla vertenza, si conviene che la società, nell'assumere I'allenatore Daniele Simeoni quale tecnico responsabile di tutte le squadre della medesima, si impegna a riconoscergli la somma di € 23.000,00 a titolo di compenso globale annuo. Di tale cifra il reclamante dichiara di aver percepito solamente alcuni acconti e precisamente: €.2.300,00 in data 22 settembre 2011, €.750,00 in data 28 ottobre 2011, €.3.850,00 in data 20 dicembre 2011 ed €.2.300,00 in data 5 marzo 2012 per un totale complessivo di €.9.200,00. Con raccomandata del 15 maggio 2012 il tecnico, tramite I'Avv. Crocetti, faceva richiesta alla società Imolese Calcio 1919, a saldo delle sue spettanze maturate, la somma di €.13.800,00 cosa non ottenuta. Chiede infine,se il Collegio lo riterrà opportuno, di essere ascoltato personalmente assieme at suo legale per una udienza di discussione del caso. Al ricorso, oltre la ricevuta delta raccomandata attestante 1'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegata copia del contratto economico stipulato con la Imolese Calcio 1919 e copia della raccomandata inviata dall'Avv.Crocetti alla medesima con richiesta di saldo. Con raccomandata del 22 ottobre 2012 il Segretario del Collegio invita la società Imolese Calcio 1919 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni at ricorso ed il tecnico Simeoni ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. La società convenuta, a firma del proprio rappresentante legale Avv. Lorenza Ortolani, con nota del 2 novembre 2012 scrive at Collegio Arbitrate le proprie controdeduzioni. Pur confermando 1'esistenza del contratto economico stipulato con il signor Daniele Simeoni,ne contesta la data di sottoscrizione riportata in calce al medesimo. Dichiara infatti che nell'accordo sottoscritto dalle parti I'incarico di tecnico responsabile di tutte le squadre della società Imolese Calcio 1919 era stato conferito all'allenatore Simeoni dalla data del I luglio 2011 fino al 30 giugno 2012 e che invece net documento contrattuale trasmesso dal medesimo viene riportata in calce quella del 23 aprile 2012,data errata e non veritiera e non conforme alla reale data di redazione dell'atto. Continua poi il suo scritto facendo presente che: - net mese di dicembre 2011 il signor Simeoni interrompeva I'incarico precedentemente assunto cessando cos! ogni rapporto di prestazione,rapporto già in precedenza viziato da inadempimenti dello stesso per negligenza,imperizia ed omissioni; - ii signor Simeoni pur investito di incarico di responsabile tecnico di tutte le squadre ha seguito nel periodo luglio-dicembre 2011 esclusivamente la prima squadra militante nel campionato di Eccellenza, trascurando il Settore Giovanile, e anche tale prestazione in favore delta prima squadra e stata resa in via parziale avendo il tecnico abbandonato il proprio incarico senza spiegazione alcuna; - risulta che il signor Simeoni interrotto I'incarico con la Imolese Calcio 1919 abbia svolto prestazioni professionali per altre società concorrenti. Per quanto sopra esposto nessun addebito può essere attribuito alla Imolese Calcio 1919 poiché, come dichiarato dallo stesso reclamante tramite il suo avvocato nella missiva del 15 maggio 2012 inviata alla società,lo stesso Simeoni conferma di aver ricevuto la somma di €.9.200,00 e che tale importo pare addirittura sproporzionato e corrisposto in eccesso in base alla prestazione da lui fornita. Si chiede pertanto che questo Collegio Arbitrale voglia rigettare il ricorso del signor Simeoni in quanto infondato ed in via riconvenzionale condannare il medesimo al risarcimento in favore della società resistente per i1 danno di inadempienza contrattuale. In via istruttoria vengono anche indicati alcuni tesserati per la società informati sui fatti. In allegato vengono prodotti: - copia del contratto riportante la stessa data di quello presentato dal Simeoni - copia della raccomandata dell'Avv.Crocetti datata 15 maggio 2012 - copia della missiva dell'Avv.Cenni, altro legale nominato dalla società, in risposta allo scritto del 15 maggio 2012 dove vengono esposte le ragioni riportate oggi nelle controdeduzioni dall'Avv.Ortolani, con l'auspicio di un riscontro diretto per un'eventuale bonaria definizione della vicenda - copia della vertenza - "prospetto stipendi" con riportate cifre e date degli acconti versati al Simeoni dalla Imolese Calcio 1919 e controfirmati dal tecnico - copia della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte. In data 6 novembre 2012 1'Avv. Enrico Crocetti a nome del ricorrente Daniele Simeoni scrive al Collegio in risposta alle controdeduzioni della società. Dichiara che i rilievi mossi dalla controparte risultano pretestuosi e strumentali oltre che indimostrati ed infondati per la semplice ragione che la società sportiva non ha mai contestato al Simeoni i presunti inadempimenti di negligenza,imperizia e omissioni,ne l'abbandono del proprio incarico senza spiegazioni,ne tanto meno l'aver svolto prestazioni professionali a beneficio di altre società, se non con raccomandata inviata dall'Avv.Cenni in data 25 maggio 2012 ben oltre 5 mesi dalla data del suo presunto abbandono dell'incarico e con l'invito ad una soluzione bonaria della vicenda. Riporta poi le normative dell'Art.45 del Regolamento della L.N.D. in merito a provvedimenti disciplinari e doveri a cui a tenuto un allenatore e alle formalità la cui inosservanza a motivo di nullity degli stessi provvedimenti. Da tali Norme si deduce che le gravi inadempienze lamentate dalla società dovevano essere presentate agli Organi competenti, cosi come I'abbandono del tecnico dalle sue funzioni e le sue presunte prestazioni per altre società. Nulla di tutto cio a stato promosso e successivamente allegato nelle controdeduzioni dalla controparte poiché nessuna mancanza poteva essere mossa nei confronts del signor Simeoni in quanto lo stesso ha adempiuto con diligenza e professionalità al suo incarico fino al termine del contratto, prova ne a che la stessa società,contrariamente alle dichiarazioni di un suo abbandono nel dicembre 2011,gli ha corrisposto un rateo di €.2.3.00,00 in data 5 marzo 2012 . Pertanto per tali affermazioni false e lesive rivolte alla professionalità del Simeoni la società verrà chiamata a risponderne nelle opportune sedi civilistiche e penalistiche. In conclusione si chiede al Collegio Arbitrale di voler respingere quanto prodotto dalla controparte e obbligare la società Imolese Calcio 1919 al pagamento a favore del tecnico Simeone di quanto da lui richiesto a saldo del contratto. Si chiede altresì di dichiarare inammissibili i testimoni citati dalla società perche tesserati della medesima e pertanto portatori di un interesse di parte. Facendo seguito alle argomentazioni esposte dall'Avv.Crocetti nella sua del 6 novembre 2012, l'Avv.Ortolani nell'interesse della società Imolese Calcio 1919 rappresentata, in data 13 novembre 2012, invia al Collegio Arbitrale ulteriori osservazioni. Nel suo scritto contesta tutto quanto riportato dal Simeoni in quanto palesemente infondato e non conforme al reale svolgimento dei fatti. Ribadisce quanto già riportato nelle precedenti controdeduzioni sull'operato poco professionale dell'allenatore cosi come la sua spontanea interruzione del rapporto con la società, fatto comprovato anche da numerose interviste rilasciate alla stampa. Specifica che i1 rateo del 5 marzo 2012 versato al Simeoni si riferiva al corrispettivo del mese di novembre 2011 come del resto attestano le quietanze in atti oggi depositate. Conclude affermando che a seguito dello spontaneo e volontario allontanamento del tecnico, con conseguente pacifica e normale cessazione di ogni rapporto, la società non avesse ritenuto opportuno avanzare contestazioni o rilievo alcuno nei suoi riguardi. Chiede infine al Collegio di poter ammettere, in via di discussione, l'assunzione dei testi già indicati e del signor Venturi in quanto persone informate sui fatti. In allegato vengono prodotte: copia del contratto,copia del prospetto stipendi,copia di ricevuta rilasciata alla società dal Simeoni dove viene fatta richiesta di un rimborso forfetario per prestazioni fornite nel novembre 2011 pari ad una cifra di €.2.300,00,copia di ricevuta postale di invio della pratica alla controparte. In data 16 novembre 2012 L'Avv.Crocetti contesta la memoria inviata dalla società e ne chiede l'inammissibilita in quanto irrituale e non autorizzata dal Collegio Arbitrale il quale, nell'invitare le parti a presentare le proprie controdeduzioni e le successive eventuali osservazioni, sancisce un termine di otto giorni dal ricevimento della comunicazione. Con tale affermazione il Collegio autorizzava unicamente un atto di replica ad entrambe le parti nei termini stabiliti. Per tale motivo chiede la non ammissibilità della ulteriore documentazione prodotta dalla Imolese Calcio 1919 in data 13 novembre 2012. In risposta a tale richiesta l'Avv.Ortolani a nome della società il 26 novembre 2012 invia al Collegio Arbitrale un proprio scritto contestando quanto proposto dalla controparte poiché la memoria difensiva spedita il 13 novembre 2012 si e resa necessaria in conseguenza delle dichiarazioni riportate dal Simeoni e giudicate infondate e non veritiere. A tale proposito allega un articolo di stampa locale dove lo stesso tecnico dichiara di aver cessato il suo incarico nei mesi novembre-dicembre 2011, in evidente contrasto a quanto riportato nelle sue argomentazioni precedenti dove asseriva di aver svolto le sue mansioni per tutto l'arco della stagione. 11 29 novembre 2012 l'Avv. Crocetti ribadisce al Collegio la richiesta di inammissibilita di quanto prodotto dalla società Imolese Calcio 1919 con le sue ultime osservazioni del 26 novembre 2012 non accettando il contraddittorio in quanto eventuali repliche sono solo ed unicamente quelle autorizzate dal Collegio Giudicante. Il Segretario del Collegio in data 27 novembre 2012 richiede al Comitato Regionale Emilia Romagna l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo parere positivo e copia del medesimo. II Collegio Arbitrale, esaminate le documentazioni pervenute, ritiene di convocare le parti. Tale decisione per fare chiarezza sulla effettiva durata dell'attività prestata dal Simeoni alla società Imolese Calcio 1919, su alcuni aspetti del contratto stipulato fra e la parti e sulle date su esso riportate. Viene quindi dato mandato al Segretario del Collegio Arbitrale d'invitare il Presidente della società Imolese Calcio 1919 ed il tecnico Daniele Simeoni a presentarsi di persona a questo Collegio in data da destinarsi. A seguito dell'invito del Collegio Arbitrale la mattina dell'undici gennaio 2014 si sono presentati negli uffici della FIGC di via G.Allegri 14 in Roma, sede del Collegio, sia il presidente della società Imolese Calcio 1919 signor Spagnoli Lorenzo accompagnato dal proprio legale Avv. Cenni il quale e chiamato in tale circostanza a sostituire, con esibita delega, l'avvocato ufficiale alla presentazione del ricorso Avv.Lorenza Ortolani, che la controparte nella persona dell'allenatore signor Daniele Simeoni con il proprio difensore legale nominato in sostituzione dell'assente Avv. Enrico Crocetti. Le parti interrogate sui fatti hanno dichiarato: Società Imolese Calcio 1919. Il presidente della società signor Spagnoli Lorenzo introducendo la questione ha ammesso di non essere perfettamente al corrente della situazione creatasi fra società ed il signor Simeoni in quanto nella stagione in questione 2011/2012 svolgeva attività di calciatore capitano della prima squadra e che solo al termine di quest'ultima ha assunto la carica di presidente. Conferma tuttavia che il Simeoni dal dicembre 2011 aveva diradato le sue presenze con la prima squadra fino all'abbandono del ruolo fino allora svolto. Non a in grado di confermare se la società dopo le ripetute assenze ingiustificate del tecnico abbia provveduto ad inviargli contestazioni o richiami scritti per tale comportamento e successivamente deferirlo al Settore Tecnico. Precisa che la qualifica del tecnico in quella stagione era di Direttore Tecnico di tutte le squadre. Quanto a spiegazioni richieste dal Collegio in merito al contratto stipulato fra società e tecnico in data 1 luglio 2011 e successivamente depositato presso il Comitato solo dopo diversi mesi e precisamente il 23 aprile 2012 dichiara che tale documento a stato sottoscritto prima del suo incarico ufficiale presso la società Imolese Calcio 1919 e pertanto di non essere stato presente al momento del fatto. Aggiunge tuttavia che da informazioni ricevute tale atto sarebbe stato sottoscritto da persone sfornite dei necessari poteri. 11 presidente a conclusione dell'audizione precisa che attualmente il ricorrente, dopo aver fatto richiesta ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società che si a opposta allo stesso, si e rivolto alla Magistratura Ordinaria in merito al pagamento di un altro contratto stipulato con la medesima in quello stesso periodo,ma con riferimento alla successiva stagione sportiva 2012/2013. 11 tecnico. L'allenatore Simeoni interrogato sui fatti dichiara che non risponde al vero quanto affermato dalla società,ovvero che il suo rapporto di collaborazione sarebbe cessato nel dicembre 2011. A tale proposito produce due note di accredito rilasciate dalla medesima a suo nome di cui la prima datata 15 gennaio 2012 per la gara Imolese/Castellarano e l'altra per la partita Imolese/Forli del 25 gennaio 2012. In entrambi i documenti viene citato il suo nominativo e lo specifico ruolo da lui ricoperto in seno alla società. Dichiara di aver sempre svolto normalmente e senza interruzioni il suo ruolo e le relative funzioni fino alla conclusione della stagione calcistica e che in tale periodo nessuno lo ha mai diffidato a presentarsi al campo. Precisa pero che alcune attività gli furono inibite dopo il mese di dicembre, determinando un ridimensionamento dei ruoli di sua competenza, ma che lui rimase comunque a disposizione dell'Imolese Calcio 1919 ritenendo fondata e indispensabile la sua presenza. In data 2 febbraio 2014 perviene al Collegio Arbitrale un documento nel quale il legale della Imolese Calcio 1919 l'Avv. Lorenza Ortolani dichiara che a seguito dell'audizione avvenuta presso gli uffici della FIGC non sono state raggiunte intese di risolvere pacificamente la controversia in quanto la controparte persiste in ogni propria richiesta. Comunica che il signor Simeoni manifesta volonty di richiedere emolumenti indebiti per la sua attività di consulenza professionale riferita alle stagioni 2011-2012,2012-2013 e 2013-2014. Di fronte a tali infondate richieste la Imolese Calcio 1919 riconferma in toto quanto già prodotto e in modo particolare che il rapporto con il signor Simeoni ebbe a cessare nel mese di dicembre 2011. In riferimento agli accrediti agli accessi agli stadi forniti al signor Simeoni si segnala che per prassi e cortesia la società a solita soddisfare tale richiesta a soggetti che in passato abbiano svolto collaborazioni con il club. 11 Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti e delle dichiarazioni della parti rilasciate durante la loro audizione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Dalle documentazioni presentate ed in particolar modo dalla audizione delle parti si a potuto constatare che effettivamente il Simeoni ha rispettato i termini dell'accordo economico collaborando con la società per tutta la durata della stagione agonistica 2011/2012 restando comunque a disposizione della Società(che nulla ha provato in senso contrario),sebbene sotto forme diverse dal ruolo stabilito inizialmente ma con il pieno consenso di quest'ultima e che pertanto quanto stabilito nel contratto gli deve essere riconosciuto. La società infatti non ha presentato al Collegio,sia nelle controdeduzioni che nell'audizione dell' 11 gennaio 2014, nessun documento inviato al Simeoni di richiamo al rispetto dei suoi impegni o dove venga evidenziato l'abbandono del tecnico nel mese di dicembre 2011, ne tanto meno alcuna denuncia di tale comportamento a stata inoltrata agli Organi Federali competenti. Anche nell'articolo di stampa prodotto dalla medesima nelle controdeduzioni non vengono riportate frasi di dimissioni del tecnico ma soltanto sue lamentele per un progetto iniziale non rispettato, cos! come priva di fondamento per mancanza di ogni tangibile prova risulta 1'accusa a suo carico di aver prestato la sua opera per altra società. Di nessuna importanza la circostanza che il versamento fatto al tecnico net mese di marzo 2012 sia riconducibile al saldo del mese di novembre 2011. Nessun provvedimento può essere inoltre inflitto al Simeoni per il fatto di aver provveduto a depositare l'accordo sottoscritto a luglio 2011 solamente nell'aprile 2012 poiché esente da tale obbligo in quanto tesserato con qualifica diversa da tecnico della prima squadra. Permane tuttavia, sia per la società che per l'allenatore,la violazione delle vigenti Norme per avere sottoscritto un contratto biennale (coca non consentita nei dilettanti) e di aver inoltre portato controversia di tale accordo al giudizio delta magistratura ordinaria. PQM Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e obbliga la società Imolese Calcio 1919 al pagamento a favore dell'allenatore Daniele Simeoni della somma di €.13.800,00 a saldo dell'accordo economico e di € 300,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €.14.100,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Si decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale in merito alla violazione delle Norme che regolano la durata degli accordi economici nella categoria dilettanti. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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