F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA:all. Piero GRANATA / ASD CERTOSA MARCIGNAGO (161/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA:all. Piero GRANATA / ASD CERTOSA MARCIGNAGO
(161/23)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
In data 6 giugno 2013 l'allenatore dilettante Piero Granata presenta ricorso a questo Collegio
Arbitrate contro la società A.S.D. Certosa Marcignago affinché gli venga riconosciuta la somma di €.1.500,00 a saldo di 6 rate da €.250,00 cadauna pattuite con accordo verbale con la medesima al momento della sua assunzione ad allenatore delta squadra Allievi Regionali B.
Dichiara di aver percepito solamente €.500,00 di cui allega assegno in fotocopia, relativi ai ratei di settembre e ottobre e che nonostante sollecito scritto la società non ha provveduto al saldo delle rimanenti rate di novembre,dicembre,gennaio,febbraio,marzo,aprile.
Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria.
Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante 1'invio della presente vertenza alla
controparte, viene allegata copia delta lettera di sollecito al saldo di quanto a lui dovuto inviata alla società, copia della lettera di preso atto suo esonero,copia di una distinta gara datata 16 settembre 2012 nella quale viene indicato il suo nominativo come tecnico della squadra Allievi Regionali B. Al ricevimento della raccomandata spedita dal tecnico Piero Granata il presidente della A.S.D. Certosa Marcignago in data 30 giugno 2013 scrive al Collegio Arbitrale fornendo le proprie
osservazioni. Dichiara che il signor Granata era stato interpellato per la conduzione della squadra Allievi Regionali B e successivamente era stato stabilito un accordo economico verbale fra le parti nel quale veniva riconosciuto al tecnico solamente un premio a fine campionato se la squadra averse raggiunto la salvezza oltre ad un piccolo contributo per le sue spese di viaggio.
In seguito poiché i risultati ottenuti dalla squadra non andavano bene a stato deciso, dopo alcuni mesi e di comune accordo, di passare l'incarico ad altra persona con la speranza di avere risultati positivi per raggiungere la salvezza. ( coca che purtroppo non a avvenuta.)
Nonostante tutte le difficoltà economiche della società lo scrivente ha voluto, di sua iniziativa personale, rimborsare con assegno di €.500,00 le eventuali spese che il tecnico avrebbe dovuto sostenere per l'intero anno agonistico.
Per i motivi sopra esposti il presidente termina confermando l'inesistenza di alcun debito nei
confronti del signor Granata in quanto la cifra di €.500,00 deve essere considerata piu che
sufficiente a soddisfare le sue pretese.
In data 14 ottobre 2013 il Segretario del Collegio informa la società A.S.D. Certosa Marcignago
che la nota spedita al Collegio il 2 luglio 2013, non risulta essere stata inviata all'allenatore Piero Granata. Invita pertanto a provvederne l'invio rimettendo copia della ricevuta della relativa
raccomandata al Collegio stesso.
La società convenuta in risposta a quanto richiesto fa pervenire al Collegio Arbitrale uno scritto attestante l'avvenuto invio alla controparte della proprie osservazioni accludendo copia della ricevuta.
Il Segretario del Collegio il 16 ottobre 2013 richiede al competente Comitato Regionale Lombardia l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone parere negativo.
11 Collegio presa visione degli atti pervenuti decide di non accogliere il reclamo dell'allenatore Piero Granata in considerazione del fatto che le sue richieste non Sono avallate da documentazione scritta ma solamente da accordo verbale.
PQM
11 Collegio Arbitrale rigetta i1 ricorso. La presente delibera a inappellabile.
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