F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Mario MINUT / ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE (162/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Mario MINUT / ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE (162/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 6 giugno 2013 l'allenatore dilettante signor Mario Minut fa presente di aver prestato la propria attività di allenatore per la A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012. Nel ricorso ii tecnico chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle di corrispondergli per l'attività di responsabile di tutto il Settore giovanile della squadra Esordienti sia per la stagione sportiva 2010/2011 e sia per quella 2011/2012 l'importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) cosi determinato: € 2.000,00 (duemila/00) per rate non corrisposte nella stagione sportiva 2010/2011 a fronte di un accordo economico sottoscritto dalle parti il 1° luglio 2010 per complessivi € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); ®€ 4.000,00 (quattromila/00) per rate non corrisposte nella stagione sportiva 2011/2012 a fronte di un accordo economico sottoscritto dalle parti in data 1° luglio 2011 per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00); alla predetta cifra complessiva ('allenatore richiede che vadano aggiunti gli interessi di mora e la svalutazione monetaria. Con raccomandata del 18 giugno 2013 il Presidente della A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle contro deducendo a quanto richiesto dal signor Minut precisava: • che effettivamente per la stagione sportiva 2010/2011 spettavano all'allenatore € 2.000,00 (duemila/00); ® che in effetti per la stagione sportiva 2011/2012 all'allenatore sarebbero spettati € 4.000,00 (quattromila/00) " se egli non avesse dato le dimissioni il giorno 20 novembre 2011 come risulta dal documento allegato, in base a cio al sig. Minut spetterebbero esclusivamente le quote per il tempo da lui dedicato alla nostra società cioé circa € 1.600,00 (milleseicento/00)"; m che dagli importi sopra ammessi devono essere detratti "€ 600,00 di use telefono cellulare attualmente ancora in possesso del sig. Minut", oltre ad altri € 400,00 per aver fatto multare la società avendo mandato in panchina un allenatore senza patentino; • che la società ha tentato inutilmente di mettersi in contatto con l'allenatore "onde potere raggiungere un accordo ragionevole, ma egli si a negato, rifiutandosi di rispondere" La società conclude proponendo una transazione al sig. Minut nei seguenti termini: € 2.000,00 per quanto dovutogli per l’attività svolta nella stagione sportiva 2010/2011 ed € 1.600,00 per la stagione sportiva 2011/2012 per il periodo in cui ha prestato la sua attività sottratto il costo del telefonino. I complessivi € 2.600,00 dovrebbero essere erogati in tre rate. Alla raccomandata viene allegata varia documentazione poco probante oltre alla lettera di dimissioni dell'allenatore. L'allenatore ha accusato ricevuta della raccomandata della società ribadendo quanto esposto nel ricorso e dichiarandosi disponibile a ribadire verbalmente su quanto viene accusato dalla società. Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 18 ottobre successivo dichiara di non essere in possesso di alcun documento avendo la società provveduto al tesseramento del tecnico direttamente presso il Settore Tecnico considerato che per gli allenatori degli Juniores e degli allievi non a obbligatorio il deposito dell'accordo economico. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che: la parte del ricorso proposto concernente la richiesta economica (€ 2.000,00) relativa alla stagione sportiva 2010/2011 diritto peraltro riconosciuto anche dalla società, non può pero essere presa in considerazione da questo Collegio in quanto la domanda non a stata proposta con la necessaria tempestività e cioé prima della scadenza del termine perentorio corrispondente al completamento della stagione sportiva successiva a quella per cui si propone 1'azione inerente le rivendicazioni ed i diritti di natura economica che nel caso in esame corrispondeva al 30 giugno 2012; ®la richiesta economica per la stagione sportiva 2011/2012, sino al giorno delle dimissioni (20 novembre 2011) può essere individuato esclusivamente dividendo il premio annuo per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi in cui l'allenatore ha prestato la propria attività. Per effettuare detta operazione occorre pero prendere come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza che all'epoca risulta essere di € 2.500,00, cosi come stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 201 del 22 maggio 2012 della Lega Nazionale Dilettanti; o le argomentazioni fornite dalla A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle non sono utili per individuare eventuali ulteriori impegni economici reciproci rientrando quanto riportato dalla società nella sfera dei rapporti interpersonali; ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e PQM il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, (€ 2.500,00) dichiara l'obbligo della A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle di corrispondere all'allenatore signor Mario Minut la somma di € 1.065,00 (millesessantacinque/00) cosi determinata: quanto ad € 1.045,00 (millequarantacinque /00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 (cosi individuato: 2500:12 = 208,33 x 5 mesi di attività), ed € 20,00 (venti/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla e dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto per la stagione sportiva 2011/2012 un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme vigenti al momento della stipula ( 3.000,00). La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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