F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA : Principio CAPRIOLI / C.S. VULTUR ( 166/23) ARBITRI : Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA : Principio CAPRIOLI / C.S. VULTUR ( 166/23) ARBITRI : Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI Con il ricorso del 11 Giugno 2013, l'Avvocato Gennaro Grimolizzi in nome e per conto dell'allenatore dilettante Principio Caprioli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, che ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della Società C.S. Vultur,la somma di € 5.361,76(cinquemilatrecentosessantuno,76 ) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.- Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore ha prodotto copia dell'accordo economico, redatto fra le parti in data 20 Ottobre 2012 e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Basilicata LND in pari data, da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza,doveva percepire un compenso annuo di € 8.000 ( ottomila )da pagarsi in sette rate, con la prima scadenza il 18/10/2012 di € 2.000 (duemila) e le successive sei di € 1000 (mille) cadauna e scadenti dal 30/11/2012 al 30/04/2013 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell’'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della società . Il tecnico Principio Caprioli comunica che in data 20 marzo 2013, formalizzava le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore della prima squadra della C.S Vultur e nel contempo afferma che gli sono stati corrisposti € 3.000 (tremila) a titolo di premio di tesseramento ed € 1.200 (milleduecento) a titolo di rimborso spese. Con il reclamo 1'allenatore lamenta il mancato pagamento di € 4.000 (quattromila), somma ricavata dall'importo complessivo dell’ accordo economico al netto di quanto già corrisposto pari ad € 3000 (tremila) e dell’ 'ultima scadenza del mese di aprile pari ad € 1.000 (mille) in quanto non di spettanza a seguito delle sue dimissioni datate 20 marzo 2013, lamenta inoltre il mancato pagamento di quanto rimanente a titolo di rimborso spese pari a € 1.361,76,che in base alla documentazione pervenuta ed alle verifiche effettuate l'ammontare risulta ben quantificato. 11 Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 9 Ottobre 2013,ha invitato la C.S. Vultur a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore Principio Caprioli a replicare eventualmente alle stesse. La C.S. Vultur nulla ha ritenuto di contro dedurre,stante anche il mancato ritiro della raccomandata da parte della società stessa. 11 Collegio Arbitrale valutata la documentazione pervenuta e le argomentazioni esposte, ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Principio Caprioli, a meritevole di accoglimento. PQM 11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della C.S. Vultur di corrispondere All’ 'allenatore Principio Caprioli la somma di € 5.361,76 (cinquemilatrecentosessantuno,76 ) a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/13, ed € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.401,76(€ 4.000,00 per premio tesseramento,€1.361,76 per rimborso spese,€ 40,00 per interessi),oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per 1'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova e del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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