F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA :all. Gian Pietro COLCELLI / Pol. BADIA AGNANO (170/23) ARBITRI : sigg.Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA :all. Gian Pietro COLCELLI / Pol. BADIA AGNANO (170/23) ARBITRI : sigg.Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA Con il ricorso del 22 maggio 2013 l'allenatore di 3^categoria Gian Pietro Colcelli , regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto la somma di € 1.400 (millequattrocento) quale corrispettivo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/13, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria . Nel ricorso il tecnico Colcelli ha prodotto copia dell'accordo economico, redatto fra le parti in data 19 Ottobre 2012 e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Toscana il 23 Ottobre2012 , con il quale gli veniva riconosciuto dalla Polisportiva Badia Agnano un premio di tesseramento di € 1.400 (millequattrocento) da erogarsi in sette rate da € 200 (duecento) ciascuna e pii precisamente il 15 di ogni mese da Novembre 2012 a Maggio 2013 per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria Girone " E " del Comitato Regionale Toscana, in qualità di allenatore responsabile per la stagione sportiva 2011/2012. 11 tecnico Colcelli comunica inoltre di essere stato esonerato in data 27 Gennaio 2013 . Con il reclamo in esame il sig.Colcelli chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva Badia Agnano di corrispondergli l'importo di € 1400,00 ( millequattrocento ) quale premio di tesseramento concordato nell'accordo economico e non percepito. Con raccomandata datata 14 giugno 2013, la Polisportiva Badia Agnano in riscontro alla richiesta del tecnico, precisa che : - il tecnico Colcelli a stato esonerato dalla conduzione tecnica della prima squadra in data 17 marzo 2013 e non in data 27 gennaio come da lui sostenuto e come si evince dalla comunicazione ufficiale di esonero, inoltrata dalla Società al Settore Tecnico della FIGC - la Pol. Badia Agnano specifica di avere già corrisposto al sig. Colcelli tutte le scadenze dovute fino al 15 marzo 2013, vale a dire fino alla data dell'esonero, per un totale di € 1.000 (mille) . La società aveva manifestato al sig. Colcelli 1'intenzione di corrispondergli le restanti scadenze del 15 aprile e del 15 maggio per complessivi € 400, ma lo stesso aveva preteso di riceverle in un'unica soluzione alla data dell'esonero, proposta alla quale la società si era negata. In data 7 Agosto 2013 con raccomandata, inoltrata al solo Collegio Arbitrale e non alla Pol. Badia Agnano , come successivamente fatto rilevare, con racc. del 16/10/2013, dal Segretario del Collegio Arbitrale al tecnico Colcelli, che provvedeva di seguito a dimostrare il regolare inoltro e avviso di ricevimento, il sig, Colcelli precisa e conferma di essere stato esonerato in data 27 /01/2013 e di avere ricevuto,in data 14 giugno 2013, comunicazione di proposta di transazione per soli due mesi , che lo stesso ha provveduto a respingere in quanto non in linea con quanto previsto nell' accordo economico. 11 Collegio Arbitrale presa visione della documentazione pervenuta e considerando che la Polisportiva Badia Agnano non ha proposto nessuna ulteriore controdeduzione a dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle scadenze richiamate nella raccomandata del 14 giugno 2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva Badia Agnano di corrispondere all'allenatore Gian Piero Colcelli la somma di € 1.400 ( millequattrocento )a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, per la stagione sportiva 2012/13, ed € 17,50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1417,50 ( millequattrocentodiciassette,50 ) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova e del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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