F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Tommaso VOLPI / USD PRO CAVESE ( 68/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Tommaso VOLPI / USD PRO CAVESE ( 68/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 14.11.2012, l'avv. Luca Ulivi, legale dell'allenatore professionista di 2^ Categoria Tommaso VOLPI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della U.S.D. PRO CAVESE il pagamento di € 4.500,00, per le mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2012 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino at saldo. Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, del 16.08.2012, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritta dalle parti e depositato presso i competenti Uffici della L.N.D., la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 15.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 1.500,00 ciascuna a decorrere dal 31.08.2012 e fino al 31.05.2013, oltre il rimborso del pagamento delle spese di affitto per il soggiorno presso Cava de Tirreni per lo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ha comunicato, altresì, che ii 2.10.2012 il suo assistito a stato sollevato dall'incarico ricevuto. II Segretario di questo Collegio Arbitrale il 18.01.2013, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, cosi come previsto dalla normativa federate, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti, rimettendo copia con la comunicazione delta data del deposito. 11 Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 30.01.2013, ha trasmesso copia del contratto economico stipulato tra la U.S.D. Pro Cavese e il sig. Volpi Tommaso, relativo alla stagione sportiva 2012/2013, depositato presso i loro Uffici il 27.08.2013. Analoga comunicazione a stata avanzata dal Segretario di questo Collegio Arbitrate, in data 18.09.2013, al Dipartimento Interregionale della L.N.D. per conoscere da parte di quale soggetto (allenatore o Società) a stato depositato il contratto economico. 11 Dipartimento Interregionale della L.N.D., in riscontro alla nota suindicata, il 23/09/2013, ha comunicato che I'accordo economico di che trattasi a stato depositato dalla U.S.D. Pro Cavese . 11 legale rappresentante della U.S.D. Pro Cavese 1394, con raccomandata del 5.12.2012, indirizzata al Collegio Arbitrale della L.N.D., al ricorrente Tommaso Volpi, alla Lega Nazionale Dilettanti, alla Procura Federale e p.c. all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha inviato una memoria difensiva sostenendo che il ricorso presentato dal ricorrente Volpi e infondato in fatto ed in diritto e che non ha mai sottoscritto alcun contratto economico; Inoltre, ha comunicato che il contratto prodotto e "falso ne disconosco la sottoscrizione e sul punto offro in comunicazione la lista di censimento ed il verbale di udienza, per valutare ictu oculi l’ apocrifia della mia firma". In conclusione il legale rappresentante delta società U.S.D. Pro Cavese 1394 ha chiesto a questo Collegio Arbitrale in via di principio di: -accertare e dichiarare che la firma apposta sul contratto a apocrifa ovvero falsa e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto; -rigettare il ricorso, perche infondato in fatto ed in diritto; -propone querela di falso in merito alla sottoscrizione apposta sul contratto; ed in via istruttoria di: - essere ascoltato di persona; - disporre C.T.U. calligrafica; - rimettere gli atti alla Procura Federale delta F.I.G.C. Vengono allegati la lettera di riscontro all'avv. Luca Ulivi, copia del reclamo, copia contratto trasmesso dalla controparte, censimento della società del 10.07.2012, verbale di assemblea del 6.07.2012, organigramma societario F.I.G.C., ricevuta comprovante I'avvenuta comunicazione alla controparte. Il ricorrente, in data 16.12.2012, per il tramite del suo legate, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della Società contestando in toto il contenuto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi: -le deduzioni inviate dal legale rappresentante delta Società non hanno nessun valore giuridico in quanto non può esserci alcun dubbio sulla regolarità della stipula dell'accordo economico recante il timbro sociale, la volonty di avvalersi delle prestazioni del ricorrente e la somma annua stabilita per la stagione in questione; -la Società ha ratificato 1'accordo economico sottoscritto dal tecnico, debitamente depositato, dandovi esecuzione con comportamenti concludenti; -1a Società ha usufruito, fino all'esonero, delle prestazioni giornaliere del ricorrente che ha diretto gli allenamenti e gli incontri ufficiali; -la Società, per il tramite del Segretario incaricato, ha sottoposto al ricorrente il contratto di cui oggi si disconosce la sottoscrizione e che, una volta sottoscritto, ha depositato presso gli Uffici competenti della L.N.D., cos! come previsto dalla normativa federale; -in merito al disconoscimento delta firma vengono allegate le richieste di tesseramento dei giocatori Serra Alessandro e Cesare Squarcialupi oltre alla richiesta ex art. 108 delle NOIF per Serra Alessandro. Alla luce di quanto sopra richiamato il ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, con riserva di promuovere ulteriori reclami per le mensilità successive a quelle odierne, confidando nell'accoglimento della richiesta con la condanna della Società. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 21.05.2013, ha chiesto alla Procura Federale se a stato aperto un accertamenti relativo alla vertenza prodotta dall'allenatore Volpi Tommaso contro la U.S.D. Pro Cavese. 11 Segretario della Procura Federale, in data 24.05.2013, ha comunicato che a quella data non risulta aperto alcun procedimento relativo alla vertenza segnalata. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Volpi Tommaso non può essere discusso in quanto a necessario chiedere alla Procura Federale di accertare se la firma apposta sul contratto stipulato il 16.08.2012, tra le parti oggetto di discussione, a quella del legale rappresentante della società e, in caso negativo, di accertare a chi appartiene. La Procura Federale, con lettera del 24.02.2014, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore, avv. Luca Pistone, in merito all'incarico ricevuto. Questi dopo l'audizione del sig. Alessandro Di Marino, ex Presidente della U.S.D. Cavese, ha convocato l'allenatore Tommaso Volpi il quale per il tramite del suo difensore avv. Ulivi, ha comunicato l'impossibilità a comparire per impegni di lavoro all'estero, mentre non ha fatto pervenire alcuna giustificazione per la seconda convocazione del giorno 27.01.2014. Anche il sig. Gino Montella, Presidente della Cavese negli anni 90, chiamato in causa dal sig. Di Martino, ha comunicato di non voler rendere alcuna dichiarazione, non essendo pia soggetto tesserato. Dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale a emerso che il ricorrente Volpi Tommaso ha svolto l'attività di tecnico della U.S.D. Pro Cavese dall'8.12.2012 al 10.12.2012,circostanza sulla quale il Presidente nessun dubbio ha avanzato in proposito,pur avendo escluso la sua sottoscrizione del contratto. Sul punto,tuttavia,la Procura Federale ha escluso che sia stata raggiunta"alcuna certezza in ordine alla autenticità o meno della sottoscrizione dell'accordo economico del 16.08.2012." 11 Collegio esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara I'obbligo della U.S.D. Pro Cavese di corrispondere all'allenatore Volpi Tommaso la somma di € 4.500,00 relativa alle mensilità dei mesi di agosto settembre ed ottobre 2012, stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.590,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrate, nel comunicare I'esito delta vertenza alla Procura Federale, cos! come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per I'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delta NO1F e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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