F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: ail.Pasquale DI PASQUA / ASD SC MADONNA di CAMPAGNA (174/23) ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: ail.Pasquale DI PASQUA / ASD SC MADONNA di CAMPAGNA
(174/23)
ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI
Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, I'allenatore Sig. Pasquale Di
Pasqua, assunto dalla A.S.D. S.C. MADONNA DI CAMPAGNA, quale tecnico della
squadra Allievi/B "97" per la stagione 2012-2013, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di € 1.350,00.
A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), non depositata pero presso la Lega
Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, come da nota
inoltrata a questo Collegio.
La A.S.D. S.C. MADONNA DI CAMPAGNA, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, ha fatto pervenire controdeduzioni prive di qualsiasi pregio giuridico; difatti, del tutto irrilevante a la circostanza dedotta secondo cui le richieste avanzate dal Sig. Di Pasqua dovessero essere rivolte alla precedente gestione societaria. Al riguardo si fa rilevare che il soggetto giuridico che ha assunto I'obbligazione nei confronti del Sig. Di Pasqua non a mutato, essendosi solo verificata una modifica delle persone fisiche della compagine associativa.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che, sebbene non risulti depositato presso Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta I'accordo di collaborazione intercorso tra le parti, il ricorso a meritevole di accoglimento.
PQM
11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. S.C. MADONNA DI CAMPAGNA, di pagare in favore del Sig. Di Pasqua Pasquale, la comma di € 1.350,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento di svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOW e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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