F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Rocco CALDARONI / ACD ANITRELLA (175/23 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Rocco CALDARONI / ACD ANITRELLA (175/23 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI L'allenatore di Base Rocco Caldaroni in data 18 giugno 2013 presents ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.C.D. Anitrella della somma di €.7.500,00 a saldo di quanto stabilito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 26 agosto 2011. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria. Al ricorso viene allegata oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante 1'invio alla controparte del presente reclamo, una copia dell'accordo economico, regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Lazio su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale società A.C.D. Anitrella nell'assumere il signor Rocco Caldaroni in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato Regionale Lazio di Eccellenza, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 8 rate con scadenza mensile a partire dal novembre 2011 di cui 7 per €.1.000,00 cadauna ed una a fine contratto di € 500,00. La società A.C.D. Anitrella al ricevimento del ricorso del tecnico, in data 2 luglio 2013 presenta a sua volta reclamo al Collegio Arbitrale tramite il proprio presidente pro-tempore nella stagione 2011/2012. Nella scrittura viene affermata 1'infondatezza delle richieste del tecnico in quanto ogni suo emolumento era stato soddisfatto con pagamenti effettuati "brevi mani" come consuetudine della società verso tutte le persone che operano nella famiglia Nero Verde. Viene inoltre evidenziato come il contratto con il signor Rocco Caldaroni sarebbe stato sottoscritto dal direttore sportivo Renzo Caldaroni, cugino del tecnico, il quale mai,fino al 14 giugno 2013, ha informato la società del non avvenuto pagamento di €.7.500,00 al cugino. Per tale motivo la A.C.D. Anatrella ritiene che il signor Renzo Caldaroni debba essere coinvolto in questa storia del reclamo predisponendo una sua relazione dove si affermasse il non pagamento verso il cugino. Al di la di questa strana forma di nepotismo legate ad altri fatti di sponsorizzazioni gravitanti attorno al nome di Caldaroni, fatti che non potrebbero assumere valore nella giustizia sportiva, la A.C.D. Anatrella conferma che nulla a dovuto al signor Rocco Caldaroni e che tale tesi sara confermata qualora il medesimo dovesse portare il reclamo di fronte alla Magistrature Ordinaria. In conclusione viene fatta richiesta al Collegio la convocazione del signor Renzo Caldaroni unica persona al corrente dei fatti. In data 17 luglio 2013 in merito alla vertenza presentata dal signor Rocco Caldaroni perviene a mezzo fax al Collegio Arbitrale, da parte della società A.C.D. Anatrella, la richiesta di una copia delle scritture private relative alle stagioni 2011/2012 e 2012/2013. 11 18 settembre il Segretario del Collegio provvede ad inviare alla società copia dell'accordo economico che 1'allenatore Caldaroni aveva inoltrato assieme al suo ricorso in data 18 giugno 2013. 11 Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che nelle motivazioni esposte dalla società A.C.D. Anatrella nel suo reclamo non vengono prodotte prove documentate dell'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti nel contratto stipulato con il tecnico . PQM Il Collegio accoglie il ricorso a dichiara l'obbligo alla società A.C.D. Anatrella di corrispondere al tecnico Rocco Caldaroni la somma di €.7.500,00 relative al saldo del premio di tesseramento e di €.175,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di E. 7.675,00. L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale, La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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