F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Francesco DE VIVO / AS IPPOGRIFO SARNO ASD (176/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Francesco DE VIVO / AS IPPOGRIFO SARNO ASD (176/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 19/06/2013, l'avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Francesco DE VIVO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. il pagamento della somma di € 3.500,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed all'indennità chilometrica. Nei ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 26/11/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di € 5.000,00, da pagarsi mediante numero cinque rate mensili con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2013, di cui le prime quattro di € 800,00 cadauno e le ultime due di € 900,00 cadauno, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Ha precisato, altresì, che il suo assistito a stato esonerato verbalmente in data 04/02/2013, e che con raccomandata del 15/02/2013, indirizzata alla società Ippogrifo Sarno, lo stesso ha comunicato di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva 2012/2013 e che per l'attività svolta ha percepito solo € 1.500,00 a fronte della cifra pattuita. 11 Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione a stato depositato in data 14/12/2012, presso i loro Uffici. 11 Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 7/10/2013, ha invitato la A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. Dalla documentazione in atti si evince che la società convenuta, non avendo provveduto al ritiro della raccomandata sopra indicata, per compiuta giacenza, che a stata trasmessa al mittente dalle Poste Italiane, nulla ha contro dedotto. In ordine ai fatti innanzi esposti questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore De Vivo Francesco a meritevole di parziale accoglimento. Al ricorrente spettano € 3.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, mentre nulla spetta per il rimborso di spese viaggi sostenuti in mancanza di idonea documentazione comprovante i chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco della società. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. di corrispondere all'allenatore Francesco DE VIVO la comma di € 3.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €.3.540,00. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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